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Document 62012TN0234

Causa T-234/12: Ricorso proposto il 1 °giugno 2012 — Amitié/Commissione

GU C 243 del 11.8.2012, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/22


Ricorso proposto il 1o giugno 2012 — Amitié/Commissione

(Causa T-234/12)

2012/C 243/40

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Amitié Srl (Bologna, Italia) (rappresentanti: avv.ti D. Bogaert e M. Picat)

Convenuta: Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che le seguenti note di debito inviate dalla Commissione non sono dovute:

EUR 50 458,23 nell’ambito dell’accordo MINERVAPLUS concluso tra la ricorrente e la Commissione;

EUR 358 712,35 nell’ambito dell’accordo MICHAEL concluso tra la ricorrente e la Commissione;

dichiarare l’infondatezza della richiesta di recupero dell’importo totale di EUR 1 083 616,89;

riconoscere che la Commissione non poteva imporre alla ricorrente, l’11 giugno 2011, una procedura di estrapolazione nell’ambito dell’accordo BSOLE;

dichiarare che la procedura di estrapolazione è pertanto infondata ai sensi del diritto belga;

dichiarare che la Commissione non è legittimata ad applicare una procedura di estrapolazione all’accordo BSOLE dal 14 gennaio 2010;

dichiarare che il congelamento unilaterale del pagamento dei contributi finanziari comunitari per gli accordi ATHENA e JUDAICA è infondato ai sensi del diritto lussemburghese;

disporre la cessazione immediata del congelamento dei contributi finanziari comunitari, ossia l’importo di EUR 263 120 bloccato dall’8 febbraio 2010 per JUDAICA e dal 14 giugno 2010 per ATHENA;

disporre il pagamento immediato dalla data di pronuncia della sentenza tramite bonifico:

sul conto bancario del coordinatore del progetto, ai sensi dell’articolo 6.2 dell’accordo di finanziamento JUDAICA;

sul conto bancario del coordinatore del progetto, ai sensi dell’articolo 6.2 dell’accordo di finanziamento ATHENA;

condannare la Commissione a versare i seguenti importi:

EUR 150 000 corrispondenti agli onorari dei consulenti e del revisore contabile italiano (provvisorie);

EUR 256 824,17, corrispondenti al risarcimento dei danni provocati dal congelamento unilaterale infondato o abusivo dei pagamenti nell’ambito degli accordi ATHENA e JUDAICA da parte della Commissione europea.

Condannare la Commissione a rimborsare alla ricorrente tutti i costi e le spese da essa sostenuti nell’ambito del presente procedimento in quanto il comportamento sleale della Commissione è l’unica causa della presente controversia. In considerazione della natura e delle caratteristiche della controversia, le spese sono provvisoriamente stimate in EUR 50 000;

dichiarare esecutiva l’emananda sentenza, a prescindere da un’eventuale impugnazione.

In subordine, nell’ipotesi in cui la ricorrente debba, quod non, corrispondere un determinato importo secondo la relazione contabile della Commissione, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la ricorrente è debitrice soltanto dell’importo di EUR 54 195,05 e non di EUR 1 083 616,89, secondo la giurisprudenza belga e lussemburghese relativa alla sanzione del comportamento abusivo della Commissione, ossia il ridimensionamento di tale diritto a un uso normale, che consiste in un importo di EUR 54 195,05 e non di EUR 1 083 616,89;

dichiarare esecutiva l’emananda sentenza, a prescindere da un’eventuale impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, con cui si contestano le conclusioni contenute nella relazione contabile della Commissione, in quanto:

le conclusioni della relazione contabile della Commissione sono contestate sulla base della relazione di un revisore esterno e indipendente, espressamente nominato dalla ricorrente per tale specifica questione e per valutare le conclusioni della relazione della Commissione;

in subordine, si afferma che vi è stato un comportamento abusivo della Commissione, con conseguente violazione del principio di buona fede (articolo 1134 dei codici civili belga e lussemburghese).

2)

Secondo motivo, con cui si contesta l’applicazione della procedura di estrapolazione all’accordo BSOLE, in quanto:

la Commissione avrebbe violato l’articolo 17 della condizioni generali dei contratti eTEN di fattibilità e validazione del marcato;

la Commissione avrebbe violato l’articolo 4.2.2.3 della Guida sulle questioni finanziarie relativamente alle azioni indirette del sesto programma quadro dell’ottobre 2003 e del febbraio 2005;

la Commissione avrebbe violato il contratto (articolo 1134, paragrafo 1, del codice civile belga);

la Commissione non avrebbe rispettato il termine per la proposizione dell’azione ai sensi del diritto dell’Unione [v. articolo 46 (ex articolo 43) del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea].

3)

Terzo motivo, vertente sul presunto congelamento ingiustificato dei pagamenti effettuati nell’ambito degli accordi ATHENA e JUDAICA, parte del progetto eCONTENTPLUS, in quanto:

il congelamento non sarebbe fondato sulle disposizioni contrattuali degli accordi ATHENA e JUDAICA;

il congelamento non potrebbe giustificarsi ai sensi degli articoli 106, paragrafo 4, e 183 del regolamento della Commissione n. 2342/2002 (1);

l’articolo 183 del regolamento della Commissione n. 2342/2002 sarebbe anch’esso inapplicabile;

si afferma che vi è stato un comportamento abusivo da parte della Commissione relativamente al congelamento unilaterale e ingiustificato del pagamento dei contributi finanziari comunitari ai sensi dell’articolo 1134 del codice civile;

il principio «exceptio non adimpleti contractus» sarebbe anch’esso inapplicabile.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).


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