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Asiakirja 52012XC0425(03)

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina

GU C 120 del 25.4.2012, s. 9—18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/9


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina

2012/C 120/06

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina (di seguito «i paesi interessati»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 25 gennaio 2012 da tre produttori dell'Unione che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso oltre il 25 %, della produzione dell'Unione di assi da stiro.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da assi da stiro, con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano e il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificate nei codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (UE) n. 1243/2010 del Consiglio (4).

4.   Motivi del riesame in previsione della scadenza

La domanda contiene elementi di prova sufficienti del fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza del dumping

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha stabilito il valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese in base ai prezzi di vendita praticati in un paese ad economia di mercato appropriato, indicato al punto 5.1.3. L'asserzione di persistenza del dumping si basa su un confronto tra il valore normale di cui alla frase precedente e i prezzi all'esportazione del prodotto oggetto del riesame venduto nell'Unione. Il margine di dumping calcolato su tale base è significativo.

L'asserzione di persistenza del dumping da parte dell'Ucraina si basa su un confronto tra i prezzi di vendita in Ucraina e i prezzi all'esportazione del prodotto oggetto del riesame venduto nell'Unione. Il margine di dumping così calcolato è considerevole.

4.2.    Asserzione del rischio di persistenza del pregiudizio

Il richiedente sostiene inoltre che il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina ha continuato a essere importato in quantità considerevoli e ad arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione.

Secondo gli elementi di prova diretti presentati dal richiedente, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame hanno continuato, tra l'altro, ad avere ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati, compromettendo gravemente la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

Il richiedente sostiene inoltre che in caso di scadenza delle misure un aumento delle importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati potrebbe causare un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. A tale riguardo egli ha fornito prove del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati, data l'esistenza di capacità inutilizzate nella Repubblica popolare cinese, l'estensione delle misure antidumping sulle importazioni di assi da stiro cinesi negli USA, tradizionale mercato d'esportazione, e la grande attrattività del mercato dell'Unione, in termini di dimensioni e prossimità geografica, per i produttori esportatori ucraini.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se sia probabile o meno che la scadenza delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

5.1.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

5.1.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto dell'inchiesta

I produttori esportatori (5) del prodotto oggetto del riesame della Repubblica popolare cinese sono invitati a partecipare alla presente inchiesta di riesame.

Visto il numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato A del presente avviso.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, la Commissione contatterà anche le autorità di tale paese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni richieste sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie.

Se è necessario un campionamento, i produttori esportatori possono essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, le società selezionate per essere incluse nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione devono inviare il questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni contrarie.

Il questionario chiederà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto oggetto del riesame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto oggetto del riesame nell'Unione.

Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»), fatta salva l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

5.1.1.2.   Procedura per i produttori esportatori dell'Ucraina oggetto dell'inchiesta

Tutti i produttori esportatori e le associazioni di produttori esportatori dell'Ucraina sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie, per manifestarsi e richiedere un questionario.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti dell'Ucraina, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità di tale paese.

I produttori esportatori e, se del caso, le associazioni di produttori esportatori dovranno trasmettere il questionario compilato entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie.

Il questionario chiederà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto oggetto del riesame nell'Unione e sul mercato nazionale del paese interessato.

5.1.2.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (6)  (7)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame nell'Unione dalla Repubblica popolare cinese e dall'Ucraina sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato B del presente avviso.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione potrà anche contattare le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni richieste sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie.

Se è necessario un campionamento, gli importatori possono essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per essere incluse nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e alle associazioni di importatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti dovranno inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla notifica della selezione del campione, salvo disposizioni contrarie.

Il questionario chiederà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame nonché sulle vendite di tale prodotto.

5.1.3.   Procedura supplementare per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese — Selezione di un paese terzo ad economia di mercato

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese il valore normale è stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato.

Nell'inchiesta precedente la Turchia, l'Ucraina e l'UE sono state utilizzate come paesi terzi ad economia di mercato appropriati per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Per la presente inchiesta la Commissione prevede di utilizzare provvisoriamente l'Ucraina. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza di questa scelta, che devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Al fine di stabilire se esista un rischio di reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione, i produttori del prodotto oggetto del riesame dell'Unione sono invitati a partecipare alla presente inchiesta di riesame.

Visto il numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie.

La Commissione comunicherà le società incluse nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla notifica della selezione del campione, salvo disposizioni contrarie. Il questionario chiederà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria, sulla situazione finanziaria delle società, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, sui costi di produzione e sulle vendite del prodotto oggetto del riesame.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se il mantenimento delle misure antidumping sia contrario o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il termine suddetto possono fornire alla Commissione informazioni relative all'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero o compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

5.4.    Altre osservazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a fornire informazioni e a presentare i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni contrarie.

5.5.    Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, per cui venga richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8).

Le parti interessate che trasmettono informazioni con tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le trasmette non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le sue comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R549-IRONING-BOARDS-A@EC.EUROPA.EU

(indirizzo per produttori esportatori, importatori collegati, associazioni e rappresentanti della Repubblica popolare cinese o dell'Ucraina, produttori del paese terzo a economia di mercato) e

TRADE-R549-IRONING-BOARDS-B@EC.EUROPA.EU

(indirizzo per produttori dell'Unione, importatori indipendenti, utilizzatori, consumatori e associazioni dell'Unione).

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere raggiunte conclusioni favorevoli o sfavorevoli, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se risulta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, il rischio della persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i suoi risultati non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una parte interessata ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (aumentarlo o diminuirlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che desiderano chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).


(1)  GU C 187 del 28.6.2011, pag. 21.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

(4)  GU L 338 del 22.12.2010, pag. 22.

(5)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto oggetto del riesame.

(6)  Solo gli importatori non collegati ai produttori esportatori possono essere oggetto del campionamento. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a questi ultimi. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(7)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(8)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO A

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ALLEGATO B

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