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Document 62012TN0268

Causa T-268/12: Ricorso proposto il 18 giugno 2012 — Suwaid/Consiglio

GU C 243 del 11.8.2012, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/29


Ricorso proposto il 18 giugno 2012 — Suwaid/Consiglio

(Causa T-268/12)

2012/C 243/51

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Joseph Suwaid (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti L. Defalque e T. Bontinck)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il punto 7 della parte A dell’allegato I della decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 87, pag. 103);

annullare il punto 7 della parte A dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 87, pag. 45);

in caso contrario, dichiarare che la decisione ed il regolamento impugnati non sono applicabili al ricorrente ed ordinare la cancellazione del suo nome e dei suoi dati personali dall’elenco delle persone assoggettate alle sanzioni dell’Unione;

condannare il convenuto alla totalità delle spese e segnatamente all’integralità dei diritti, degli onorari e delle anticipazioni sostenuti dal ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente

su una violazione dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali e su una violazione dell’articolo 21, paragrafo 2, della decisione 2011/782/PESC del Consiglio e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 36/2012 del Consiglio, in quanto le misure controverse non sono state notificate al ricorrente né a quest’ultimo sarebbero stati comunicati gli elementi di prova o i gravi indizi a sostegno della sua iscrizione nell’elenco delle persone assoggettate alle sanzioni;

2)

Secondo motivo, vertente

su un errore manifesto di valutazione, dal momento che il ricorrente non sarebbe coinvolto nella politica del regime siriano;

3)

Terzo motivo, vertente

su una violazione dei diritti della difesa, del diritto ad un equo processo e del principio di tutela giurisdizionale effettiva, dal momento che il Consiglio non avrebbe risposto alla richiesta del ricorrente e non ha pertanto chiarito le ragioni per le quali il nome del ricorrente è stato incluso nell’elenco delle sanzioni, né ha prodotto gli elementi di prova a sostegno della sua iscrizione in tali elenchi, e nemmeno ha offerto al medesimo la possibilità di essere sentito oralmente precedentemente e successivamente all’adozione delle misure restrittive controverse;

4)

Quarto motivo, vertente

su una violazione dell’obbligo di motivazione in quanto il Consiglio si è limitato ad utilizzare una formula affermativa e vaga nella sua decisione e nel regolamento impugnati, senza fornire una giustificazione dettagliata allorquando ha adottato le misure restrittive nei confronti del ricorrente;

5)

Quinto motivo, vertente

sull’errore del Consiglio consistente nel non avere deliberatamente menzionato, negli atti impugnati, diritti e principi fondamentali sanciti dal diritto dell’Unione nell’Unione europea. Il ricorrente sottolinea inoltre a tal proposito che il Consiglio ha adottato gli atti impugnati sul fondamento dell’articolo 215 TFUE, che non prevede alcuna «garanzia democratica».


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