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Document 32012D0628(01)

Decisione della Commissione, del 26 giugno 2012 , che istituisce un gruppo di esperti sull’imposta sul valore aggiunto

GU C 188 del 28.6.2012, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2016

28.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/2


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2012

che istituisce un gruppo di esperti sull’imposta sul valore aggiunto

2012/C 188/02

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 113 del trattato ha assegnato alle istituzioni il compito di armonizzare le legislazioni relative alle imposte sul volume di affari quali l'imposta sul valore aggiunto (IVA) onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

(2)

La comunicazione della Commissione sul futuro dell’IVA — Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente adattato al mercato unico (1) — ha stabilito un programma d’azione nell’ambito di una vasta riforma del sistema dell'IVA nell'UE. Per adottare le misure elencate nella sopra citata comunicazione, la Commissione potrebbe dover ricorrere all'esperienza di specialisti in materia di IVA riuniti in un organo consultivo.

(3)

Come indicato nella comunicazione e conformemente ai principi per una regolamentazione intelligente (2), la Commissione conferisce la massima importanza alla raccolta dei pareri e delle conoscenze specifiche delle parti in causa ai fini dell’elaborazione e dell'applicazione di nuove politiche in materia di IVA. È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti nel settore dell’IVA e definirne i compiti e la struttura.

(4)

Il gruppo deve essere composto da persone dotate della necessaria esperienza nel settore dell’IVA e da organizzazioni che rappresentino in particolare le imprese, i consumatori o i fiscalisti che possono contribuire all'elaborazione e all’applicazione delle politiche in materia di IVA.

(5)

Il gruppo deve offrire alla Commissione consulenza ed informazioni circa l'elaborazione e l'attuazione della politica in materia di IVA. Tutti i membri devono svolgere un ruolo attivo ed altamente qualificato nelle riunioni, contribuire alla loro preparazione e, ove necessario, al loro follow-up.

(6)

Occorre prevedere norme relative alla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.

(7)

I dati personali devono essere trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3),

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito un gruppo di esperti sull'IVA, in appresso denominato «il gruppo».

Articolo 2

Missione

La missione del gruppo consiste nel:

a)

consigliare la Commissione in merito all’elaborazione di atti legislativi e di altre iniziative nel settore dell’IVA;

b)

fornire delucidazioni sull’applicazione pratica di atti legislativi e di altre iniziative dell'UE nel settore dell'IVA.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo circa qualsiasi problematica relativa all'elaborazione e all'applicazione pratica della legislazione dell'UE e di altre iniziative adottate a livello dell'UE nel settore dell'IVA.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo è composto da un massimo di 40 membri.

2.   I membri sono organizzazioni e persone fisiche nominati a titolo personale, che possiedono competenze nei settori di cui all’articolo 2.

3.   Il direttore generale della DG Fiscalità e unione doganale nomina i membri selezionandoli in seno alle organizzazioni e fra le persone fisiche che hanno risposto all'invito a presentare candidature.

4.   Le organizzazioni nominano il proprio rappresentante ed un supplente che sostituirà detto rappresentante in caso di assenza o di impedimento. Il direttore generale della DG Fiscalità e unione doganale può respingere la nomina di un rappresentante o di un supplente proposto da un’organizzazione se la persona prescelta non risponde al profilo richiesto nell'invito a presentare candidature. In tali casi, l’organizzazione interessata è invitata a nominare un altro rappresentante o un altro supplente.

5.   Allorché siano persone fisiche ad essere nominate a titolo personale, si può prevedere che ciascun membro abbia un supplente. Il supplente deve essere nominato in base alle stesse condizioni valide per il membro e sostituisce automaticamente quest'ultimo in caso di assenza o di impedimento.

6.   I membri sono nominati per una durata di due anni. Essi restano in funzione sino alla fine del loro mandato. Il mandato può essere rinnovato se essi rispondono ad un nuovo invito a presentare candidature.

7.   I candidati ritenuti idonei ma che non sono stati nominati possono essere iscritti in un elenco di riserva (in appresso «l’elenco»), valido per due anni, e al quale la Commissione può attingere per prescegliere i supplenti da nominare.

8.   I membri nominati a titolo personale operano in piena autonomia e nell’interesse generale.

9.   Tutti i membri devono svolgere un ruolo attivo ed altamente qualificato nelle riunioni, contribuire alla loro preparazione e, ove necessario, al loro follow-up.

10.   I membri che danno le dimissioni o che non soddisfano alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 8 e 9 del presente articolo, o dell’articolo 339 del trattato, possono essere sostituiti per il tempo restante del loro mandato da un membro nominato dalla Commissione. Quest’ultima attinge all’elenco per nominare i supplenti.

Il direttore generale della DG Fiscalità e unione doganale può chiedere ad un’organizzazione di nominare un altro rappresentante oppure un altro supplente se ritiene che il rappresentante di tale organizzazione (o il suo supplente) non soddisfi alle condizioni di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

11.   I nomi dei membri nominati a tiolo personale e delle organizzazioni sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione ed altri enti simili (in appresso «il registro») nonché sulla pagina web della DG Fiscalità e unione doganale.

12.   I dati personali vengono raccolti, trattati e pubblicati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.   D’accordo con i servizi della Commissione, il gruppo può istituire dei sotto-gruppi per procedere all’esame di tematiche specifiche in base ad un mandato definito dal gruppo. Tali sotto-gruppi sono disciolti una volta concluso il mandato.

3.   Il rappresentante della Commissione può invitare anche esperti esterni a prendere parte ai lavori del gruppo o dei sotto-gruppi su base puntuale se possiedono un’esperienza specifica da cui il gruppo potrebbe trarre vantaggio. Inoltre, il rappresentante della Commissione può concedere lo statuto di osservatore a persone fisiche o ad organizzazioni ai sensi della regola n. 8, paragrafo 3, delle regole orizzontali applicabili ai gruppi di esperti.

4.   Tutti i membri del gruppo ed i loro rappresentanti, nonché gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti a rispettare gli obblighi del segreto professionale previsti dal trattato e dalle sue modalità di applicazione nonché le regole della Commissione in materia di sicurezza relative alla tutela delle informazioni classificate UE, definite nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (4). Qualora dovessero venir meno a tali obblighi, la Commissione può adottare tutte le misure del caso.

5.   Le riunioni del gruppo e dei suoi sotto-gruppi si tengono normalmente nei locali della Commissione, in base alle modalità ed al calendario fissati da quest'ultima. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione eventualmente interessati ai lavori del gruppo e dei suoi sotto-gruppi possono assistere alle riunioni.

6.   Il gruppo adotta un proprio regolamento interno basato sul regolamento interno tipo dei gruppi di esperti.

7.   La Commissione pubblica le informazioni relative alle attività svolte dal gruppo o direttamente nel registro o inserendole nel medesimo oppure tramite un link dal registro ad una pagina web appositamente creata.

Articolo 6

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività del gruppo non ricevono compensi.

2.   Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle disposizioni in vigore al suo interno.

3.   Tali spese sono rimborsate entro i limiti degli stanziamenti fissati nell’ambito della procedura annuale di stanziamento delle risorse.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2012

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  COM(2011) 851 del 6.12.2011.

(2)  COM(2010) 543 dell’8.10.2010.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  Decisione della Commissione del 29 novembre 2001 che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).


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