This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62012CN0292
Case C-292/12: Reference for a preliminary ruling from the Tartu Ringkonnakohus (Estonia) lodged on 11 June 2012 — Ragn-Sells AS v Sillamäe Linnavalitsus
Causa C-292/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus (Estonia) l' 11 giugno 2012 — Ragn-Sells AS/Sillamäe linnavalitsus
Causa C-292/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus (Estonia) l' 11 giugno 2012 — Ragn-Sells AS/Sillamäe linnavalitsus
GU C 243 del 11.8.2012, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus (Estonia) l'11 giugno 2012 — Ragn-Sells AS/Sillamäe linnavalitsus
(Causa C-292/12)
2012/C 243/18
Lingua processuale: l’estone
Giudice del rinvio
Tartu Ringkonnakohus
Parti
Ricorrente e appellante: Ragn-Sells AS
Convenuta e appellata: Sillamäe linnavalitsus (amministrazione della città di Sillamäe)
Questioni pregiudiziali
a) |
Se il combinato disposto dell’articolo 106, paragrafo 1, e dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi debbano essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro conceda — per una zona determinata e a titolo oneroso — a un’impresa che gestisce un determinato impianto di trattamento dei rifiuti il diritto esclusivo di trasformare i rifiuti urbani, quando in un raggio di 260 chilometri operano più imprese concorrenti cui appartengono diversi impianti di trattamento dei rifiuti che soddisfano i requisiti ambientali e impiegano tecnologie equivalenti. |
b) |
Se l’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro consideri come servizi di interesse economico generale in primis la raccolta e il trasporto dei rifiuti e, in secondo luogo, la trasformazione di questi ultimi, ma separi a priori tali prestazioni tra loro limitando così la libera concorrenza sul mercato del trattamento dei rifiuti. |
c) |
Se l’applicabilità delle disposizioni in materia di concorrenza di cui al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea possa essere esclusa nel quadro di un procedimento relativo al rilascio di una concessione per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, che prevede che, nella zona cui si riferisce il contratto di concessione, venga accordato a due imprese il diritto esclusivo di trattamento dei rifiuti. |
d) |
Se l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, vada interpretato nel senso che uno Stato membro, sulla base del principio della prossimità, può limitare la concorrenza e permettere che all’impresa che gestisce l’impianto di trattamento di rifiuti più vicino alla zona in cui i rifiuti vengono prodotti sia riconosciuto a titolo oneroso il diritto esclusivo di trattamento dei rifiuti, quando in un raggio di 260 chilometri operano più imprese concorrenti cui appartengono diversi impianti di trattamento dei rifiuti che soddisfano i requisiti ambientali e impiegano tecnologie equivalenti. |
(1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3).