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Document 62011CA0225

    Causa C-225/11: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 aprile 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito] — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Able UK Ltd (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 151, paragrafo 1, lettera c) — Operazione di smantellamento di navi obsolete della Marina statunitense effettuata nel territorio di uno Stato membro)

    GU C 174 del 16.6.2012, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 174/13


    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 aprile 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito] — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Able UK Ltd

    (Causa C-225/11) (1)

    (IVA - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni - Articolo 151, paragrafo 1, lettera c) - Operazione di smantellamento di navi obsolete della Marina statunitense effettuata nel territorio di uno Stato membro)

    2012/C 174/17

    Lingua processuale: l’inglese

    Giudice del rinvio

    Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

    Parti

    Ricorrenti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

    Convenuta: Able UK Ltd

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) — Intepretazione dell’articolo 151, paragrafo 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzione di talune operazioni equiparate alle esportazioni — Operazione di smantellamento di navi obsolete della Marina statunitense effettuata nel territorio di uno Stato membro

    Dispositivo

    L’articolo 151, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, effettuata in uno Stato membro parte contraente del Trattato dell’Atlantico del Nord e consistente nello smantellamento di navi obsolete della Marina di un altro Stato parte contraente di tale Trattato, è esonerata dall’imposta sul valore aggiunto, in forza di tale disposizione, esclusivamente qualora:

    detta prestazione sia effettuata in favore di un organismo delle forze armate dell’altro Stato in questione destinate allo sforzo comune di difesa o per il personale civile che le accompagna, e

    la stessa prestazione sia effettuata in favore di un organismo delle suddette forze armate che siano di stanza o ospiti nel territorio dello Stato membro interessato o per il personale civile che le accompagna.


    (1)  GU C 211 del 16.7.2011.


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