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Document 62011TB0579

    Causa T-579/11 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 12 dicembre 2011 — Akhras/Consiglio ( «Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Blocco dei fondi e delle risorse economiche — Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori — Assenza di urgenza — Assenza di un danno grave e irreparabile» )

    GU C 39 del 11.2.2012, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 39/15


    Ordinanza del presidente del Tribunale 12 dicembre 2011 — Akhras/Consiglio

    (Causa T-579/11 R)

    (Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Blocco dei fondi e delle risorse economiche - Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori - Assenza di urgenza - Assenza di un danno grave e irreparabile)

    (2012/C 39/31)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Richiedente: Tarif Akhras (Homs, Siria) (rappresentanti: S. Ashley e S. Millar, solicitors, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley, barrister)

    Resistente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e M.-M. Joséphidès, agenti)

    Oggetto

    In sostanza, domanda di provvedimenti provvisori e di sospensione dell’esecuzione della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 247, pag. 17) e del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 269, pag. 18), nei limiti in cui tali testi riguardano il ricorrente

    Dispositivo

    1)

    La domanda di provvedimenti sommari è respinta.

    2)

    Le spese sono riservate.


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