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Document 62009CA0442

Causa C-442/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) — Karl Heinz Bablok e a./Freistaat Bayern [Alimenti geneticamente modificati — Regolamento (CE) n. 1829/2003 — Artt. 2-4 e 12 — Direttiva 2001/18/CE — Art. 2 — Direttiva 2000/13/CE — Art. 6 — Regolamento (CE) n. 178/2002 — Art. 2 — Prodotti apicoli — Presenza di polline di varietà vegetali geneticamente modificate — Conseguenze — Immissione in commercio — Nozioni di organismo e di alimenti che contengono ingredienti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati ]

GU C 311 del 22.10.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) — Karl Heinz Bablok e a./Freistaat Bayern

(Causa C-442/09) (1)

(Alimenti geneticamente modificati - Regolamento (CE) n. 1829/2003 - Artt. 2-4 e 12 - Direttiva 2001/18/CE - Art. 2 - Direttiva 2000/13/CE - Art. 6 - Regolamento (CE) n. 178/2002 - Art. 2 - Prodotti apicoli - Presenza di polline di varietà vegetali geneticamente modificate - Conseguenze - Immissione in commercio - Nozioni di «organismo» e di «alimenti che contengono ingredienti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati»)

2011/C 311/09

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, Karlhans Müller, Barbara Klimesch

Convenuta: Freistaat Bayern

con l’intervento di: Monsanto Technology LLC, Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Monsanto Europe SA/NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli artt. 2, punti 5 e 10, 3, n. 1, 4, n. 2, e 12, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1) — Presenza involontaria e accidentale in prodotti apistici di polline di piante geneticamente modificate ormai incapace di riprodursi — Eventuali ripercussioni sulle modalità di immissione nel mercato di tali prodotti — Nozione di «organismo geneticamente modificato» e di «prodotto a partire da OGM»

Dispositivo

1)

La nozione di organismo geneticamente modificato di cui all’art. 2, punto 5, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, deve essere interpretata nel senso che non rientra più in tale nozione una sostanza quale il polline derivante da una varietà di mais geneticamente modificato, la quale abbia perso la sua capacità riproduttiva e che sia priva di qualsivoglia capacità di trasferire il materiale genetico da essa contenuto.

2)

Gli artt. 2, punti 1, 10, 13, e 3, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1829/2003, 2 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e 6, n. 4, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso che, qualora una sostanza come il polline contenente DNA e proteine geneticamente modificati non possa essere considerata un organismo geneticamente modificato, prodotti quali il miele e gli integratori alimentari contenenti una siffatta sostanza costituiscono, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1829/2003, «alimenti (…) che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM». Siffatta qualificazione vale indipendentemente dal fatto che l’immissione della sostanza di cui trattasi sia stata intenzionale o accidentale.

3)

Gli artt. 3, n. 1, e 4, n. 2, del regolamento n. 1829/2003 devono essere interpretati nel senso che, laddove implicano un obbligo di autorizzazione e di vigilanza di un alimento, a tale obbligo non si può applicare per analogia una soglia di tolleranza come quella prevista in materia di etichettatura dall’art. 12, n. 2, del medesimo regolamento.


(1)  GU C 24 del 30.1.2010.


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