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Document 62010CA0120

Causa C-120/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — European Air Transport SA/Collège d'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale (Trasporto aereo — Direttiva 2002/30 CE — Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità — Limiti delle emissioni acustiche che devono essere rispettati nel sorvolo di aree urbane situate in prossimità di un aeroporto)

GU C 311 del 22.10.2011, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — European Air Transport SA/Collège d'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale

(Causa C-120/10) (1)

(Trasporto aereo - Direttiva 2002/30 CE - Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità - Limiti delle emissioni acustiche che devono essere rispettati nel sorvolo di aree urbane situate in prossimità di un aeroporto)

2011/C 311/13

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: European Air Transport SA

Convenuti: Collège d'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione degli artt. 2, lett. e), 4, n. 4, e 6, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (GU L 85, pag. 40) — Limiti delle emissioni acustiche che devono essere rispettati nel sorvolo di aree urbane situate in prossimità di un aeroporto — Nozione di «restrizioni operative» — Restrizioni adottate nei confronti di velivoli marginalmente conformi — Possibilità di stabilire tali restrizioni in funzione del livello delle emissioni acustiche misurate al suolo — Impatto della Convenzione sull’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago)

Dispositivo

L’art. 2, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, dev’essere interpretato nel senso che una «restrizione operativa» costituisce una misura di divieto, assoluto o temporaneo, di accesso di un aeromobile subsonico civile a reazione ad un aeroporto di uno Stato membro dell’Unione. Di conseguenza, una normativa nazionale in materia ambientale che impone limiti massimi alle emissioni acustiche misurate al suolo che devono essere rispettati in occasione del sorvolo di aree situate in prossimità dell’aeroporto, non costituisce, in quanto tale, una «restrizione operativa» ai sensi di tale disposizione, a meno che, a causa dei contesti economico, tecnico e giuridico pertinenti, essa possa avere gli stessi effetti di un divieto di accesso a detto aeroporto.


(1)  GU C 148 del 5.6.2010.


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