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Document 62012TN0265

    Causa T-265/12: Ricorso proposto il 12 giugno 2012 — Schenker/Commissione

    GU C 243 del 11.8.2012, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.8.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 243/27


    Ricorso proposto il 12 giugno 2012 — Schenker/Commissione

    (Causa T-265/12)

    2012/C 243/49

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Schenker Ltd (Feltham, Regno Unito) (rappresentanti: F. Montag e B. Kacholdt, avvocati, D. Colgan e T. Morgan, solicitors)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione della Commissione europea del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.462 — Trasporto di merci);

    annullare integralmente o, in subordine, ridurre l’ammenda di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione impugnata;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente, il diritto a un equo processo e il principio di buona amministrazione, in quanto non avrebbe terminato la sua indagine dopo essere stata informata della circostanza che gli elementi di prova presentati dalla Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP per conto della Deutsche Post AG erano inficiati da una serie di violazioni del diritto.

    2)

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe ecceduto la propria competenza nell’adottare la decisione impugnata sebbene il regolamento del Consiglio n. 141/1962 (1) non le consentisse di farlo.

    3)

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e gli articoli 4 e 7 del regolamento del Consiglio n. 1/2003 (2), avendo ritenuto soddisfatto il criterio dell’effetto sensibile sul commercio tra Stati membri.

    4)

    Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato gli articoli 101, paragrafo 1, TFUE, e 296 TFUE, l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, gli articoli 4, 7, e 23, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 e i principi di responsabilità personale e di buona amministrazione, in quanto ha ritenuto la ricorrente responsabile per la condotta della BAX Global Ltd. (UK), sanzionando soltanto la ricorrente per detta condotta, sebbene la BAX Global Ltd. (UK) fosse una controllata di un’altra impresa diretta da The Brink’s Company per tutto il periodo in cui ha avuto luogo la condotta definita all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione impugnata.

    5)

    Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato gli articoli 23 e 27 del regolamento del Consiglio n. 1/2003, i diritti della difesa della ricorrente, gli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (3), il principio dell’adeguatezza della pena rispetto all’infrazione, il principio di buona amministrazione, il principio «nulla poena sine culpa» e il principio di proporzionalità, e avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare l’importo dell’ammenda sulla base di un fatturato eccedente l’importo teorico massimo che sarebbe potuto derivare dalla condotta definita all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione impugnata.

    6)

    Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 23 del regolamento del Consiglio n. 1/2003, la comunicazione sulla clemenza (4) nonché il principio della parità di trattamento, e avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare il tasso di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

    7)

    Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 23 del regolamento del Consiglio n. 1/2003 e il principio della parità di trattamento, e avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel rifiutare di avviare discussioni per giungere a un accordo transattivo ai sensi della comunicazione sulle transazioni (5).


    (1)  Regolamento n. 141 del Consiglio, del 26 novembre 1962, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti (GU 124, pag. 2751).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

    (3)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).

    (4)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006 C 298, pag. 11).

    (5)  Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU 2008 C 167, pag. 1).


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