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Document 62009CA0443

    Causa C-443/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Cosenza — Italia) — CCIAA di Cosenza/Grillo Star Srl Fallimento (Direttiva 2008/7/CE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1, lettera e) — Ambito di applicazione — Diritto annuale versato alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura locali)

    GU C 165 del 9.6.2012, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 165/2


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Cosenza — Italia) — CCIAA di Cosenza/Grillo Star Srl Fallimento

    (Causa C-443/09) (1)

    (Direttiva 2008/7/CE - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1, lettera e) - Ambito di applicazione - Diritto annuale versato alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura locali)

    2012/C 165/02

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale Ordinario di Cosenza

    Parti

    Ricorrente: CCIAA di Cosenza

    Convenuta: Grillo Star Srl Fallimento

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Ordinario di Cosenza — Interpretazione degli articoli 5, lettera c), e 6, lettera e), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 46, pag. 11) — Imposizione di un diritto annuale relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio locali — Determinazione forfettaria del diritto annuale — Nozione di «diritti di carattere remunerativo»

    Dispositivo

    L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un diritto, come quello controverso nel procedimento principale, dovuto annualmente da ogni impresa per l’iscrizione nel registro delle imprese, anche se siffatta iscrizione ha un effetto costitutivo per le società di capitali e tale diritto è dovuto dalle società in parola anche relativamente al periodo di tempo in cui svolgono unicamente attività preparatorie alla gestione di un’impresa.


    (1)  GU C 51 del 27.2.2010.


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