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Document 62010CA0141

    Causa C-141/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 aprile 2012 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi [Inadempimento di uno Stato — Articoli 39_42 CE — Libera circolazione delle persone — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Rifiuto di versare determinate prestazioni — Lavoratori che prestano attività lavorativa presso piattaforme petrolifere nei Paesi Bassi — Ricevibilità del ricorso]

    GU C 165 del 9.6.2012, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 165/2


    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 aprile 2012 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

    (Causa C-141/10) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Articoli 39_42 CE - Libera circolazione delle persone - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - sicurezza sociale dei lavoratori migranti - Rifiuto di versare determinate prestazioni - Lavoratori che prestano attività lavorativa presso piattaforme petrolifere nei Paesi Bassi - Ricevibilità del ricorso)

    2012/C 165/03

    Lingua processuale: l'olandese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuschitz e M. van Beek, agenti)

    Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentante: C.M. Wissels, agente)

    Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e E. Silveira, agenti)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 3, paragrafo 1 e 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) e degli articoli 45 48 TFUE — Rifiuto di versare determinate prestazioni a lavoratori provenienti da Stati membri dell’Unione europea che prestano attività lavorativa presso piattaforme petrolifere nei Paesi Bassi

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

    2)

    La Commissione europea è condannata alle spese.

    3)

    La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 161 del 19.6.2010.


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