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Document 62012CN0152

    Causa C-152/12: Ricorso proposto il 29 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

    GU C 174 del 16.6.2012, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 174/17


    Ricorso proposto il 29 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

    (Causa C-152/12)

    2012/C 174/26

    Lingua processuale: il bulgaro

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Vasileva e H. Støvlbæk)

    Convenuta: Repubblica di Bulgaria

    Conclusioni

    La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

    dichiarare che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE (1);

    condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Con il ricorso del 16 marzo 2012 la Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione») chiede che si dichiari che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE, in quanto essa non ha fondato il sistema di imposizione dei diritti del gestore dell’infrastruttura in Bulgaria sul costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE. D’altro canto, la Bulgaria non avrebbe comunicato di avere posto a fondamento dei diritti un sistema diretto al pieno recupero dei costi, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva. Per questo motivo, la Bulgaria avrebbe dovuto in ogni caso soddisfare le condizioni enunciate in detto articolo.

    La Commissione deduce i seguenti argomenti principali.

    1)

    Con la nozione di «costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario» si intende il costo marginale direttamente connesso all’effettivo utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, ossia il «costo diretto» imputabile a un servizio ferroviario specifico. Di conseguenza, tale costo è variabile e dipende dall’utilizzazione o meno dell’infrastruttura ferroviaria. Seguendo questa logica, il costo che viene ad esistenza indipendentemente dall’effettiva utilizzazione dell’infrastruttura ferroviaria non potrebbe essere considerato un costo diretto, anche se esso riguarda attività o merci necessarie alla circolazione dei treni su determinate linee. Tale costo è fisso, nel senso che sorgerebbe anche in caso di mancata utilizzazione dell’infrastruttura ferroviaria.

    2)

    Tale interpretazione è corroborata dal tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 3, che si riferisce al costo «direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario». Il costo fisso connesso alla rete ferroviaria nel suo insieme non è «direttamente legato» alla prestazione di un servizio ferroviario specifico. Pertanto, l’espressione «direttamente legato» si riferisce al costo aggiuntivo relativo alla prestazione di un servizio ferroviario specifico. L’interpretazione proposta è inoltre fondata sulla correlazione sistematica dell’articolo 7, paragrafo 3. L’articolo 7 disciplina i principi di imposizione dei diritti, mentre l’articolo 8 stabilisce le eventuali deroghe a tali principi. L’articolo 8, paragrafo 1, ha ad oggetto il «pieno recupero dei costi da parte del gestore dell'infrastruttura», il che significa che il costo al quale si riferisce l’articolo 7, paragrafo 3, non può essere il costo finale del gestore dell’infrastruttura, ma è il costo diretto imputabile alla prestazione di un servizio ferroviario specifico, ossia un costo inferiore rispetto al costo finale. Tale interpretazione è supportata dal settimo considerando della direttiva 2001/14/CE, che incoraggia l’utilizzo ottimale dell’infrastruttura ferroviaria da parte del maggior numero possibile di imprese di trasporto, il che presuppone un livello dei diritti poco elevato.

    3)

    La Commissione ritiene che il gestore dell’infrastruttura la debba mettere a disposizione delle imprese ferroviarie a proprie spese, e che queste ultime debbano pagare diritti corrispondenti al costo diretto. Ciò discende dalla necessità di rendere l’infrastruttura ferroviaria più attraente ai fini del suo utilizzo da parte di un gran numero di imprese ferroviarie e in vista dell’ottimizzazione di tale utilizzo da parte di ognuna di esse. L’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE è possibile solo quando le condizioni ivi elencate sono soddisfatte: per tutti i segmenti di mercato per i quali il gestore dell’infrastruttura intende applicare coefficienti di maggiorazione, esso deve anzitutto verificare se tali segmenti possano sopportare dette maggiorazioni. Tale interpretazione discende dalla lettera dell’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, in particolare dalla formulazione «se il mercato lo consente», nonché dal testo dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, che recita: «Il livello dei diritti stabiliti non deve tuttavia precludere l'utilizzo dell'infrastruttura a segmenti del mercato che possono pagare quanto meno il costo direttamente imputabile (…) alla prestazione del servizio ferroviario».

    4)

    L’analisi completa del costo e degli introiti del gestore bulgaro dell’infrastruttura per gli anni 2005-2008 indica che una percentuale tra il 60 % e il 70 % del costo di gestione diretto calcolato in Bulgaria si basa su elementi fissi, in particolare sulle retribuzioni e gli oneri sociali. In considerazione di quanto esposto, la Commissione è giunta alla conclusione che tale costo non può essere considerato un costo diretto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, in quanto esso non cambia in caso di utilizzo dei servizi ferroviari. Di conseguenza, gli introiti realizzati dai diritti di utilizzo dell’infrastruttura sono molto più elevati del costo totale di gestione diretto. La Commissione ha pertanto concluso che in Bulgaria i diritti non sono stabiliti soltanto sulla base del costo direttamente imputabile alla prestazione del servizio ferroviario.

    5)

    Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha accertato che il metodo applicato in Bulgaria in relazione all’imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria non presenta alcun chiaro nesso con la nozione di costo diretto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE.


    (1)  Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).


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