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Document 52011AR0371

Parere del Comitato delle regioni sulla «Revisione del regolamento GECT»

GU C 113 del 18.4.2012, p. 22–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/22


Parere del Comitato delle regioni sulla «Revisione del regolamento GECT»

2012/C 113/06

IL COMITATO DELLE REGIONI

esprime soddisfazione per il fatto che la proposta della Commissione europea risulta in linea con la filosofia delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 e contribuisce a migliorare l'istituzione e il funzionamento dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);

chiede che vengano chiariti i criteri di approvazione della convenzione o di rifiuto della richiesta di istituire un GECT;

desidera rafforzare il ruolo del CdR, già incaricato di tenere il registro dei GECT e di animare la piattaforma GECT, con la notifica del "modello GECT" e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (GU);

richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che risulta estremamente complesso se non addirittura impossibile inserire, ex ante, nella convenzione l'elenco completo delle legislazioni europee, nazionali e regionali che verranno applicate alle attività del GECT;

propone che ai GECT già esistenti possano applicarsi le disposizioni del nuovo regolamento, più favorevoli delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo al GECT, attualmente in vigore;

insiste affinché tra i tipi di impresa che possono partecipare a un GECT siano inserite quelle incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale.

Relatore

Michel DELEBARRE (FR/PSE), sindaco di Dunkerque

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi

COM(2011) 610 final – 2011/0272 (COD)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

esprime soddisfazione per il fatto che la proposta della Commissione europea risulta in linea con la filosofia delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 e contribuisce a migliorare l'istituzione e il funzionamento dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);

2.

si compiace dell'attenzione rivolta dalla Commissione all'integrazione dell'acquis del Trattato di Lisbona e in particolare dell'obiettivo di coesione territoriale;

3.

è lieto che la proposta della Commissione abbia preso in considerazione molte delle raccomandazioni contenute nei propri precedenti pareri (1).

Bilancio dei gruppi europei di cooperazione territoriale

4.

desidera sottolineare che in meno di quattro anni sono stati creati 25 GECT, i quali raggruppano oltre 550 enti locali e regionali in 15 Stati membri e coinvolgono più di 22 milioni di europei;

5.

esprime apprezzamento per il fatto che, al 1o ottobre 2011, oltre la metà degli Stati membri ha autorizzato la creazione di GECT (Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria);

6.

ricorda che gli Stati membri hanno in progetto o all'esame decine di GECT;

7.

osserva che il ricorso al GECT deve avvenire su base volontaria: solo i territori o le reti che trarranno un decisivo vantaggio dalla creazione di un GECT ricorreranno a questo strumento per consolidare e formalizzare le loro iniziative di cooperazione;

8.

ritiene che le azioni di cooperazione territoriale su scala europea debbano poter essere sempre attuate sulla base di un coordinamento politico, tecnico e amministrativo dei partner del progetto, guidato da un capofila;

9.

invita la Commissione a tenere maggiormente conto del GECT quale strumento preferenziale per l'attuazione della politica di cooperazione territoriale europea, e a integrarlo più efficacemente nelle misure legislative relative alla politica di coesione per il periodo 2014-2020;

10.

sottolinea la diversità dei partenariati, delle missioni e dei territori d'intervento dei GECT esistenti o in corso di creazione; un aspetto questo che dimostra il forte potenziale e la flessibilità di questo strumento di cooperazione;

11.

ritiene che uno dei vantaggi derivanti dal ricorso al GECT nella realizzazione di progetti di governance multilivello consista nella possibilità di coinvolgere l'insieme degli attori responsabili della gestione di un territorio transfrontaliero o euroregionale;

12.

insiste sul carattere polivalente di questo strumento GECT e sul suo potenziale per la gestione di infrastrutture e di servizi di interesse economico generale a vantaggio dei cittadini europei, su territori che interessano più Stati membri;

13.

deplora che il GECT sia ancora poco citato nelle politiche settoriali dell'Unione, con l'eccezione della politica di coesione. Insiste altresì sulle potenzialità offerte da questo strumento per rispondere a iniziative e gare di appalto, nonché realizzare programmi dell'Unione europea, e ribadisce la necessità di riconoscere il GECT come struttura ammessa a partecipare a tali iniziative e gare di appalto;

14.

rileva che il GECT risulta scarsamente integrato negli ordinamenti giuridici europei e nazionali;

15.

ha individuato 79 autorità (designate dai 27 Stati membri) competenti a ricevere e istruire le domande di creazione di GECT;

16.

constata che tali autorità competenti possono fornire risposte divergenti in merito ad alcuni problemi di interpretazione del regolamento (CE) n. 1082/2006, come dimostra la questione del diritto applicabile al personale dei GECT o il caso dei GECT i cui membri abbiano responsabilità limitata;

17.

condivide le conclusioni della Commissione contenute nella sua relazione intitolata L'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT);

18.

è consapevole che la proposta di regolamento deve consentire di rendere il GECT più attraente e più efficace per condurre iniziative di cooperazione territoriale, limitando i rischi giuridici e finanziari per i futuri membri, dipendenti e contraenti del GECT, e mantenendo una posizione di neutralità per quanto riguarda la scelta del regime giuridico applicabile al GECT;

19.

ritiene necessario proseguire i lavori della piattaforma GECT del Comitato delle regioni (2) (cfr. www.cor.europa.eu/egtc), allo scopo di permettere un monitoraggio di tali gruppi e uno scambio sulle migliori pratiche e sulle sfide che accomunano i GECT esistenti o in corso di creazione, nonché di ampliare il ricorso ai GECT nelle politiche settoriali dell'UE; suggerisce di consentire alla piattaforma GECT di svolgere, dal 2014, un ruolo simile a quello della piattaforma per lo sviluppo urbano delineata dalla Commissione nella sua proposta di regolamento riguardante il Fondo europeo di sviluppo regionale;

20.

auspica che questi lavori siano inquadrati nell'ambito dell'accordo di cooperazione tra la Commissione e il Comitato delle regioni;

21.

insiste sull'importanza di adottare al più presto questo regolamento specifico e privo di implicazioni particolari per il bilancio dell'UE, senza attendere l'adozione dell'intero pacchetto legislativo sulla politica di coesione post 2013. Il regolamento potrebbe così entrare in vigore in tempi rapidi, imprimendo un nuovo slancio alla messa a punto di nuovi progetti GECT in un quadro giuridico dotato di maggiore certezza.

Analisi della proposta di regolamento

22.

condivide la filosofia che anima le proposte della Commissione europea: queste infatti permettono di adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 alla pratica dei GECT esistenti e di migliorarne il funzionamento;

23.

sottolinea che queste proposte permettono di rafforzare la base giuridica europea dei GECT, offrendo soluzioni uniformi su scala europea;

24.

accoglie con favore l'ampliamento dell'obiettivo del GECT e la sua apertura soprattutto alle imprese pubbliche, quali sono definite dalla direttiva 2004/17/CE;

25.

in questa prospettiva, propone che tra i tipi di impresa che possono partecipare a un GECT siano inserite quelle incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale, quali definite nella decisione (3) relativa all'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (4);

26.

sostiene la proposta della Commissione di semplificare la procedura di istituzione dei GECT, basata sull'approvazione della sola convenzione, entro un termine perentorio di sei mesi;

27.

ritiene che rendendo meno restrittiva la regola della corrispondenza delle missioni del GECT con le competenze dei membri si contribuirà allo sviluppo di nuove forme di governance multilivello;

28.

propone a questo proposito che vengano chiariti i criteri di approvazione della convenzione o di rifiuto della richiesta di istituire un GECT;

29.

sottolinea che il GECT svolge missioni per conto dei suoi membri e non assume le loro competenze. Il GECT non è uno strumento utilizzato per fondere insieme le competenze dei propri membri, ma per realizzare progetti o programmi di cooperazione;

30.

esprime apprezzamento per il fatto che la proposta di regolamento contenga disposizioni relative alla regolamentazione nazionale applicabile ai contratti del personale dei GECT, costituendo in sé una norma superiore che prevarrà sui diversi diritti nazionali vigenti in materia;

31.

accoglie con favore l'introduzione di disposizioni specifiche alle frontiere esterne dell'UE e la possibilità per i territori d'oltremare di diventare membri di un GECT;

32.

condivide la possibilità di creare un GECT "bilaterale" composto da membri del territorio di un solo Stato membro e di un solo paese terzo o territorio d'oltremare;

33.

ritiene necessario, affinché tale disposizione sia attuata pienamente, che la creazione di questo tipo di GECT non sia lasciata alla discrezione di ciascuno Stato membro, ma che le ipotesi di creazione siano definite in maniera oggettiva nel regolamento;

34.

considera come un passo avanti la proposta di far pubblicare le informazioni relative ai nuovi GECT nella serie C (Comunicazioni ed informazioni) della Gazzetta ufficiale (GU) dell'Unione europea, secondo uno modello allegato alla proposta di regolamento, e non più, come avviene attualmente, nella serie S (Bandi di gara) della GU;

35.

ricorda tuttavia che i GECT non possono richiedere direttamente tale pubblicazione;

36.

propone quindi che sia il Comitato delle regioni, incaricato di tenere il registro dei GECT e di animare la piattaforma GECT, ad assicurare questa pubblicazione, e non la Commissione, come indicato nella proposta di regolamento;

37.

è d'accordo con la Commissione europea nel ritenere utile prevedere disposizioni che consentano a un GECT di stabilire tariffe e diritti per l'utilizzo di una infrastruttura gestita dal gruppo;

38.

giudica necessario estendere questa disposizione ai servizi di interesse economico generale che i GECT possono trovarsi a gestire o a fornire;

39.

auspica di trovare una soluzione giuridica comune a tutti i GECT per la firma di convenzioni di cooperazione tra GECT situati lungo una stessa frontiera o nello stesso spazio di cooperazione transnazionale, allo scopo di realizzare un progetto comune;

40.

ritiene che i GECT debbano inoltre essere in grado di firmare convenzioni di cooperazione con una persona giuridica che desideri collaborare occasionalmente a un progetto, senza tuttavia aderire al GECT per l'insieme delle sue missioni;

41.

richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che risulta estremamente complesso se non addirittura impossibile inserire, ex ante, nella convenzione l'elenco completo delle legislazioni europee, nazionali e regionali che verranno applicate alle attività del GECT;

42.

condivide le proposte della Commissione europea in merito al chiarimento delle disposizioni relative al regime di responsabilità del GECT, e in particolare all'introduzione di un regime di assicurazione;

43.

ricorda tuttavia che il concetto di "responsabilità limitata", derivato dal sistema delle "imprese a responsabilità limitata", esiste solo in una minoranza di Stati membri dell'UE;

44.

ritiene che solo i potenziali creditori del GECT siano interessati a conoscere in anticipo l'entità degli impegni finanziari dei membri del GECT;

45.

propone che ai GECT già esistenti possano applicarsi le disposizioni del nuovo regolamento, più favorevoli delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo al GECT, attualmente in vigore;

46.

invita la Commissione e gli Stati membri a proporre un modello (non imperativo) di convenzione e di statuti, da presentare in allegato al regolamento, per facilitare e accelerare le procedure di autorizzazione della creazione dei GECT.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 1, par. 3

Aggiungere una nuova lettera (f)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

 (5);

Motivazione

Cfr. punto 24 del presente parere.

Emendamento 2

Articolo 1, par. 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

2.   Un GECT può essere composto da membri del territorio di un solo Stato membro e di un solo paese terzo o territorio d'oltremare allorché tale Stato membro considera un siffatto GECT coerente con l'obiettivo della sua cooperazione territoriale o delle relazioni bilaterali con i paesi terzi o i territori d'oltremare.

2.   Un GECT può essere composto da membri del territorio di un solo Stato membro e di un solo paese terzo o territorio d'oltremare allorché con l'obiettivo:

della cooperazione territoriale

, o

delle relazioni bilaterali con i paesi terzi o i territori d'oltremare.

Motivazione

I criteri che consentono di autorizzare o di rifiutare la creazione di un GECT composto da membri del territorio di un solo Stato membro e di un solo paese terzo o territorio d'oltremare devono essere obiettivi e corrispondere ad una delle tre ipotesi formulate nell'emendamento. La creazione di questo tipo di GECT non deve essere lasciata alla discrezione di ciascuno Stato membro.

Emendamento 3

Articolo 1, par. 5, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

3.   A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro interessato approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la convenzione e la partecipazione al GECT del membro potenziale, a meno che ritenga che tale partecipazione non sia conforme al presente regolamento, ad altre normative dell'Unione relative alle attività del GECT o alla legislazione nazionale che disciplina le competenze del membro potenziale, oppure che tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico di detto Stato membro. In tal caso, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto o propone le modifiche da apportare alla convenzione onde consentire la partecipazione del membro potenziale.

3.   A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, Stato membro interessato approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la convenzione e la partecipazione al GECT del membro potenziale, a meno che, ritenga che tale partecipazione:

non sia conforme al presente regolamento, ad altre normative dell'Unione relative alle attività del GECT o

la legislazione nazionale che disciplina le competenze del membro potenziale, , oppure

non sia giustificata per motivi di ordine pubblico di detto Stato membro.

In tal caso, Stato membro motiva il proprio rifiuto o propone le modifiche da apportare alla convenzione onde consentire la partecipazione del membro potenziale.

Motivazione

La notifica viene fatta a una delle 79 autorità competenti nell'UE, designate dai 27 Stati membri, che devono figurare nel regolamento.

Nella proposta di regolamento la competenza di un membro per Stato membro è sufficiente per giustificare l'adesione di tutti i membri di uno stesso Stato membro (articolo 7, par. 2). Le disposizioni dell'articolo 4, par. 3, sul controllo della corrispondenza delle competenze dei membri con l'obiettivo del GECT, vanno conformate al contenuto dell'articolo 7, par. 2.

Il rifiuto di una partecipazione non motivata dall'interesse generale è ridondante rispetto all'esame della conformità della partecipazione del membro alle disposizioni del regolamento, nella misura in cui il regolamento definisce già l'obiettivo del GECT all'articolo 1, par. 2.

Emendamento 4

Articolo 1, par. 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Acquisizione della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1.   La convenzione e lo statuto e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati o pubblicati, oppure sono registrati e pubblicati, conformemente al diritto nazionale applicabile nello Stato membro in cui il GECT in questione ha la sede sociale. Il GECT acquisisce la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati, la Commissione e il Comitato delle regioni della registrazione o della pubblicazione della convenzione.

2.   Il GECT si assicura che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione o dalla pubblicazione della convenzione, sia trasmessa alla Commissione una richiesta redatta sulla base del modello di cui all'allegato del presente regolamento. La Commissione trasmette a sua volta tale richiesta all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai fini della pubblicazione di un avviso nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per annunciare l'istituzione del GECT, fornendo le informazioni di cui all'allegato del presente regolamento."

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Acquisizione della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1.   La convenzione e lo statuto e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati o pubblicati, oppure sono registrati e pubblicati, conformemente al diritto nazionale applicabile nello Stato membro in cui il GECT in questione ha la sede sociale, . Il GECT acquisisce la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione , a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati, e il Comitato delle regioni della registrazione o della pubblicazione della convenzione.

2.   Il GECT si assicura che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione o dalla pubblicazione della convenzione, sia trasmessa una richiesta redatta sulla base del modello di cui all'allegato del presente regolamento. trasmette a sua volta tale richiesta all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai fini della pubblicazione di un avviso nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per annunciare l'istituzione del GECT, fornendo le informazioni di cui all'allegato del presente regolamento."

Motivazione

Spetta al Comitato delle regioni - incaricato della tenuta del registro dei GECT e dell'animazione della piattaforma dei GECT - assicurare la pubblicazione della convenzione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dato che tale pubblicazione non può essere richiesta dagli stessi GECT.

La cooperazione e lo scambio di informazioni tra il Comitato delle regioni e la Commissione europea devono essere inquadrati nell'ambito dell'accordo di cooperazione tra queste due istituzioni.

Inoltre, la pubblicazione della convenzione e degli statuti solo nello Stato membro in cui ha sede il GECT sarebbe discriminatoria e contraria all'esigenza di trasparenza e al diritto all'informazione del cittadino.

Emendamento 5

Articolo 1, par. 8, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

b)

Al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

"Tuttavia, l'assemblea di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di un GECT può definire i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori."

b)

Al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

"Tuttavia, l'assemblea di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di un GECT può definire i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, , comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori."

Motivazione

Occorre dare la possibilità ai GECT di definire tariffe e oneri per i servizi economici di interesse generale che organizzano senza gestione della relativa infrastruttura.

Emendamento 6

Articolo 1, par. 8

Aggiungere una nuova lettera c)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

"

"

Motivazione

Tutti i GECT devono poter beneficiare di una base giuridica europea, per avviare dei partenariati con altri GECT o altre persone giuridiche allo scopo di realizzare progetti comuni di cooperazione.

Emendamento 7

Articolo 1, par. 9, lettera h)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(h)

lo specifico diritto nazionale o dell'Unione applicabile alle sue attività, intendendo nel primo caso il diritto dello Stato membro in cui gli organi statutari esercitano i propri poteri o in cui il GECT svolge le proprie attività;

;

Motivazione

È praticamente impossibile stabilire, ex ante, un elenco delle normative europee, nazionali e regionali che dovrà applicare il GECT per poter condurre le sue missioni e sull'insieme del suo territorio di intervento.

Emendamento 8

Articolo 1, par. 12, lettera (b), 2 bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

2 bis.   Nel caso in cui la responsabilità di almeno un membro di un GECT sia limitata o esclusa in virtù del diritto nazionale a norma del quale è stabilito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità nella convenzione.

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione "a responsabilità limitata".

Le prescrizioni in materia di pubblicità della convenzione, dello statuto e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata sono almeno uguali a quelle previste per altre entità giuridiche i cui membri hanno responsabilità limitata costituite a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Nel caso di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata, gli Stati membri possono richiedere che il GECT stipuli un'appropriata assicurazione a copertura dei rischi connessi alle attività del GECT.

2 bis.   Nel caso in cui la responsabilità di almeno un membro di un GECT sia limitata o esclusa in virtù del diritto nazionale a norma del quale è stabilito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità nella convenzione.

.

Le prescrizioni in materia di pubblicità della convenzione, dello statuto e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata sono almeno uguali a quelle previste per altre entità giuridiche i cui membri hanno responsabilità limitata costituite a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Nel caso di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata, gli Stati membri possono richiedere che il GECT stipuli un'appropriata assicurazione a copertura dei rischi connessi alle attività del GECT.

Motivazione

Solo i potenziali creditori del GECT hanno interesse a conoscere in anticipo l'entità degli impegni finanziari dei membri del GECT; per tale motivo la locuzione "a responsabilità limitata" aggiunta alla denominazione del GECT non permette di comunicare l'entità degli impegni finanziari dei membri e dei meccanismi assicurativi di cui beneficia eventualmente il GECT.

Emendamento 9

Articolo 1, par. 14 bis

Progetto di parere

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Si propone di inserire un nuovo articolo (17) nel regolamento GECT n. 1082/2006. Questo emendamento è in linea con quanto proposto al punto 19 del parere.

Emendamento 10

Articolo 2

Aggiungere un nuovo punto dopo l'attuale punto 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

   

Motivazione

I GECT già esistenti devono poter beneficiare delle disposizioni del presente regolamento, più favorevoli delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006.

Emendamento 11

ALLEGATO

Le modifiche proposte al testo presentato dalla Commissione sono evidenziate in giallo.

Emendamento del Comitato delle regioni

ALLEGATO

Modello delle informazioni da trasmettere a norma dell'articolo 5, paragrafo 2

ISTITUZIONE DI UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)

Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006

(GU L 210 del 31.7.2006, pag. 219)

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata deve comprendere la locuzione "a responsabilità limitata" (articolo 12, paragrafo 2)

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Bruxelles, 15 febbraio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 308/2007 fin e CdR 100/2010 fin.

(2)  127a riunione dell'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni del 26 gennaio 2011, punto 6 (rif. CdR 397/2010).

(3)  C(2011) 9380 final, adottata il 20 dicembre 2011.

(4)  Questo articolo riguarda gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

(5)  COM(2011) 146 final.


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