This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62010CA0240
Case C-240/10: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 15 September 2011 (reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht Baden-Württemberg, Germany) — Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz v Finanzamt Stuttgart III (Free movement of persons — Non-discrimination and citizenship of the Union — Income tax — Taking into account expatriation allowances in calculating a tax rate applicable to other revenue applying a progressive tax scale — Taking into account allowances granted to civil servants of another Member State exercising their functions on national territory — Disregarding allowances granted to national civil servants exercising their functions outside national territory — Comparability)
Causa C-240/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz/Finanzamt Stuttgart III (Libera circolazione delle persone — Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione — Imposta sul reddito — Computo delle indennità di espatrio in sede di calcolo dell’aliquota applicabile ad altri redditi in applicazione di una tabella d’imposizione progressiva — Computo delle indennità concesse ai dipendenti pubblici di un altro Stato membro che prestano servizio nel territorio nazionale — Mancato computo delle indennità concesse ai dipendenti pubblici nazionali che prestano servizio al di fuori del territorio nazionale — Comparabilità)
Causa C-240/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz/Finanzamt Stuttgart III (Libera circolazione delle persone — Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione — Imposta sul reddito — Computo delle indennità di espatrio in sede di calcolo dell’aliquota applicabile ad altri redditi in applicazione di una tabella d’imposizione progressiva — Computo delle indennità concesse ai dipendenti pubblici di un altro Stato membro che prestano servizio nel territorio nazionale — Mancato computo delle indennità concesse ai dipendenti pubblici nazionali che prestano servizio al di fuori del territorio nazionale — Comparabilità)
GU C 319 del 29.10.2011, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/9 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz/Finanzamt Stuttgart III
(Causa C-240/10) (1)
(Libera circolazione delle persone - Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione - Imposta sul reddito - Computo delle indennità di espatrio in sede di calcolo dell’aliquota applicabile ad altri redditi in applicazione di una tabella d’imposizione progressiva - Computo delle indennità concesse ai dipendenti pubblici di un altro Stato membro che prestano servizio nel territorio nazionale - Mancato computo delle indennità concesse ai dipendenti pubblici nazionali che prestano servizio al di fuori del territorio nazionale - Comparabilità)
2011/C 319/14
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parti
Ricorrenti: Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz
Convenuto: Finanzamt Stuttgart III
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Baden-Württemberg — Interpretazione degli artt. 18, 21 e 45 TFUE — Normativa nazionale relativa all’imposta sul reddito che esenta le indennità di espatrio concesse ai contribuenti impiegati da una persona giuridica di diritto pubblico nazionale e che percepiscono una retribuzione da una cassa pubblica nazionale — Insussistenza di una esenzione del genere per quanto riguarda le indennità versate ai contribuenti impiegati sul territorio nazionale da una persona giuridica di diritto pubblico di un altro Stato membro e che percepiscono una retribuzione da una cassa pubblica di quest’altro Stato
Dispositivo
L’art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione, come l’art. 3, punto 64, della legge relativa all’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz), in base alla quale indennità come quelle di cui alla causa principale, versate ad un dipendente pubblico di uno Stato membro che lavora in un altro Stato membro per compensare una perdita del potere d’acquisto nella sede di servizio, non sono prese in considerazione ai fini della determinazione dell’aliquota d’imposta applicabile, nel primo Stato membro, agli altri redditi del contribuente o del suo coniuge, mentre indennità equivalenti versate ad un dipendente pubblico dell’altro Stato membro che lavora nel territorio del primo Stato membro sono prese in considerazione nella determinazione di detta aliquota.