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Document 62012TN0245

Causa T-245/12: Ricorso proposto il 4 giugno 2012 — Gamesa Eólica/UAMI — Enercon (combinazione orizzontale di colori verdi)

GU C 243 del 11.8.2012, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/24


Ricorso proposto il 4 giugno 2012 — Gamesa Eólica/UAMI — Enercon (combinazione orizzontale di colori verdi)

(Causa T-245/12)

2012/C 243/43

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Gamesa Eólica, SL (Sarriguren, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri e A. Sanz Cerralbo

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Enercon GmbH (Aurich, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1o marzo 2012 nel procedimento R 260/2011-1;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo che rappresenta una combinazione orizzontale di colori verdi, per prodotti della classe 7 — Registrazione di marchio comunitario n. 2346542

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la parte che richiede la dichiarazione di nullità ha basato la sua domanda sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera a) e sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione della nullità del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio;

violazione dell’articolo 62 del regolamento sul marchio comunitario; e

violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


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