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Document 62010CA0180

Cause riunite C-180/10 e C-181/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia) — Jarosław Słaby (C-180/10) Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)/Minister Finansów (C-180/10), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10) (Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Nozione di soggetto passivo — Vendita di terreni edificabili — Artt. 9, 12 e 16 — Assenza di detrazione dell’IVA a monte)

GU C 319 del 29.10.2011, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 319/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia) — Jarosław Słaby (C-180/10) Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)/Minister Finansów (C-180/10), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10)

(Cause riunite C-180/10 e C-181/10) (1)

(Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Nozione di soggetto passivo - Vendita di terreni edificabili - Artt. 9, 12 e 16 - Assenza di detrazione dell’IVA a monte)

2011/C 319/12

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrenti: Jarosław Słaby (C-180/10) Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)

Convenuti: Minister Finansów (C-180/10), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) nonché dell’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’imposta sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Vendita di vari lotti di terreno edificabile — Qualità di soggetto passivo del venditore qualora il terreno faccia parte dell’azienda agricola del venditore stesso e quest’ultimo abbia posto fine alle sue attività in seguito alla riconversione del suo terreno da parte del comune in terreno edificabile

Dispositivo

La cessione di un terreno destinato alla costruzione deve considerarsi soggetta all’imposta sul valore aggiunto a norma della legislazione nazionale di uno Stato membro, se tale Stato ha fatto uso della facoltà prevista all’art. 12, n. 1, della direttiva 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 2006, 2006/138/CE, indipendentemente dal carattere stabile dell’operazione o dalla questione se la persona che ha effettuato la cessione eserciti un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, nei limiti in cui l’operazione stessa non costituisca il mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare.

Una persona fisica che ha esercitato un’attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad una modifica dei pieni regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà di questa persona, in terreno destinato alla costruzione non può essere ritenuta soggetta all’IVA ai sensi degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, quando essa intraprende la vendita del suddetto fondo rustico, se tali vendite si iscrivono nell’ambito della gestione del patrimonio privato della persona stessa.

Se viceversa tale persona intraprende, ai fini della realizzazione delle suddette vendite, iniziative attive di commercializzazione fondiaria mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi ai sensi dell’art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, tale persona deve essere considerata come esercente un’«attività economica» ai sensi del suddetto articolo e deve conseguentemente essere ritenuta soggetta all’imposta sul valore aggiunto.

Il fatto che la stessa persona sia un «agricoltore forfettario» ai sensi dell’art. 295, n. 1, punto 3, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, è al riguardo irrilevante.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010.


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