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Document 62010CA0119

    Causa C-119/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH (Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 5, n. 1, lett. b) — Riempimento di lattine già provviste di un segno simile a quello di un marchio — Prestazione di servizio su incarico e secondo le direttive di un terzo — Azione del titolare del marchio contro il prestatore)

    GU C 39 del 11.2.2012, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 39/3


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH

    (Causa C-119/10) (1)

    (Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, n. 1, lett. b) - Riempimento di lattine già provviste di un segno simile a quello di un marchio - Prestazione di servizio su incarico e secondo le direttive di un terzo - Azione del titolare del marchio contro il prestatore)

    (2012/C 39/03)

    Lingua processuale: l'olandese

    Giudice del rinvio

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parti

    Ricorrente: Frisdranken Industrie Winters BV

    Convenuta: Red Bull GmbH

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell’art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) — Diritto per il titolare di un marchio registrato di opporsi all’uso illecito del suo marchio — Uso di un segno — Riempimento di lattine già munite di un segno in quanto prestazione per un terzo e su incarico di questi — Prodotti unicamente destinati all’esportazione al di fuori del Benelux o al di fuori dell’Unione europea — Pubblico pertinente

    Dispositivo

    L’art. 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che un prestatore di servizi che, su incarico e secondo le direttive di un terzo, riempie confezioni fornitegli dal terzo medesimo, il quale vi ha fatto precedentemente apporre un segno identico o simile a un segno tutelato come marchio, non fa a sua volta un uso di tale segno che può essere vietato ai sensi della suddetta disposizione.


    (1)  GU C 134 del 22.5.2010.


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