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Document 62010TA0509

    Causa T-509/10: Sentenza del Tribunale 25 aprile 2012 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Competenza del Consiglio — Sviamento di potere — Entrata in vigore — Irretroattività — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di diritto — Nozione di sostegno apportato alla proliferazione nucleare — Errore di valutazione» )

    GU C 165 del 9.6.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 165/18


    Sentenza del Tribunale 25 aprile 2012 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio

    (Causa T-509/10) (1)

    (Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Competenza del Consiglio - Sviamento di potere - Entrata in vigore - Irretroattività - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Errore di diritto - Nozione di sostegno apportato alla proliferazione nucleare - Errore di valutazione)

    2012/C 165/31

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Teheran, Iran) (rappresentanti: F. Esclatine e S. Perrotet, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

    Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e É. Cujo, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25), nonché della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), e del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente

    Dispositivo

    1)

    Il Tribunale non è competente a statuire sulla seconda parte del primo motivo.

    2)

    Sono annullati, nella parte in cui riguardano la Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran:

    la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC;

    il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

    la decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413;

    il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.

    3)

    Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, sono mantenuti per quanto riguarda la Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, a far data dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sino al momento in cui diventa efficace l’annullamento del regolamento n. 961/2010.

    4)

    Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran.

    5)

    La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 346 del 18.12.2010.


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