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Document 62012CN0162

    Causa C-162/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 2 aprile 2012 — Società Airport Shuttle Express scarl e Giovanni Panarisi/Comune di Grottaferrata

    GU C 165 del 9.6.2012, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 165/14


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 2 aprile 2012 — Società Airport Shuttle Express scarl e Giovanni Panarisi/Comune di Grottaferrata

    (Causa C-162/12)

    2012/C 165/23

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

    Parti nella causa principale

    Ricorrenti: Società Airport Shuttle Express scarl, Giovanni Panarisi

    Convenuto: Comune di Grottaferrata

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se gli articoli 49 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4, 5 e 6 Trattato UE, 101 e 102 TFUE nonché il regolamento CEE n. 2454/1992 (1) e il regolamento CE n. 12/1998 (2) ostino all’applicazione degli articoli 3, comma 3, e 11 della legge n. 21 del 1992 nella parte in cui dispongono rispettivamente che «3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione» e che «… Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. …».

    2)

    Se gli articoli 49 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4, 5 e 6 Trattato UE, 101 e 102 TFUE nonché il regolamento CEE n. 2454/1992 e il regolamento CE n. 12/1998 ostino all’applicazione degli articoli 5 e 10 della legge regionale Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, nella parte in cui dispongono rispettivamente che «… il prelevamento dell’utente o l’inizio del servizio avvengono all’interno del territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione» e che «… il prelevamento dell’utente e l’inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale. …».


    (1)  GU L 251, pag. 1.

    (2)  GU 1998, L 4, pag. 10.


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