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Document 62012TN0234
Case T-234/12: Action brought on 1 June 2012 — Amitié v Commission
Causa T-234/12: Ricorso proposto il 1 °giugno 2012 — Amitié/Commissione
Causa T-234/12: Ricorso proposto il 1 °giugno 2012 — Amitié/Commissione
GU C 243 del 11.8.2012, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/22 |
Ricorso proposto il 1o giugno 2012 — Amitié/Commissione
(Causa T-234/12)
2012/C 243/40
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Amitié Srl (Bologna, Italia) (rappresentanti: avv.ti D. Bogaert e M. Picat)
Convenuta: Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare che le seguenti note di debito inviate dalla Commissione non sono dovute:
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dichiarare l’infondatezza della richiesta di recupero dell’importo totale di EUR 1 083 616,89; |
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riconoscere che la Commissione non poteva imporre alla ricorrente, l’11 giugno 2011, una procedura di estrapolazione nell’ambito dell’accordo BSOLE; |
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dichiarare che la procedura di estrapolazione è pertanto infondata ai sensi del diritto belga; |
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dichiarare che la Commissione non è legittimata ad applicare una procedura di estrapolazione all’accordo BSOLE dal 14 gennaio 2010; |
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dichiarare che il congelamento unilaterale del pagamento dei contributi finanziari comunitari per gli accordi ATHENA e JUDAICA è infondato ai sensi del diritto lussemburghese; |
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disporre la cessazione immediata del congelamento dei contributi finanziari comunitari, ossia l’importo di EUR 263 120 bloccato dall’8 febbraio 2010 per JUDAICA e dal 14 giugno 2010 per ATHENA; |
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disporre il pagamento immediato dalla data di pronuncia della sentenza tramite bonifico:
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condannare la Commissione a versare i seguenti importi:
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Condannare la Commissione a rimborsare alla ricorrente tutti i costi e le spese da essa sostenuti nell’ambito del presente procedimento in quanto il comportamento sleale della Commissione è l’unica causa della presente controversia. In considerazione della natura e delle caratteristiche della controversia, le spese sono provvisoriamente stimate in EUR 50 000; |
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dichiarare esecutiva l’emananda sentenza, a prescindere da un’eventuale impugnazione. |
In subordine, nell’ipotesi in cui la ricorrente debba, quod non, corrispondere un determinato importo secondo la relazione contabile della Commissione, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare che la ricorrente è debitrice soltanto dell’importo di EUR 54 195,05 e non di EUR 1 083 616,89, secondo la giurisprudenza belga e lussemburghese relativa alla sanzione del comportamento abusivo della Commissione, ossia il ridimensionamento di tale diritto a un uso normale, che consiste in un importo di EUR 54 195,05 e non di EUR 1 083 616,89; |
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dichiarare esecutiva l’emananda sentenza, a prescindere da un’eventuale impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1) |
Primo motivo, con cui si contestano le conclusioni contenute nella relazione contabile della Commissione, in quanto:
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2) |
Secondo motivo, con cui si contesta l’applicazione della procedura di estrapolazione all’accordo BSOLE, in quanto:
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3) |
Terzo motivo, vertente sul presunto congelamento ingiustificato dei pagamenti effettuati nell’ambito degli accordi ATHENA e JUDAICA, parte del progetto eCONTENTPLUS, in quanto:
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(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).