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Document 52012AE0487

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi — COM(2011) 518 definitivo

    GU C 143 del 22.5.2012, p. 110–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.5.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 143/110


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi

    COM(2011) 518 definitivo

    2012/C 143/21

    Relatore: JÍROVEC

    La Commissione, in data 30 agosto 2011, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 31 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi

    COM(2011) 518 final

    La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 3 febbraio 2012.

    Alla sua 478a sessione plenaria, dei giorni 22 e 23 febbraio 2012 (seduta del 22 febbraio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 117 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 astensioni.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) raccomanda di adottare il regolamento proposto. Il CESE conviene sulla necessità di valutare l'impatto del regolamento due anni dopo la sua entrata in vigore. Dopo questa valutazione iniziale potrebbe essere utile riesaminare la questione a cadenza quinquennale al fine di verificare quali ostacoli possono persistere al funzionamento corretto e sicuro del trasporto di materiali radioattivi nell'Unione europea.

    1.2

    Il CESE è favorevole alla seconda opzione proposta nella relazione di valutazione d'impatto, ovvero un regolamento con norme armonizzate e un ruolo più efficiente delle autorità competenti.

    1.3

    Gli Stati membri dovrebbero garantire l'armonizzazione dei criteri per il rilascio del certificato di registrazione.

    1.4

    Il sistema di registrazione online per i vettori dovrà essere pronto, testato e operativo alla data dell'entrata in vigore del regolamento.

    1.5

    Il CESE ritiene che l'istituzione di una nuova agenzia (contemplata nell'opzione 3) aumenterebbe gli oneri burocratici per le imprese e diluirebbe gli effetti del regolamento in generale.

    1.6

    Il CESE osserva che la copertura assicurativa obbligatoria per i vettori varia da uno Stato membro all'altro. Poiché tale copertura non può essere prevista nella procedura di registrazione, a causa della base giuridica, il CESE invita gli Stati membri a procedere a un'armonizzazione dei necessari regimi assicurativi.

    1.7

    Le definizioni contenute nel regolamento, e in particolare quella di "vettore", dovrebbero essere nei limiti del possibile coerenti con il glossario dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) ed essere conformi alla legislazione Euratom, specialmente alla direttiva 96/29/Euratom.

    1.8

    Il richiedente deve infine poter correggere o completare le informazioni riportate nella sua domanda invece di essere oggetto di un rifiuto senza la possibilità di un secondo esame (articolo 5, paragrafi 7 e 10).

    2.   Introduzione e sintesi della proposta di regolamento

    2.1

    L'obiettivo della proposta è sostituire le procedure nazionali di dichiarazione e autorizzazione con un regime di registrazione unico per i vettori di materiali radioattivi, che contribuirebbe a semplificare la procedura, a ridurre l'onere amministrativo e ad abbattere le barriere all'ingresso, mantenendo al tempo stesso invariati gli elevati livelli di protezione dalle radiazioni raggiunti finora.

    2.2

    A livello europeo, il trasporto di materiali radioattivi è disciplinato dalla normativa sui trasporti ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dalla legislazione riguardante aspetti specifici collegati alle radiazioni, tra cui la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori ai sensi del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).

    2.3

    La normativa, basata sul TFUE, è stata semplificata dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, che regolamenta tutte le modalità di trasporto interno.

    2.4

    La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Ai sensi dell'articolo 30 del Trattato Euratom, per norme fondamentali s'intendono:

    le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza;

    le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili;

    i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

    Conformemente all'articolo 33, ciascuno Stato membro stabilisce disposizioni appropriate per garantire l'osservanza delle norme fondamentali.

    2.5

    Al fine di proteggere la salute della popolazione e dei lavoratori e di concentrarsi al meglio sulle proprie attività, le autorità degli Stati membri devono sapere quali persone, organizzazioni o imprese sottoporre a controlli. A tale scopo, gli articoli 3 e 4 della direttiva prescrivono che gli Stati membri assoggettino determinate pratiche implicanti un rischio da radiazioni ionizzanti ad un sistema di dichiarazione (notifica) e di previa autorizzazione, ovvero che le proibiscano.

    La direttiva 96/29/Euratom si applica a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente di radiazione naturale, compreso il trasporto.

    2.6

    Considerando che spesso le operazioni di trasporto comportano l'attraversamento delle frontiere, un vettore potrebbe essere tenuto ad attenersi a tali procedure di dichiarazione e autorizzazione in tutti gli Stati membri interessati. Inoltre, gli Stati membri hanno messo in atto queste procedure nell'ambito di sistemi diversi, complicando ulteriormente le operazioni di trasporto, di per sé già complesse, e le procedure di autorizzazione.

    2.7

    Il regolamento all'esame sostituisce, con un'unica registrazione attraverso un sistema elettronico per la registrazione dei vettori, i sistemi di dichiarazione e autorizzazione vigenti negli Stati membri in attuazione della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio. I vettori devono presentare la richiesta di registrazione tramite un'interfaccia web centrale. Queste richieste di registrazione saranno esaminate dall'autorità nazionale competente del rispettivo paese, che confermerà la registrazione se il richiedente soddisfa le norme fondamentali di sicurezza. Il nuovo sistema permette altresì alle autorità competenti di avere una panoramica migliore dei vettori che operano nei loro paesi.

    2.8

    Il regolamento adotta un approccio differenziato ("graduato"), escludendo dalla procedura di registrazione i vettori che trasportano esclusivamente "colli esentati". D'altro canto, il regolamento lascia agli Stati membri la facoltà di applicare ulteriori requisiti di registrazione nel caso di vettori di materiali fissili e altamente radioattivi.

    2.9

    Le altre disposizioni europee (specialmente la direttiva 2008/68/CE) e nazionali, nonché le norme internazionali in materia di protezione fisica, salvaguardie e responsabilità di terzi rimarranno applicabili.

    2.10

    Il regolamento libererà risorse in seno alle autorità competenti attualmente coinvolte in queste procedure amministrative, poiché le richieste di registrazione saranno esaminate da un'unica autorità competente.

    3.   Osservazioni generali

    3.1

    Il CESE è favorevole alla seconda opzione proposta nella relazione di valutazione d'impatto, ovvero un regolamento con norme armonizzate e un ruolo più efficiente delle autorità competenti.

    3.2

    Un regolamento permetterebbe di compiere un ulteriore passo avanti rispetto ad una raccomandazione, innanzi tutto proponendo norme armonizzate direttamente applicabili, tra cui un sistema di registrazione comune per i vettori che elimini i differenti sistemi di dichiarazione e autorizzazione utilizzati negli Stati membri e in secondo luogo permettendo ai vettori di accedere al mercato dei trasporti dell'UE-27 attraverso una procedura razionalizzata, adottando contestualmente un approccio differenziato. Al fine di consentire il necessario scambio di dati, la Commissione istituirà un sistema sicuro di registrazione online.

    3.3

    Benché le opzioni analizzate da ECORYS - gli esperti indipendenti che hanno realizzato uno studio giustificativo per la Commissione - sembrino avere un impatto relativamente modesto da un punto di vista globale, tale impatto è tuttavia rilevante per un settore di dimensioni ridotte come questo. Gli impatti sono suddivisi in cinque categorie, vale a dire: spese e onorari del settore pubblico, effetti normativi, trasporto, sicurezza e ambiente e impatti sociali.

    3.4

    Si stima che i benefici delle piccole e medie imprese saranno proporzionali ai risparmi totali ottenuti nell'ambito di queste opzioni: quanto maggiori saranno i risparmi complessivi, tanto maggiori saranno i risparmi per queste imprese che spesso, oggigiorno, sono escluse dal mercato per via della complessità e dei costi elevati.

    3.5

    Stabilendo, fra l'altro, il riconoscimento reciproco delle licenze per i vettori, un regolamento permetterebbe di ottenere risparmi di 13,6 milioni di EUR l'anno rispetto allo scenario di base. Tale approccio ridurrebbe l'onere burocratico gravante su vettori, utenti e produttori, liberando al contempo risorse all'interno delle autorità, che potrebbero quindi essere utilizzate, almeno in parte, per i controlli della conformità, la cui assenza è stata individuata tra i problemi sopra indicati.

    3.6

    Un regolamento ha carattere vincolante e pertanto questa azione si rivelerà efficace nel contribuire alla realizzazione degli obiettivi, ad esempio semplificare il sistema, introdurre la trasparenza ed eliminare gli ostacoli a un mercato interno funzionante, mantenendo al contempo un livello elevato di sicurezza.

    3.7

    Il CESE ritiene che l'istituzione di una nuova agenzia (contemplata nell'opzione 3) aumenterebbe gli oneri burocratici per le imprese e diluirebbe gli effetti del regolamento in generale.

    4.   Osservazioni specifiche

    4.1

    Le definizioni contenute nel regolamento, e in particolare quella di "vettore", dovrebbero essere nei limiti del possibile coerenti con il glossario dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) ed essere conformi alla legislazione Euratom, specialmente alla direttiva 96/29/Euratom.

    4.2

    4.2. Il CESE conviene sulla necessità di valutare l'impatto del regolamento due anni dopo la sua entrata in vigore. Dopo questa valutazione iniziale potrebbe essere utile riesaminare la questione a cadenza quinquennale al fine di verificare quali ostacoli possono persistere al funzionamento corretto e sicuro del trasporto di materiali radioattivi nell'Unione europea.

    4.3

    Con la proposta oggetto del presente parere verrà messo a punto un sistema comune e uniforme di registrazione dei vettori di materiali radioattivi nell'UE. L'articolo 3, paragrafo 3 consentirà a un vettore di trasportare materiali radioattivi senza dover soddisfare ulteriori requisiti di registrazione, ai sensi del regolamento all'esame, se il vettore è già titolare di registrazioni per la movimentazione, l'utilizzo e il trasporto di tali materiali. Il CESE invita la Commissione a studiare con le parti interessate la possibilità di disposizioni transitorie per i titolari di registrazioni per il trasporto.

    4.4

    L'articolo 3, paragrafo 4, prevede requisiti di registrazione aggiuntivi per i vettori di materiali particolarmente pericolosi per la salute. Il CESE raccomanda di aggiungere a questo elenco i materiali trasportati in virtù di accordi multilaterali.

    4.5

    Il CESE osserva che la copertura assicurativa obbligatoria per i vettori varia da uno Stato membro all'altro. Poiché tale copertura non può essere prevista nella procedura di registrazione, a causa della base giuridica, il CESE invita gli Stati membri a procedere a un'armonizzazione dei necessari regimi assicurativi.

    4.6

    Il sistema di registrazione online per i vettori dovrà essere pronto, testato e operativo in tempo utile. Ciò consentirà di rassicurare gli operatori e le autorità competenti, come del resto succederebbe con un'estensione del periodo di transizione prima dell'entrata in vigore del regolamento, in virtù delle disposizioni transitorie concrete di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

    4.7

    Il richiedente deve infine poter correggere o completare le informazioni riportate nella sua domanda invece di essere oggetto di un rifiuto senza la possibilità di un secondo esame (articolo 5, paragrafi 7 e 10).

    4.8

    Gli Stati membri dovrebbero garantire l'armonizzazione dei criteri per il rilascio del certificato di registrazione.

    Bruxelles, 22 febbraio 2012

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Staffan NILSSON


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