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Document 62011CN0626

Causa C-626/11 P: Impugnazione proposta il 6 dicembre 2011 da Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) 21 settembre 2011 , causa T-1/10, Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi

GU C 39 del 11.2.2012, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/11


Impugnazione proposta il 6 dicembre 2011 da Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) 21 settembre 2011, causa T-1/10, Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-626/11 P)

(2012/C 39/22)

Lingua processuale: l’inglese.

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS (rappresentanti: K. Van Maldegem e R. Cana, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni dei ricorrenti

annullare l’ordinanza del Tribunale nella causa T-1/2010; e

annullare la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA»), che identifica l’acrilammide come sostanza che risponde ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, conformemente all’articolo 59 del medesimo regolamento; o

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento dei ricorrenti,e

condannare i convenuti a pagare tutte le spese del procedimento (comprese quelle dinanzi al Tribunale).

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sostengono che, avendo respinto il loro ricorso di annullamento avverso la decisione dell’ECHA, che identifica l’acrilammide come sostanza che risponde ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006, conformemente all’articolo 59 del medesimo regolamento, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione. In particolare, i ricorrenti deducono che il Tribunale ha commesso una serie di errori nell’interpretazione dei fatti e del contesto normativo quale applicabile alla situazione dei ricorrenti. Di conseguenza, esso avrebbe commesso una serie di errori di diritto, in particolare:

avendo considerato che l’identificazione di una sostanza come sostanze ad altissimo rischio («SVHC») da parte del Comitato degli Stati membri dell’ECHA, a norma dell’articolo 59, paragrafo 8, del regolamento n. 1907/2006, non costituisce una decisione tesa a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi prima della pubblicazione di tale decisione nell’elenco delle sostanze candidate, conformemente all’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento n. 1907/2006.

Per tali ragioni, i ricorrenti chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale nella causa T-1/10, nonché della decisione dell’ECHA che identifica l’acrilammide come sostanza che risponde ai criteri enunciati dall’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, a norma dell’articolo 59 del medesimo regolamento.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).


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