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Document 62010CA0220

Causa C-220/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 8 settembre 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Inquinamento ed effetti nocivi — Trattamento delle acque reflue urbane — Artt. 3, 5 e 6 — Mancata individuazione delle aree sensibili — Mancata esecuzione di un trattamento più rigoroso degli scarichi in aree sensibili)

GU C 311 del 22.10.2011, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 8 settembre 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-220/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Inquinamento ed effetti nocivi - Trattamento delle acque reflue urbane - Artt. 3, 5 e 6 - Mancata individuazione delle aree sensibili - Mancata esecuzione di un trattamento più rigoroso degli scarichi in aree sensibili)

2011/C 311/16

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e M. J. Lois, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (JO L 135, pag. 40)

Dispositivo

1)

La Repubblica portoghese,

individuando come aree meno sensibili tutte le acque costiere delle isole di Madeira e di Porto Santo;

sottoponendo le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti, quali gli agglomerati di Funchal e Câmara de Lobos, e scaricate nelle acque costiere dell’isola di Madeira, ad un trattamento meno rigoroso di quello previsto all’art. 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

non garantendo, con riferimento ad un agglomerato dell’estuario del Tago, vale a dire l’agglomerato Quinta do Conde, l’esistenza di reti fognarie per le acque reflue urbane ai sensi dell’art. 3 di tale direttiva;

non garantendo, con riferimento agli agglomerati di Albufeira/Armação de Pêra, di Beja, di Chaves e di Viseu, nonché a quattro agglomerati che effettuano scarichi sulla riva sinistra dell’estuario del Tago, vale a dire Barreiro/Moita, Corroios/Quinta da Bomba, Quinta do Conde e Seixal, un trattamento più rigoroso di quello previsto all’art. 4 di detta direttiva,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, 5 e 6 della direttiva 91/271.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 209 del 31.7.2010.


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