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Document 62012CN0292

Causa C-292/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus (Estonia) l' 11 giugno 2012 — Ragn-Sells AS/Sillamäe linnavalitsus

GU C 243 del 11.8.2012, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus (Estonia) l'11 giugno 2012 — Ragn-Sells AS/Sillamäe linnavalitsus

(Causa C-292/12)

2012/C 243/18

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Tartu Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente e appellante: Ragn-Sells AS

Convenuta e appellata: Sillamäe linnavalitsus (amministrazione della città di Sillamäe)

Questioni pregiudiziali

a)

Se il combinato disposto dell’articolo 106, paragrafo 1, e dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi debbano essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro conceda — per una zona determinata e a titolo oneroso — a un’impresa che gestisce un determinato impianto di trattamento dei rifiuti il diritto esclusivo di trasformare i rifiuti urbani, quando in un raggio di 260 chilometri operano più imprese concorrenti cui appartengono diversi impianti di trattamento dei rifiuti che soddisfano i requisiti ambientali e impiegano tecnologie equivalenti.

b)

Se l’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro consideri come servizi di interesse economico generale in primis la raccolta e il trasporto dei rifiuti e, in secondo luogo, la trasformazione di questi ultimi, ma separi a priori tali prestazioni tra loro limitando così la libera concorrenza sul mercato del trattamento dei rifiuti.

c)

Se l’applicabilità delle disposizioni in materia di concorrenza di cui al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea possa essere esclusa nel quadro di un procedimento relativo al rilascio di una concessione per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, che prevede che, nella zona cui si riferisce il contratto di concessione, venga accordato a due imprese il diritto esclusivo di trattamento dei rifiuti.

d)

Se l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, vada interpretato nel senso che uno Stato membro, sulla base del principio della prossimità, può limitare la concorrenza e permettere che all’impresa che gestisce l’impianto di trattamento di rifiuti più vicino alla zona in cui i rifiuti vengono prodotti sia riconosciuto a titolo oneroso il diritto esclusivo di trattamento dei rifiuti, quando in un raggio di 260 chilometri operano più imprese concorrenti cui appartengono diversi impianti di trattamento dei rifiuti che soddisfano i requisiti ambientali e impiegano tecnologie equivalenti.


(1)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3).


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