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Document 62009CA0447

    Causa C-447/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach/Deutsche Lufthansa AG (Direttiva 2000/78/CE — Artt. 2, n. 5, 4, n. 1, e 6, n. 1 — Divieto di discriminazioni fondate sull’età — Piloti di linea — Contratto collettivo — Clausola di cessazione automatica dei contratti di lavoro a 60 anni)

    GU C 319 del 29.10.2011, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 319/4


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach/Deutsche Lufthansa AG

    (Causa C-447/09) (1)

    (Direttiva 2000/78/CE - Artt. 2, n. 5, 4, n. 1, e 6, n. 1 - Divieto di discriminazioni fondate sull’età - Piloti di linea - Contratto collettivo - Clausola di cessazione automatica dei contratti di lavoro a 60 anni)

    2011/C 319/05

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesarbeitsgericht

    Parti

    Ricorrenti: Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach

    Convenuta: Deutsche Lufthansa AG

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesarbeitsgericht — Interpretazione degli artt. 2, n. 5, 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Divieto di discriminazioni basate sull’età — Compatibilità di tale normativa con un contratto collettivo che prevede, per ragioni legate alla sicurezza del traffico aereo, che il contratto di lavoro di un pilota cessi automaticamente al termine del mese nel quale il pilota compie l’età di 60 anni

    Dispositivo

    L’art. 2, n. 5, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono, mediante norme di delega, autorizzare le parti sociali ad adottare misure ai sensi di tale art. 2, n. 5, nei settori cui detta disposizione si riferisce rientranti negli accordi collettivi e a condizione che tali norme di delega siano sufficientemente precise per garantire che dette misure rispettino i requisiti enunciati al citato art. 2, n. 5. Una misura come quella di cui trattasi nella causa principale, che fissa a 60 anni l’età limite a partire della quale i piloti non possono più esercitare la loro attività lavorativa, mentre la normativa nazionale e quella internazionale fissano tale età a 65 anni, non è una misura necessaria alla sicurezza pubblica e alla tutela della salute ai sensi del medesimo art. 2, n. 5.

    L’art. 4, n. 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che osta a che una clausola di un contratto collettivo, come quella di cui trattasi nella causa principale, fissi a 60 anni l’età limite a partire dalla quale i piloti sono considerati non più in possesso delle capacità fisiche per esercitare la loro attività lavorativa, mentre la normativa nazionale e quella internazionale fissano tale età a 65 anni.

    L’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che la sicurezza aerea non costituisce una finalità legittima ai sensi di tale disposizione.


    (1)  GU C 24 del 30.1.2010.


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