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Document E2011P0014

    Ricorso proposto il 19 ottobre 2011 da DB Schenker contro l'Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-14/11)

    GU C 374 del 22.12.2011, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 374/16


    Ricorso proposto il 19 ottobre 2011 da DB Schenker contro l'Autorità di vigilanza EFTA

    (Causa E-14/11)

    2011/C 374/11

    Il 19 ottobre 2011, innanzi alla Corte EFTA, le società Schenker North AB, Schenker Privpak AB e Schenker Privpak AS («DB Schenker»), rappresentate dall'avvocato Jon Midthjell, Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo, Norvegia, hanno proposto ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

    I ricorrenti chiedono alla Corte EFTA di:

    1)

    annullare la decisione impugnata nella misura in cui nega l'accesso ai documenti dell'ispezione della causa n. 34250 (Norway Post/Privpak);

    2)

    condannare il convenuto e gli eventuali intervenienti al pagamento delle spese.

    Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti a sostegno del ricorso:

    i richiedenti, Schenker North AB, Schenker Privpak AB e Schenker Privpak AS, fanno parte di DB Schenker, un gruppo internazionale che si occupa di attività logistiche e di trasporto, appartenente a Deutsche Bahn AG. Schenker North AB, comprese le sussidiarie Schenker Privpak AS e Schenker Privpak AB («DB Schenker»), gestisce le operazioni di trasporto terrestre, marittimo e ferroviario del gruppo in Norvegia, Svezia e Danimarca,

    nella decisione del 14 luglio 2010 relativa alla causa n. 34250 (Norway Post/Privpak) l'Autorità di vigilanza EFTA è giunta alla conclusione che Norway Post ha abusato della propria posizione dominante sul mercato dei servizi di spedizione pacchi da impresa a consumatore in Norvegia tra il 2000 e il 2006. I ricorrenti chiedono a Norway Post il risarcimento dei danni per le perdite causate dalla violazione. Il 3 agosto 2010 essi hanno presentato una domanda di accesso ai documenti ai sensi delle norme sull'accesso ai documenti (RAD) stabilite in una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA del 27 giugno 2008,

    con lettera del 16 agosto 2011 l'Autorità di vigilanza EFTA ha respinto la domanda dei ricorrenti di accedere ai documenti raccolti durante un'ispezione svolta presso la sede di Norway Post tra il 21 e il 24 giugno 2004. I ricorrenti intendono impugnare tale decisione ai sensi dell'articolo 36 SCA.

    I ricorrenti sostengono che l'Autorità di vigilanza EFTA ha violato il diritto di DB Schenker di accedere ai documenti stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, RAD,

    applicando erroneamente l'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), RAD relativa al rispetto della vita privata la privacy e all'integrità personale,

    applicando erroneamente le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, RAD relative agli interessi commerciali, alle ispezioni, alle indagini e all'interesse pubblico prevalente alla divulgazione e

    ha violato il diritto all'accesso parziale ai documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, RAD.


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