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Document 62010CA0053

    Causa C-53/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Land Hessen/Franz Mücksch OHG (Ambiente — Direttiva 96/82/CE — Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose — Prevenzione — Opportune distanze tra le zone frequentate dal pubblico e gli stabilimenti in cui sono presenti notevoli quantità di sostanze pericolose)

    GU C 319 del 29.10.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 319/5


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Land Hessen/Franz Mücksch OHG

    (Causa C-53/10) (1)

    (Ambiente - Direttiva 96/82/CE - Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - Prevenzione - Opportune distanze tra le zone frequentate dal pubblico e gli stabilimenti in cui sono presenti notevoli quantità di sostanze pericolose)

    2011/C 319/08

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesverwaltungsgericht

    Parti

    Ricorrente: Land Hessen

    Convenuta: Franz Mücksch OHG

    Con l’intervento di: Merck KGaA

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell’art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10, pag. 13), come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, n. 1137 (GU L 311, pag. 1) che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’art. 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo (GU L 311, pag. 1) — Prevenzione di incidenti rilevanti — Portata dell’obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché nella loro politica in materia di destinazione o utilizzazione dei suoli si tenga conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra le zone frequentate dal pubblico e gli stabilimenti in cui sono presenti notevoli quantitativi di sostanze pericolose — Costruzione di un centro di giardinaggio in prossimità di un tale stabilimento — Esistenza di molti altri esercizi commerciali nella stessa zona a rischio

    Dispositivo

    1)

    L’art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo degli Stati membri di provvedere affinché si tenga conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti soggetti a tale direttiva, da un lato, e gli edifici aperti al pubblico, dall’altro, grava anche su un’autorità pubblica, quale il Comune di Darmstadt (Germania), competente per il rilascio delle licenze edilizie, e ciò anche qualora essa eserciti tale prerogativa mediante decisioni vincolate.

    2)

    L’obbligo previsto dall’art. 12, n. 1, della direttiva 96/82, quale modificata dalla direttiva 2003/105, di tenere conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti soggetti a tale direttiva, da un lato, e gli edifici aperti al pubblico, dall’altro, non impone alle autorità nazionali competenti di vietare l’insediamento di un edificio aperto al pubblico in circostanze come quelle di cui alla causa principale. Per contro, tale obbligo osta a una normativa nazionale che prevede il dovere di autorizzare l’insediamento di un siffatto edificio, senza che siano stati adeguatamente valutati i rischi connessi all’insediamento all’interno del perimetro di dette distanze in fase di pianificazione o in fase di decisione individuale.


    (1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


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