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Document 62010CA0624

Causa C-624/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 15 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214 — Normativa di uno Stato membro che prevede l’obbligo di designare un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabilito al di fuori del territorio nazionale e di registrarsi ai fini IVA in tale Stato membro — Normativa che consente una compensazione tra l’IVA deducibile sopportata dal venditore o dal prestatore stabilito al di fuori del territorio nazionale e quella da egli riscossa in nome e per conto dei suoi clienti)

GU C 39 del 11.2.2012, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/7


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 15 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-624/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Direttiva 2006/112/CE - Artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214 - Normativa di uno Stato membro che prevede l’obbligo di designare un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabilito al di fuori del territorio nazionale e di registrarsi ai fini IVA in tale Stato membro - Normativa che consente una compensazione tra l’IVA deducibile sopportata dal venditore o dal prestatore stabilito al di fuori del territorio nazionale e quella da egli riscossa in nome e per conto dei suoi clienti)

(2012/C 39/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: M. Afonso, agente)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che prevede l’obbligo di designare un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabiliti al di fuori del territorio nazionale — Obbligo di registrarsi ai fini IVA — Natura e portata del diritto a deduzione

Dispositivo

1)

Avendo previsto nel titolo IV della circolare amministrativa del 23 giugno 2006, n. 105 (3 A-9-06), una tolleranza amministrativa in deroga ad un regime di autoliquidazione dell’imposta sul valore aggiunto e implicante la designazione di un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabilito fuori dalla Francia, la registrazione di quest’ultimo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in Francia e la compensazione tra l’imposta sul valore aggiunto deducibile che detto venditore o prestatore ha sopportato e quella che ha riscosso in nome e per conto dei suoi clienti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, dei suoi artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 72 del 5.3.2011.


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