Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TN0474

    Causa T-474/11: Ricorso proposto il 6 settembre 2011 — Oster Weinkellerei/UAMI — Viñedos Emiliana (Igama)

    GU C 319 del 29.10.2011, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 319/24


    Ricorso proposto il 6 settembre 2011 — Oster Weinkellerei/UAMI — Viñedos Emiliana (Igama)

    (Causa T-474/11)

    2011/C 319/51

    Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Andreas Oster Weinkellerei KG (Cochem, Germania) (rappresentante: avv. N. Schindler)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Viñedos Emiliana, SA (Santiago, Cile)

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 giugno 2011, procedimento R 637/2010-2;

    condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle proprie spese nonché a quelle sostenute dal ricorrente;

    in subordine: sospendere il procedimento fino alla pronuncia di una decisione definitiva sul procedimento di nullità pendente dinanzi all’UAMI con il numero 000005716 C.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Igama» per prodotti della classe 33.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Viñedos Emiliana, SA.

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «GAMMA» per prodotti della classe 33.

    Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché non esisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


    Top