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Document 62012CN0143

    Causa C-143/12: Ricorso proposto il 23 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica francese

    GU C 165 del 9.6.2012, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 165/12


    Ricorso proposto il 23 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica francese

    (Causa C-143/12)

    2012/C 165/20

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e S. Petrova, agenti)

    Convenuta: Repubblica francese

    Conclusioni della ricorrente

    Constatare che avendo omesso di rilasciare autorizzazioni conformemente agli articoli 6 e 8 e di riesaminare e, se del caso, aggiornare le autorizzazioni esistenti e di vigilare affinché tutti gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti degli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, nonché dell’articolo 14, lettere a) e b) e dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva PRII, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, n. 2008/1/CEE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (la direttiva PRII) (1)

    condannare la Repubblica francese alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva PRII, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino attraverso autorizzazione rilasciate a norma degli articoli 6 e 8 ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame se del caso riaggiornamento delle prescrizioni che entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all’articolo 14, lettere a) e b) e all’articolo 15, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva PRII.

    Il 3 novembre 2009, la Commissione inviava una lettera di messa in mora considerando che la convenuta consentiva il funzionamento di un numero considerevole di impianti esistenti (1 647 impianti) che non disponevano di un’autorizzazione conforme ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva PRII. Al momento dell’invio del parere motivato, 784 impianti esistenti non disponevano ancora di autorizzazione conforme all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva.Per quanto la situazione sia successivamente migliorata, al momento del deposito del presente ricorso, quattro impianti esistenti continuavano a funzionare nella Repubblica francese senza un’autorizzazione conforme alla direttiva.

    Di conseguenza la Commissione considera che la Repubblica francese non ha ancora posto termine alla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva PRII.


    (1)  GU L 24, pag. 8.


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