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Document 52011AG0010

    Posizione (UE) n. 10/2011 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE Adottata dal Consiglio il 20 settembre 2011

    GU C 304E del 15.10.2011, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 304/1


    POSIZIONE (UE) N. 10/2011 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

    in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE

    Adottata dal Consiglio il 20 settembre 2011

    2011/C 304 E/01

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell’Unione europea, la Banca europea per gli investimenti (BEI) fin dal 1963 ha intrapreso operazioni di finanziamento al di fuori dell’Unione a sostegno delle politiche esterne dell'Unione. Ciò consente di integrare le risorse di bilancio dell'Unione disponibili per le regioni esterne con la solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi beneficiari. Nell'intraprendere tali operazioni di finanziamento, la BEI contribuisce ai principi guida generali e agli obiettivi politici dell'Unione, compresi lo sviluppo dei paesi terzi e la prosperità dell'Unione nel nuovo assetto economico mondiale. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione dovrebbero continuare a essere condotte in conformità dei principi delle sane pratiche bancarie.

    (2)

    L’articolo 209, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 208, prevede che la BEI contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione.

    (3)

    Conformemente all'articolo 19 dello statuto della BEI, le domande presentate direttamente alla BEI per operazioni di finanziamento della BEI che devono essere realizzate ai sensi della presente decisione devono essere sottoposte al parere della Commissione («domanda di finanziamento alla BEI»).

    (4)

    Per sostenere l’azione esterna dell’Unione e al fine di consentire alla BEI di finanziare investimenti al di fuori dell’Unione senza incidere sul merito di credito della BEI, la maggior parte delle sue operazioni nelle regioni esterne hanno beneficiato di una garanzia di bilancio dell'Unione («garanzia dell'Unione»), amministrata dalla Commissione.

    (5)

    La garanzia dell'Unione è stata stabilita per il periodo 2007-2011 dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (2).

    (6)

    Il fondo di garanzia per azioni esterne («fondo di garanzia»), istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (3), garantisce una riserva di liquidità per il bilancio dell'Unione in caso di perdite risultanti dalle operazioni di finanziamento della BEI e altre azioni esterne dell’Unione.

    (7)

    Conformemente alla decisione n. 633/2009/CE, la Commissione e la BEI hanno preparato un riesame intermedio del finanziamento esterno della BEI, basato su una valutazione esterna indipendente sotto la supervisione di un comitato direttivo di «saggi», un riesame effettuato da un consulente esterno e valutazioni specifiche prodotte dalla BEI. Il 12 febbraio 2010 il comitato direttivo ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla BEI una relazione contenente le proprie conclusioni e raccomandazioni.

    (8)

    Nella sua relazione il comitato direttivo ha concluso che la garanzia dell’Unione rappresenta uno strumento di politica efficace ed incisivo che esercita una notevole influenza finanziaria e politica e che dovrebbe essere mantenuto al fine di coprire i rischi di natura politica o sovrana. Sono state proposte alcune modifiche alla decisione n. 633/2009/CE al fine di massimizzare il valore aggiunto e l’efficacia delle operazioni esterne della BEI.

    (9)

    È essenziale stabilire un elenco di paesi potenzialmente ammissibili al finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione. È altresì opportuno estendere l’elenco dei paesi ammissibili al finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione, che figura attualmente all'allegato I della decisione n. 633/2009/CE.

    (10)

    Al fine di tenere conto di sviluppi politici significativi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'allegato III della presente decisione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (11)

    Gli importi coperti dalla garanzia dell'Unione in ciascuna regione dovrebbero continuare a rappresentare i massimali di finanziamento della BEI coperti dalla garanzia dell'Unione e non gli obiettivi che la BEI è tenuta a raggiungere.

    (12)

    Nel quadro del sostegno dell'Unione ai paesi terzi per far fronte alla crisi economica e finanziaria mondiale, la BEI ha concentrato la sua attività di prestiti esterni nel 2009 e 2010 principalmente sui paesi in fase di preadesione e sui paesi interessati dalla politica di vicinato e partenariato nell'ambito del suo attuale mandato. Inoltre, i disordini nel Mediterraneo meridionale dell'inizio del 2011 rendono necessario l'assistenza dell'Unione nel fornire ai paesi interessati i mezzi per ricostruire e modernizzare le proprie economie. Pertanto, per il restante periodo del mandato, il massimale del mandato generale dovrebbe essere rivisto e aumentato di 1 684 000 000 EUR per fronteggiare meglio queste circostanze temporanee ed eccezionali, fatti salvi i massimali del prossimo quadro finanziario pluriennale.

    (13)

    Le operazioni di finanziamento della BEI risultanti dall'aumento del massimale del mandato generale sopra citato dovrebbero rispondere alle riforme politiche intraprese dai singoli paesi partner e valutate dalla Commissione con la partecipazione del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), tenendo conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e delle conclusioni del Consiglio. Tale valutazione dovrebbe inoltre tenere conto della revisione della politica europea di vicinato e del nuovo rilievo dato alla differenziazione. Nei paesi in fase di preadesione, il finanziamento della BEI continuerà ad integrare l'assistenza dell'Unione.

    (14)

    Oltre ai massimali regionali, un mandato opzionale di 2 000 000 000 EUR dovrebbe essere attivato e stanziato come dotazione a sostegno delle operazioni di finanziamento della BEI nel settore della mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici nelle regioni coperte dal mandato. La BEI potrebbe contribuire con le proprie risorse e conoscenze specifiche, in stretta collaborazione con la Commissione, a sostenere le autorità pubbliche e il settore privato nella lotta ai cambiamenti climatici e a utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili. Riguardo ai progetti di mitigazione e adattamento, le risorse della BEI dovrebbero essere integrate, ove possibile e opportuno, da aiuti a valere sul bilancio dell'Unione tramite una combinazione efficace e coerente di sovvenzioni e prestiti per il finanziamento della lotta ai cambiamenti climatici nel contesto dell’assistenza esterna dell’Unione. A tale riguardo, è opportuno che la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riferisca in modo dettagliato sugli strumenti finanziari utilizzati per il finanziamento di tali progetti, precisando gli importi del finanziamento della BEI nel quadro del mandato opzionale e gli importi delle sovvenzioni corrispondenti.

    (15)

    L'ammissibilità a ricevere il finanziamento della BEI per azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici a titolo della garanzia dell'Unione potrebbe essere limitata, in base al mandato sui cambiamenti climatici, per i paesi che si ritiene non si siano impegnati per il conseguimento di obiettivi adeguati in materia di cambiamenti climatici. Le limitazioni di questo tipo all'ammissibilità dovrebbero basarsi su valutazioni politiche complesse ed esaustive. Pertanto, il Consiglio dovrebbe avere il potere di decidere, su proposta della Commissione con la partecipazione del SEAE, di limitare l'ammissibilità di un paese a ricevere il finanziamento della BEI per azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici a titolo della garanzia dell'Unione. Tali limitazioni si dovrebbero applicare solo alle operazioni di finanziamento della BEI per le quali la domanda di finanziamento alla BEI è stata presentata dopo l'entrata in vigore della presente decisione e che sono state firmate dopo il 1o gennaio 2012.

    (16)

    È opportuno prevedere una certa flessibilità per quanto riguarda l'allocazione regionale nell'ambito del mandato relativo ai cambiamenti climatici per consentire di attingere nel modo più rapido ed efficace possibile ai finanziamenti disponibili nel triennio 2011-2013, cercando nel contempo di garantire una distribuzione equilibrata tra le regioni in detto periodo, sulla base delle priorità stabilite per l'aiuto esterno nell'ambito del mandato generale.

    (17)

    Il riesame intermedio dell'attuazione del mandato esterno della BEI ha messo in luce che, per quanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel periodo della valutazione (2000-2009) siano state generalmente conformi alle politiche esterne dell’Unione, il collegamento fra gli obiettivi della politica dell'Unione e la loro realizzazione operativa da parte della BEI dovrebbe essere rafforzato e reso più esplicito e strutturato.

    (18)

    Per migliorare la coerenza del mandato e rafforzare l’orientamento dell’attività di assistenza finanziaria esterna della BEI alle politiche dell’Unione e per garantire il massimo vantaggio per i beneficiari, la presente decisione dovrebbe definire obiettivi prioritari orizzontali nel mandato relativamente alle operazioni di finanziamento della BEI in tutte le regioni e i paesi ammissibili, facendo leva sui punti di forza comparativi della BEI nei settori in cui ha acquisito un’esperienza consolidata. Nelle regioni coperte dalla presente decisione, la BEI dovrebbe quindi finanziare progetti nei settori della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici (anche mediante il trasferimento di tecnologie legate alle nuove fonti di energia), delle infrastrutture sociali ed economiche (in particolare i trasporti, l'energia, ivi incluse le energie rinnovabili, la sicurezza energetica, le infrastrutture energetiche, le infrastrutture ambientali compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici, nonché le tecnologie dell’informazione e della comunicazione) e dello sviluppo del settore privato locale, in particolare a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI). È opportuno ribadire che un migliore accesso delle PMI al finanziamento può svolgere un ruolo di stimolo essenziale per lo sviluppo economico e per la lotta contro la disoccupazione. In queste aree l’integrazione regionale fra i paesi partner, ivi inclusa l’integrazione economica fra i paesi di preadesione, i paesi interessati dalla politica di vicinato e l’Unione, dovrebbe essere un obiettivo alla base delle operazioni di finanziamento della BEI. La BEI dovrebbe poter fornire sostegno alla presenza dell'Unione nei paesi partner tramite investimenti esteri diretti che contribuiscano alla promozione del trasferimento di tecnologie e di conoscenza, sia a titolo della garanzia dell'Unione a fini di investimento nei settori summenzionati, che a proprio rischio.

    (19)

    Per raggiungere in modo efficace le PMI, la BEI dovrebbe cooperare con le istituzioni finanziarie intermediarie locali nei paesi ammissibili, in particolare per garantire che parte dei benefici finanziari sia trasferita ai loro clienti, e conferire un valore aggiunto rispetto ad altre fonti di finanziamento. Laddove opportuno, tramite i suoi accordi di cooperazione con tali istituzioni intermediarie, la BEI dovrebbe richiedere che i progetti dei loro clienti siano verificati con criteri concordati in linea con le finalità di sviluppo dell'Unione in modo da conferire un valore aggiunto. Le attività degli intermediari finanziari a sostegno delle PMI dovrebbero essere pienamente trasparenti ed oggetto di rapporti periodici alla BEI.

    (20)

    Inoltre, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire ai principi generali che guidano l’azione esterna dell’Unione, a norma dell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea (TUE), relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all’applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l’Unione è parte. In particolare, per quanto concerne i paesi in via di sviluppo, come definiti nell’elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) istituito dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuovere i seguenti aspetti: lo sviluppo sostenibile economico, sociale e ambientale di tali paesi, in particolare di quelli più svantaggiati; la loro integrazione agevole e graduale nell’economia mondiale; la campagna contro la povertà; nonché la conformità con gli obiettivi approvati dall’Unione nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti.

    (21)

    Benché la solidità della BEI resti il suo tratto distintivo quale banca di investimenti, nel quadro della presente decisione la BEI dovrebbe definire l'impatto delle sue operazioni esterne sullo sviluppo, in stretto coordinamento con la Commissione e sotto il controllo democratico del Parlamento europeo, seguendo i principi sanciti dal consenso europeo in materia di sviluppo e i principi di cui all'articolo 208 TFUE, nonché i principi dell'efficacia degli aiuti sanciti dalla dichiarazione di Parigi del 2005 e dal programma d'azione di Accra del 2008. A tal fine, questa dovrebbe essere attuata attraverso una serie di misure concrete, in particolare rafforzando le capacità della BEI di valutare gli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo dei progetti, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale delle autorità pubbliche e della società civile. Quando esercita la diligenza dovuta riguardo al progetto, la BEI, se del caso e conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione, dovrebbe imporre al promotore del progetto di eseguire consultazioni a livello locale e di renderne pubblici i risultati. Inoltre, la BEI dovrebbe indirizzare la propria azione su settori di cui possiede solide competenze acquisite nell'ambito di operazioni di finanziamento all'interno dell'Unione e che contribuiranno allo sviluppo del paese in questione, quali l'accesso al finanziamento per le PMI e le microimprese, le infrastrutture ambientali compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici, i trasporti sostenibili e la mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare nel settore delle energie rinnovabili. Il finanziamento potrebbe includere anche progetti a sostegno di infrastrutture sanitarie e dell'istruzione, laddove vi sia un chiaro valore aggiunto.

    (22)

    Inoltre, la BEI dovrebbe rafforzare progressivamente la propria attività a sostegno dell'adattamento ai cambiamenti climatici, cooperando, se del caso, con altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e con istituzioni finanziarie bilaterali europee (IFBE). I requisiti supplementari introdotti dalla presente decisione renderebbero necessario l’accesso a risorse privilegiate e un graduale adeguamento delle risorse umane ai fini dell'efficacia e dell'efficienza e ricercando ed avvalendosi delle sinergie. L’attività della BEI dovrebbe inoltre essere complementare agli obiettivi e alle priorità dell’Unione concernenti il rafforzamento delle istituzioni e le riforme settoriali. Infine, la BEI dovrebbe definire degli indicatori di prestazione collegati agli aspetti dei progetti relativi allo sviluppo e all'ambiente e ai loro risultati.

    (23)

    Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona è stata creata la funzione di alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), al fine di aumentare l’incidenza e la coerenza delle relazioni esterne dell’Unione.

    (24)

    In anni recenti si è assistito inoltre ad un ampliamento e ad un rafforzamento delle politiche esterne dell’Unione. Ciò ha interessato, in particolare, la strategia di preadesione, la politica europea di vicinato, la strategia dell’Unione per l’Asia centrale, i partenariati rinnovati con l’America latina e il Sud est asiatico, e i partenariati strategici dell’Unione con la Russia, la Cina e l’India. La stessa considerazione vale per le politiche di cooperazione allo sviluppo dell’Unione, che ora sono state estese al fine di includere tutti i paesi in via di sviluppo. Dal 2007 le relazioni esterne dell’Unione sono state sostenute anche da nuovi strumenti finanziari, segnatamente lo strumento di assistenza preadesione (IPA), lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e lo strumento di stabilità.

    (25)

    Alla luce dell'istituzione del SEAE e in seguito all'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione e la BEI dovrebbero modificare il protocollo di intesa relativo alla cooperazione e al coordinamento nelle regioni di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (4), e, se opportuno e con l'approvazione dell'alto rappresentante, estendere il nuovo protocollo di intesa al SEAE, in particolare, per quanto riguarda il dialogo regolare e sistematico fra la Commissione e la BEI a livello strategico, che dovrebbe includere il SEAE, e altri aspetti di competenza del SEAE.

    (26)

    Mentre contribuisce all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione conformemente all'articolo 209, paragrafo 3, TFUE, la BEI dovrebbe cercare di sostenere indirettamente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015 in tutte le regioni in cui è attiva.

    (27)

    Al fine di accrescere la coerenza del sostegno globale dell’Unione nelle regioni interessate, dovrebbero essere individuate le opportunità per combinare le operazioni di finanziamento della BEI con le risorse di bilancio dell’Unione laddove e se opportuno, sotto forma, ad esempio, di garanzie, capitale di rischio e interessi a tasso agevolato, cofinanziamento degli investimenti, parallelamente all’assistenza tecnica nella fase di preparazione e realizzazione dei progetti, tramite l’IPA, l’ENPI, il DCI, l’EIDHR e lo strumento di stabilità. Ogniqualvolta si verifichi tale combinazione di finanziamenti della BEI con altre risorse di bilancio dell'Unione tutte le decisioni di finanziamento dovrebbero precisare in modo chiaro le risorse da utilizzare. La relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione dovrebbe contenere una ripartizione dettagliata delle risorse di bilancio e degli strumenti finanziari utilizzati in combinazione con i finanziamenti della BEI.

    (28)

    A tutti i livelli, dalla pianificazione strategica a monte fino allo sviluppo dei progetti a valle, è opportuno garantire che le operazioni di finanziamento esterno della BEI si conformino e sostengano le politiche esterne dell’Unione e gli obiettivi prioritari definiti nella presente decisione. Al fine di rafforzare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione, è opportuno rafforzare ulteriormente il dialogo in materia di politiche e strategie fra la Commissione, il SEAE e la BEI. Allo stesso scopo, dovrebbe sussistere una cooperazione rafforzata e un rapido scambio di informazioni fra la Commissione, il SEAE e la BEI a livello operativo. Gli uffici della BEI al di fuori dell'Unione dovrebbero, in via prioritaria, essere ubicati in seno alle delegazioni dell'Unione in modo da promuovere tale cooperazione e condividere, al contempo, i costi di funzionamento. È particolarmente importante porre in essere uno scambio preventivo di opinioni fra la Commissione, il SEAE e la BEI, secondo il caso, nel processo di preparazione dei documenti di programmazione, al fine di massimizzare le sinergie fra le attività di questi tre organi dell'Unione.

    (29)

    Le misure pratiche per collegare gli obiettivi del mandato generale alla loro attuazione devono essere stabilite negli orientamenti tecnici operativi regionali. Tali orientamenti dovrebbero essere coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione delineato dalla presente decisione. Tali orientamenti dovrebbero riflettere le strategie dell’Unione per ogni paese e mirare a garantire che i finanziamenti della BEI siano complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti corrispondenti dell'Unione nelle diverse regioni.

    (30)

    La BEI dovrebbe preparare, in consultazione con la Commissione, un programma pluriennale indicativo del volume di sottoscrizioni delle operazioni di finanziamento della BEI per assicurare un idoneo piano di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia e assicurare la compatibilità delle previsioni di finanziamento della BEI con i massimali stabiliti dalla presente decisione. La Commissione dovrebbe tenere conto di tali previsioni nella sua programmazione periodica di bilancio trasmessa all'autorità di bilancio.

    (31)

    Si dovrebbe studiare lo sviluppo di una piattaforma dell'Unione per la cooperazione e lo sviluppo al fine di ottimizzare il funzionamento dei meccanismi che permettono di combinare sovvenzioni e prestiti nelle regioni esterne. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire un gruppo di esperti degli Stati membri, del SEAE e della BEI che valuterebbe i costi e benefici di tale piattaforma. Nelle sue riflessioni, tale gruppo dovrebbe consultare altri attori pertinenti, incluse le istituzioni finanziarie multilaterali e bilaterali europee. Tale piattaforma continuerebbe a promuovere le sinergie e gli accordi di reciproca fiducia, basati sul vantaggio comparativo delle varie istituzioni, nel rispetto del ruolo e delle prerogative della Commissione e della BEI nell'attuazione, rispettivamente, del bilancio dell'Unione e dei prestiti della BEI. In base ai risultati di tale gruppo di esperti, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio entro la metà del 2012 e, se del caso, presentare una proposta relativa alla piattaforma.

    (32)

    La BEI dovrebbe essere incoraggiata ad aumentare le proprie operazioni e a diversificare i propri strumenti finanziari al di fuori dell'Unione senza ricorrere alla garanzia dell'Unione, in modo tale da favorire l'utilizzazione della garanzia per i paesi e i progetti con condizioni poco agevoli di accesso al mercato, tenendo conto di considerazioni attinenti alla sostenibilità del debito e per i quali, pertanto, la garanzia fornisce un maggiore valore aggiunto. Di conseguenza, e sempre al fine di sostenere gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, la BEI, tenendo conto della propria capacità di assorbimento del rischio, dovrebbe essere incoraggiata ad aumentare gli importi che presta a proprio rischio anche tramite il sostegno degli interessi economici dell'Unione, in particolar modo nei paesi in fase di preadesione, nei paesi interessati dalla politica di vicinato e nei paesi di altre regioni la cui qualità di credito corrisponde ad un valore di investimento (investment grade), ma anche nei paesi la cui qualità di credito sia inferiore al valore di investimento, qualora la BEI disponga di adeguate garanzie da parte di terzi. In consultazione con la Commissione, la BEI dovrebbe sviluppare una politica per decidere tra l'attribuzione dei progetti al mandato a titolo della garanzia dell'Unione o al finanziamento da parte della BEI a proprio rischio. Tale politica terrebbe conto, in particolare, della solvibilità dei paesi e dei progetti interessati.

    (33)

    La BEI dovrebbe valutare la possibilità di potenziare le proprie operazioni di finanziamento realizzate ai sensi della presente decisione destinate ad entità pubbliche sub sovrane laddove tali operazioni siano corredate di un adeguata valutazione del rischio di credito da parte della BEI.

    (34)

    La BEI dovrebbe ampliare la gamma di strumenti di finanziamento nuovi e innovativi che offre, concentrandosi ulteriormente sullo sviluppo di strumenti di garanzia nella misura del possibile, tenendo conto delle politiche di rischio della BEI. Inoltre, la BEI dovrebbe essere incoraggiata a erogare prestiti in valuta locale e a emettere obbligazioni sui mercati locali, purché i paesi partner attuino le necessarie riforme strutturali, in particolare nel settore finanziario, nonché altre misure atte ad agevolare le attività della BEI.

    (35)

    Per garantire che la BEI soddisfi i requisiti del mandato nelle regioni e subregioni, risorse umane e finanziarie sufficienti dovrebbero essere gradualmente assegnate alle sue attività esterne. Ciò dovrebbe includere, in particolare, una capacità sufficiente ai fini del sostegno agli obiettivi di cooperazione allo sviluppo dell’Unione, di una maggiore attenzione alla valutazione ex ante degli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo delle proprie attività, nonché di un efficace controllo dei progetti durante la fase di realizzazione. È opportuno sfruttare le opportunità di un ulteriore miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia e ricercare attivamente le sinergie.

    (36)

    Nel quadro delle sue operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione, la BEI dovrebbe impegnarsi a promuovere ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le IFI e le IFBE, inclusa, eventualmente, la cooperazione sulle condizioni da applicare ai vari settori e l'affidamento reciproco in materia di procedure, l’uso di cofinanziamenti congiunti e la partecipazione a iniziative su larga scala, quali quelle che promuovono il coordinamento e l’efficacia delle misure d’aiuto. Tale coordinamento e tale cooperazione dovrebbero cercare di ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni. Tali sforzi devono basarsi sulla reciprocità. I principi stabiliti nella presente decisione dovrebbero applicarsi anche quando i finanziamenti della BEI sono attuati attraverso accordi di cooperazione con altre IFI e IFBE.

    (37)

    In particolare, nei paesi d'intervento comune al di fuori dell'Unione, è opportuno che la BEI migliori la sua cooperazione con le altre istituzioni finanziarie europee attraverso accordi quali il protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, il gruppo BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), in merito alla cooperazione al di fuori dell'Unione e consentendo al gruppo BEI e alla BERS di agire in modo complementare avvalendosi dei rispettivi vantaggi competitivi.

    (38)

    È opportuno che la BEI intensifichi la trasmissione di relazioni e informazioni alla Commissione per consentire a quest’ultima di migliorare la sua relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. I requisiti supplementari enunciati nel presente considerando dovrebbero applicarsi solo alle operazioni di finanziamento della BEI per le quali la domanda di finanziamento alla BEI è stata presentata dopo l'entrata in vigore della presente decisione e che sono state firmate dopo il 1o gennaio 2012. La relazione dovrebbe valutare, in particolare, la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, tenendo conto degli orientamenti tecnici operativi regionali, e dovrebbe prevedere delle sezioni su quanto segue: il valore aggiunto della BEI, come il sostegno alle politiche esterne dell'Unione; i requisiti del mandato; la qualità delle operazioni finanziate; il trasferimento dei benefici finanziari ai clienti; e delle sezioni sulla cooperazione, incluso il cofinanziamento, con la Commissione e con altre IFI e donatori bilaterali. La relazione dovrebbe altresì valutare in quale misura la BEI ha tenuto conto della sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale nell'elaborazione e nel monitoraggio dei progetti finanziati. Essa dovrebbe inoltre contenere una sezione specifica dedicata alla valutazione dettagliata delle misure adottate dalla BEI per rispettare l'attuale mandato stabilito dalla decisione n. 633/2009/CE, riservando particolare attenzione alle operazioni di finanziamento della BEI che prevedono il ricorso a canali finanziari con sede in giurisdizioni non cooperative. Nel quadro delle sue operazioni di finanziamento la BEI dovrebbe attuare in modo adeguato le sue politiche nei confronti delle giurisdizioni con una regolamentazione debole o non cooperative per contribuire alla lotta internazionale alla frode e all'evasione fiscali. La relazione dovrebbe inoltre includere una valutazione degli aspetti sociali e di sviluppo dei progetti. Essa dovrebbe essere resa pubblica, consentendo in tal modo alla società civile e ai paesi destinatari di esprimere il proprio parere in merito. Ove necessario, la relazione dovrebbe includere riferimenti a mutamenti significativi di circostanze che giustifichino ulteriori emendamenti al mandato prima della sua scadenza.

    La relazione dovrebbe, in particolare, contenere una ripartizione dei finanziamenti della BEI ai sensi della presente decisione, in combinazione con tutte le risorse finanziarie dell'Unione e di altri donatori, fornendo in tal modo un quadro dell'esposizione finanziaria delle operazioni di finanziamento.

    (39)

    È opportuno che le operazioni di finanziamento della BEI continuino a essere gestite conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI, comprese le misure di controllo adeguate e le misure adottate per evitare l’evasione fiscale, nonché conformemente alle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

    (40)

    Quando presenta la proposta di garanzia dell'Unione nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale la Commissione dovrebbe essere invitata in particolare ad esaminare, in stretta collaborazione con la BEI e tenendo conto delle implicazioni dell'approvvigionamento del fondo di garanzia, i massimali coperti dalla garanzia dell'Unione, l'elenco dei paesi potenzialmente ammissibili e la possibilità che la BEI offra finanziamenti del microcredito e altri tipi di strumenti. Inoltre, la Commissione e la BEI dovrebbero esaminare le possibilità di potenziare, in futuro, le sinergie tra i finanziamenti mediante l'IPA, l'ENPI, il DCI, l'EIDHR e lo strumento di stabilità e il mandato esterno della BEI.

    (41)

    La presente decisione non dovrebbe incidere sui negoziati e sulle decisioni relative al prossimo quadro finanziario pluriennale.

    (42)

    Di conseguenza, e per ragioni di certezza e di chiarezza del diritto, è opportuno abrogare la decisione n. 633/2009/CE,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Garanzia dell'Unione

    1.   L’Unione europea accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia di bilancio dell'Unione per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione («garanzia dell'Unione»). La garanzia dell'Unione è accordata come garanzia globale a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI, ma da essa non ricevuti, in relazione a prestiti e garanzie sui prestiti concessi per progetti d’investimento della BEI che sono ammissibili conformemente al paragrafo 2. Le attività di finanziamento della BEI soddisfano i principi guida generali e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e delle politiche dell'azione esterna dell'Unione. Uno degli obiettivi dei finanziamenti della BEI nei paesi in via di sviluppo, come definiti nell'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) istituito dall'OCSE, è contribuire indirettamente agli obiettivi di sviluppo tra cui la riduzione della povertà attraverso una crescita inclusiva e uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

    2.   I prestiti e le garanzie sui prestiti della BEI che sono ammissibili per la garanzia dell'Unione sono quelli accordati per progetti di investimento realizzati nei paesi elencati nell'allegato III, accordati conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI, inclusa la dichiarazione della BEI sulle norme sociali e ambientali, e a sostegno dei pertinenti obiettivi di politica esterna dell'Unione, nei casi in cui i finanziamenti della BEI siano stati accordati conformemente ad un accordo firmato che non è scaduto né è stato annullato («operazioni di finanziamento della BEI»).

    3.   La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell’importo aggregato dei crediti erogati e delle garanzie accordate a titolo delle operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi.

    4.   La garanzia dell'Unione copre le operazioni di finanziamento della BEI firmate durante il periodo compreso tra il 1o febbraio 2007 e il 31 dicembre 2013. Le operazioni di finanziamento della BEI firmate ai sensi delle decisioni 2006/1016/CE e 2008/847/CE del Consiglio (5) e ai sensi della decisione 633/2009/CE continuano a beneficiare della garanzia dell'Unione ai sensi della presente decisione.

    5.   Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno adottato una decisione per accordare una nuova garanzia dell'Unione alla BEI per le sue operazioni di finanziamento al di fuori dell’Unione conformemente all'articolo 16, tale periodo è automaticamente prorogato di sei mesi.

    Articolo 2

    Massimali del mandato

    1.   Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2007-2013, diminuito degli importi annullati, non supera 29 484 000 000 EUR ed è suddiviso in due parti:

    a)

    un mandato generale di 27 484 000 000 EUR;

    b)

    un mandato relativo ai cambiamenti climatici di 2 000 000 000 EUR.

    2.   Il mandato generale è ripartito in massimali e submassimali regionali come indicato nell’allegato I. Nell’ambito dei massimali regionali, la BEI garantisce progressivamente una distribuzione bilanciata per paese nelle regioni coperte dal mandato generale.

    3.   Il mandato generale copre unicamente le operazioni di finanziamento della BEI che perseguono gli obiettivi fissati all’articolo 3.

    4.   Il mandato relativo ai cambiamenti climatici copre le operazioni di finanziamento della BEI in tutti i paesi contemplati dalla presente decisione, laddove tali operazioni vadano a sostegno dell’obiettivo politico fondamentale dell’Unione di lotta ai cambiamenti climatici, tramite il sostegno a progetti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che contribuiscono all’obiettivo generale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e dei trasporti sostenibili, ovvero aumentando la capacità di ripresa agli impatti dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. Il mandato relativo ai cambiamenti climatici è attuato in stretta collaborazione con la Commissione coniugando, se possibile ed opportuno, i finanziamenti della BEI e le risorse di bilancio dell’Unione.

    Laddove opportuno e su proposta della Commissione, il Consiglio può decidere di limitare l'ammissibilità di un paese a ricevere il finanziamento della BEI per azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici a titolo della garanzia dell'Unione. Le limitazioni di questo tipo all'ammissibilità nell'ambito del mandato relativo ai cambiamenti climatici si applicano solo alle operazioni di finanziamento della BEI per le quali la domanda di finanziamento alla BEI è stata presentata dopo il … (6) e che sono state firmate dopo il 1o gennaio 2012.

    5.   Per il mandato relativo ai cambiamenti climatici, la BEI si impegna a garantire una distribuzione bilanciata delle operazioni di finanziamento firmate nelle regioni contemplate dall’allegato III, entro la fine del periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 4. In particolare, la BEI garantirà che la regione di cui al punto A dell’allegato III non riceva più del 40 % degli importi stanziati a valere sul presente mandato; la regione di cui al punto B non riceva più del 50 %; la regione di cui al punto C non riceva più del 30 %; e la regione di cui al punto D non riceva più del 10 %. In linea generale, il mandato relativo ai cambiamenti climatici è utilizzato per finanziare progetti che sono strettamente connessi alle competenze essenziali della BEI, che apportano un valore aggiunto e che massimizzano gli effetti in termini di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione degli stessi.

    6.   Sia il mandato generale che il mandato relativo ai cambiamenti climatici sono gestiti conformemente ai principi delle sane pratiche bancarie.

    Articolo 3

    Obiettivi generali del mandato

    1.   La garanzia dell'Unione è accordata per le operazioni di finanziamento della BEI che sostengono uno dei seguenti obiettivi generali:

    a)

    sviluppo del settore privato locale, in particolare a sostegno delle PMI;

    b)

    sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche, inclusi i trasporti, l'energia, le infrastrutture ambientali e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

    c)

    mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici di cui all’articolo 2, paragrafo 4.

    2.   Nell'ambito delle competenze essenziali della BEI, le sue operazioni di finanziamento realizzate ai sensi della presente decisione contribuiscono ai principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE e contribuiscono all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte.

    3.   L’integrazione regionale fra i paesi partner, inclusa l’integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi interessati dalla politica di vicinato e l’Unione, è un obiettivo fondamentale delle operazioni di finanziamento della BEI nelle zone coperte dagli obiettivi generali elencati al paragrafo 1.

    4.   La BEI considera la possibilità di potenziare le sue attività a sostegno di infrastrutture sanitarie e dell'istruzione laddove ciò produca un chiaro valore aggiunto.

    Articolo 4

    Paesi interessati

    1.   L’elenco dei paesi potenzialmente ammissibili al finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione figura nell’allegato II. L’elenco dei paesi ammissibili al finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione figura nell’allegato III e comprende solo i paesi elencati nell'allegato II. Per i paesi non elencati nell’allegato II, l’ammissibilità al finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione è decisa caso per caso, secondo la procedura legislativa ordinaria.

    2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 riguardo a modifiche dell'allegato III. Le decisioni della Commissione sono adottate sulla base di una valutazione economica e politica globale, compresi gli aspetti relativi alla democrazia, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo e le decisioni e le conclusioni del Consiglio in materia. Gli atti delegati che modificano l'allegato III non incidono sulla copertura a titolo della garanzia dell'Unione delle operazioni di finanziamento della BEI firmate prima dell'entrata in vigore di tali atti delegati.

    3.   La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che hanno concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate.

    4.   La garanzia dell'Unione non copre le operazioni di finanziamento della BEI in un determinato paese con il quale l’accordo su tali operazioni sia stato firmato dopo l’adesione di tale paese all’Unione.

    Articolo 5

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da … (7).

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 6

    Contributo delle operazioni di finanziamento della BEI alle politiche dell’Unione

    1.   La Commissione elabora, di concerto con la BEI, orientamenti tecnici operativi regionali relativi ai finanziamenti della BEI ai sensi della presente decisione.

    Gli orientamenti tecnici operativi regionali, volti a garantire che le operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno delle politiche dell'Unione, sono coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione definito nell'allegato IV. In particolare, gli orientamenti tecnici operativi regionali garantiranno che i finanziamenti della BEI ai sensi della presente decisione siano complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti corrispondenti dell'Unione nelle diverse regioni.

    Nell'ambito dell'elaborazione di tali orientamenti, la Commissione e la BEI consulteranno il SEAE sulle questioni inerenti alle politiche, ove appropriato, e tengono conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e delle conclusioni del Consiglio in materia.

    La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio gli orientamenti, nonché ogni relativo aggiornamento degli stessi, non appena sia stabilito.

    Nell’ambito del quadro stabilito dagli orientamenti tecnici operativi regionali, la BEI definisce le strategie di finanziamento corrispondenti e ne garantisce l’attuazione.

    2.   La coerenza tra le operazioni di finanziamento della BEI e gli obiettivi di politica esterna dell’Unione è soggetta a verifica conformemente all’articolo 11. Per facilitare tale verifica, la BEI elabora degli indicatori di prestazione relativi agli aspetti dei progetti finanziati attinenti allo sviluppo, all'ambiente e ai diritti umani, tenendo conto degli indicatori applicabili ai sensi della Dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti. Gli indicatori relativi agli aspetti ambientali dei progetti dovrebbero includere criteri di «tecnologia pulita» che sono orientati in linea di principio all'efficienza energetica e alle tecnologie di riduzione delle emissioni.

    3.   Un’operazione di finanziamento della BEI non beneficia della garanzia dell'Unione qualora la Commissione dia parere negativo su tale operazione nel quadro della procedura prevista all’articolo 19 dello statuto della BEI.

    4.   In linea con gli obiettivi dell'Unione e con gli obiettivi internazionali in materia di lotta ai cambiamenti climatici, la BEI presenta entro il 31 dicembre 2012, in collaborazione con la Commissione, una strategia sulle modalità per aumentare in modo progressivo e costante nell'ambito del suo mandato esterno la percentuale di progetti che promuovono la riduzione delle emissioni di CO2 e per eliminare gradualmente il finanziamento dei progetti che pregiudicano il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima.

    5.   Con riguardo ai requisiti supplementari introdotti dalla presente decisione, gli organi direttivi della BEI garantiscono un adeguamento graduale delle risorse della BEI, compreso il personale, per rispondere in modo adeguato ai requisiti stabiliti dalla presente decisione. È opportuno sfruttare le opportunità di un ulteriore miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia e ricercare attivamente le sinergie.

    Articolo 7

    Valutazione della BEI sugli aspetti dei progetti relativi allo sviluppo

    1.   La BEI esercita la diligenza dovuta e, se del caso e conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione, impone che abbia luogo un'adeguata consultazione pubblica a livello locale sugli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti che beneficiano della garanzia dell'Unione.

    Le norme e le procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale e sociale dei progetti e degli aspetti relativi ai diritti umani, al fine di garantire che solo i progetti sostenibili dal punto di vista economico, finanziario, ambientale e sociale siano finanziati ai sensi della presente decisione.

    Nella relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione include una valutazione su base aggregata della dimensione dello sviluppo nelle attività della BEI, fondandosi sulla diligenza dovuta esercitata riguardo ai progetti.

    Se del caso, la valutazione include un’analisi delle modalità per rafforzare le capacità dei beneficiari dei finanziamenti della BEI in tutto il corso del progetto mediante l’assistenza tecnica.

    2.   Oltre alla valutazione ex-ante degli aspetti relativi allo sviluppo, la BEI richiede ai promotori dei progetti di effettuare un controllo rigoroso durante la realizzazione del progetto fino al completamento, relativamente, fra l’altro, all’impatto del progetto sullo sviluppo, sull'ambiente e sui diritti umani. La BEI valuta le informazioni fornite dai promotori dei progetti. Ove possibile, il controllo della BEI include il controllo delle prestazioni degli intermediari finanziari a sostegno delle PMI. Ove possibile, i risultati del controllo sono resi pubblici.

    3.   La BEI presenta alla Commissione relazioni annuali in cui valuta l'impatto stimato sullo sviluppo delle operazioni finanziate nel corso dell'anno.

    Le relazioni si basano sugli indicatori di prestazione della BEI di cui all'articolo 6, paragrafo 2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni della BEI in materia di sviluppo nel quadro della presentazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 11 e le mette a disposizione del pubblico affinché anche le parti interessate, tra cui la società civile e i paesi beneficiari, possano esprimere il proprio parere in merito.

    Il Parlamento europeo discute sulle relazioni annuali, prendendo in considerazione le opinioni di tutte le parti interessate.

    4.   I requisiti di cui al presente articolo si applicano solo alle operazioni di finanziamento della BEI per le quali la domanda di finanziamento alla BEI è stata presentata dopo il … (8) e che sono state firmate dopo il 1o gennaio 2012.

    Articolo 8

    Cooperazione con la Commissione e il SEAE

    1.   La coerenza tra le azioni esterne della BEI e gli obiettivi di politica esterna dell’Unione è rafforzata al fine di massimizzare le sinergie tra i finanziamenti della BEI e le risorse di bilancio dell’Unione, in particolare mediante la definizione degli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all’articolo 6, nonché un dialogo regolare e sistematico e un rapido scambio di informazioni su:

    a)

    i documenti strategici preparati dalla Commissione e/o il SEAE, secondo il caso, come i documenti di strategia per paese e per regione, i programmi indicativi, i piani di azione e i documenti di preadesione;

    b)

    i documenti di pianificazione strategica della BEI e la programmazione dei progetti;

    c)

    altri aspetti politici e operativi.

    2.   La cooperazione si effettua su base regionale, tenendo conto del ruolo della BEI e delle politiche dell’Unione in ogni regione.

    Articolo 9

    Cooperazione con altre istituzioni finanziarie pubbliche

    1.   Le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate sempre più frequentemente, ove appropriato, in cooperazione con altre IFI o IFBE, al fine di massimizzare le sinergie, la cooperazione e l’efficacia e di assicurare una condivisione prudente e ragionevole dei rischi e condizioni coerenti applicabili ai progetti e ai settori, per ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni.

    2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 è agevolata tramite il coordinamento, realizzato in particolare nel contesto di protocolli di intesa o di altri quadri di cooperazione regionale dell’Unione, secondo il caso, tra la Commissione, la BEI e le principali IFI ed IFBE che operano nelle varie regioni, tenendo al contempo in considerazione le competenze del SEAE.

    Articolo 10

    Copertura e condizioni di applicazione della garanzia dell'Unione

    1.   Per le operazioni di finanziamento della BEI concluse con uno Stato o garantite da uno Stato, e per altre operazioni di finanziamento della BEI concluse con autorità regionali o locali o con imprese o istituzioni pubbliche appartenenti e/o controllate dallo Stato, qualora tali altre operazioni di finanziamento della BEI si basino su una valutazione adeguata del rischio da parte della BEI che tenga conto della situazione del paese interessato in termini di rischio di credito, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti («garanzia globale»).

    2.   Ai fini del paragrafo 1, la Cisgiordania e la striscia di Gaza sono rappresentate dall’Autorità palestinese e il Kosovo (9) è rappresentato dalla Missione delle Nazioni Unite in Kosovo o da un’amministrazione designata negli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all’articolo 6.

    3.   Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle indicate al paragrafo 1, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici («garanzia per i rischi politici»):

    a)

    non trasferibilità della valuta;

    b)

    espropriazione;

    c)

    eventi bellici o disordini civili;

    d)

    denegata giustizia in caso di violazione di contratto.

    4.   La BEI, in consultazione con la Commissione, elabora una politica di stanziamenti chiara e trasparente per decidere le fonti di finanziamento delle operazioni che sono ammissibili per la copertura a titolo della garanzia dell'Unione, sia per i finanziamenti erogati dalla BEI a proprio rischio.

    5.   Quando si ricorre alla garanzia dell'Unione, la BEI assegna all'Unione i diritti pertinenti conformemente all'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

    Articolo 11

    Relazione e contabilità annuali

    1.   Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include una valutazione delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di progetto, settore, paese e regione, nonché una valutazione del contributo di tali operazioni di finanziamento al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell’Unione. La relazione offre un quadro dei progetti in corso a livello aggregato.

    La relazione valuta, in particolare, la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, prendendo in considerazione gli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all’articolo 6, e include delle sezioni relative al valore aggiunto per il conseguimento degli obiettivi politici dell’Unione, alla valutazione dell'impatto stimato sullo sviluppo a livello aggregato e alla misura in cui la BEI ha tenuto conto della sostenibilità ambientale e sociale nell'elaborazione e nel monitoraggio dei progetti finanziati, nonché alla cooperazione con la Commissione e altre IFI ed IFBE, incluso il cofinanziamento.

    La relazione contiene, in particolare, una ripartizione di tutte le risorse finanziarie dell'Unione utilizzate in combinazione con i finanziamenti della BEI e di altri donatori, e fornisce in tal modo un quadro dell'esposizione finanziaria delle operazioni di finanziamento realizzate ai sensi della presente decisione. Essa comprende, inoltre, una sezione specifica dedicata alla valutazione dettagliata delle misure adottate dalla BEI per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 2.

    2.   La BEI continua a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione tutte le relazioni di valutazione indipendente sui risultati concreti raggiunti dalle attività specifiche della BEI nel quadro dei mandati esterni.

    3.   Ai fini del paragrafo 1, la BEI presenta alla Commissione relazioni annuali sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione, a livello di progetto, settore, paese e regione, e sul conseguimento degli obiettivi di politica esterna e strategici dell’Unione, ivi compresa la cooperazione con la Commissione, con altre IFI ed IFBE, nonché una relazione concernente la valutazione dell'impatto sullo sviluppo di cui all'articolo 7. I protocolli d'intesa tra la BEI e altre IFI o IFBE concernenti la realizzazione di operazioni di finanziamento ai sensi della presente decisione sono resi pubblici o, nel caso in cui ciò non fosse possibile, sono notificati al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della relazione annuale della Commissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    4.   La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ogni operazione di finanziamento della BEI e qualsiasi altra informazione necessaria per consentire alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti e un certificato di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI.

    5.   Ai fini contabili e di informazione della Commissione in merito ai rischi coperti dalla garanzia globale, come definita all'articolo 10, paragrafo 1, la BEI fornisce alla Commissione la valutazione dei rischi della BEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento della BEI con mutuatari o debitori garantiti diversi dagli Stati.

    6.   La BEI fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 a proprie spese.

    7.   La BEI mette a disposizione del pubblico anche le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4, in termini generali e ad eccezione delle informazioni riservate.

    8.   Le informazioni in merito all'eventuale copertura di un progetto a titolo della garanzia dell'Unione sono incluse nella sintesi del progetto pubblicata nel sito internet della BEI dopo la fase di approvazione.

    9.   Nella sua relazione annuale la BEI inserisce una valutazione di controllo del funzionamento del protocollo d'intesa con il Mediatore europeo nella misura in cui tale protocollo riguarda le operazioni di finanziamento della BEI previste dalla presente decisione.

    10.   Laddove opportuno, i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano solo alle operazioni di finanziamento della BEI per le quali la domanda di finanziamento alla BEI è presentata dopo il … (10) e che sono state firmate dopo il 1o gennaio 2012.

    Articolo 12

    Giurisdizioni non cooperative

    Nelle sue operazioni di finanziamento la BEI non ammette alcuna attività esercitata a fini illegali, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscali. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento attuata in un paese ammissibile tramite una giurisdizione non cooperativa straniera, identificata come tale dall'OCSE, dalla Task force «Azione finanziaria» o da altre organizzazioni internazionali competenti.

    Articolo 13

    Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione

    1.   Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia dell'Unione, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati.

    2.   Al più tardi alla data della conclusione dell’accordo di garanzia di cui all’articolo 14 la Commissione e la BEI concludono un accordo che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti.

    3.   Nell'interesse della trasparenza, la Commissione mette a disposizione del pubblico nel suo sito internet informazioni specifiche relative a tutti i casi di recupero nel quadro dell'accordo di garanzia di cui all'articolo 14, salvo ove la riservatezza sia di applicazione.

    Articolo 14

    Accordo di garanzia

    La Commissione e la BEI concludono un accordo di garanzia che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia dell'Unione e ne informano il Parlamento europeo.

    Articolo 15

    Revisione contabile della Corte dei conti

    La garanzia dell'Unione e i pagamenti e i recuperi effettuati a titolo della stessa imputabili al bilancio generale dell'Unione europea sono sottoposti a revisione contabile della Corte dei conti.

    Articolo 16

    Riesame

    La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta, come appropriato, per istituire una garanzia dell'Unione nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

    Articolo 17

    Relazione finale

    Entro il 31 ottobre 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale sull'applicazione della presente decisione.

    Articolo 18

    Abrogazione

    La decisione n. 633/2009/CE è abrogata.

    Articolo 19

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a …, il …

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 20 settembre 2011. Posizione del Parlamento europeo del … .

    (2)  GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1.

    (3)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10.

    (4)  GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95.

    (5)  Decisione 2008/847/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, sull’ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale ai sensi della decisione 2006/1016/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 13).

    (6)  Data di entrata in vigore della presente decisione.

    (7)  Data di entrata in vigore della presente decisione.

    (8)  Data di entrata in vigore della presente decisione.

    (9)  Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

    (10)  Data di entrata in vigore della presente decisione.


    ALLEGATO I

    MASSIMALI REGIONALI DEL MANDATO GENERALE

    A.   Paesi in fase di preadesione: 9 048 000 000 EUR

    B.   Paesi interessati dalla politica di vicinato e partenariato: 13 548 000 000 EUR, ripartiti secondo i seguenti sub-massimali indicativi:

    C.   Asia e America latina: 3 952 000 000 EUR, ripartiti secondo i seguenti sub-massimali indicativi:

    D.   Repubblica del Sudafrica: 936 000 000 EUR.

    Nell'ambito del massimale globale del mandato generale, gli organi direttivi della BEI possono decidere di riassegnare un importo pari fino al 10 % dei massimali regionali all'interno delle regioni e tra le regioni.


    ALLEGATO II

    REGIONI E PAESI POTENZIALMENTE AMMISSIBILI

    A.   Paesi in fase di preadesione

    1.   Paesi candidati

    Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro, Turchia

    2.   Potenziali candidati

    Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (1), Serbia

    B.   Paesi interessati dalla politica di vicinato e partenariato

    1.   Paesi del Mediterraneo

    Algeria, Cisgiordania e striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia

    2.   Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia

    Europa orientale: Bielorussia, Repubblica moldova, Ucraina

    Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia

    Russia

    C.   Asia e America latina

    1.   America latina

    Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela

    2.   Asia

    Asia (Asia centrale esclusa): Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), Corea del Sud, Filippine, India, Indonesia, Iraq, Laos, Maldive, Malesia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Vietnam, Yemen

    Asia centrale: Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

    D.   Sud Africa

    Repubblica del Sud Africa


    (1)  Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.


    ALLEGATO III

    REGIONI E PAESI AMMISSIBILI

    A.   Paesi in fase di preadesione

    1.   Paesi candidati

    Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro, Turchia

    2.   Potenziali candidati

    Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (1), Serbia

    B.   Paesi interessati dalla politica di vicinato e partenariato

    1.   Paesi del Mediterraneo

    Algeria, Cisgiordania e striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia

    2.   Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia

    Europa orientale: Repubblica moldova, Ucraina

    Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia

    Russia

    C.   Asia e America latina

    1.   America latina

    Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela

    2.   Asia

    Asia (esclusa Asia centrale): Bangladesh, Brunei, Cambogia, Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), Corea del Sud, Filippine, India, Indonesia, Iraq, Laos, Maldive, Malesia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Yemen

    Asia centrale: Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

    D.   Sud Africa

    Repubblica del Sud Africa


    (1)  Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.


    ALLEGATO IV

    QUADRO POLITICO REGIONALE

    L’attività della BEI nei paesi partner partecipanti al processo di preadesione si realizza nel quadro stabilito nei partenariati per l’adesione e nei partenariati europei che definiscono le priorità per i paesi candidati e i potenziali candidati, con l’obiettivo di un graduale avvicinamento all’Unione, e che istituiscono un quadro per l’assistenza dell'Unione. Il processo di stabilizzazione e associazione costituisce il quadro per la politica dell’Unione per i paesi dei Balcani occidentali. Esso si basa su un partenariato graduale, in cui l’Unione offre concessioni commerciali, assistenza economica e finanziaria e relazioni contrattuali tramite accordi di stabilizzazione e associazione. L’assistenza finanziaria di preadesione, tramite l’IPA, aiuta i paesi candidati e i potenziali candidati a prepararsi agli obblighi e alle sfide richiesti dall’adesione all’Unione. Tale assistenza promuove il processo di riforme, inclusa la preparazione alla futura adesione. Essa si incentra sul rafforzamento delle istituzioni, sull’allineamento con l’acquis dell'Unione, sulla preparazione alle politiche e gli strumenti dell'Unione e sulla promozione di misure intese a conseguire la convergenza economica.

    L’attività della BEI nei paesi interessati dalla politica di vicinato si realizza nel quadro della politica di vicinato europea, con la quale l’Unione sviluppa relazioni privilegiate con i paesi interessati dalla politica di vicinato al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato, fondato sui valori dell’Unione, quali la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani, e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, secondo una differenziazione in funzione dei risultati. Nel quadro di tale cooperazione, il finanziamento della BEI ai sensi della presente decisione sarà altresì diretto a politiche che promuovano la crescita inclusiva e la creazione di posti di lavoro contribuendo alla stabilità sociale in linea con un approccio basato sugli incentivi a sostegno degli obiettivi della politica esterna dell'Unione, ivi comprese questioni in materia di migrazione.

    Al fine di raggiungere tali obiettivi, l’Unione e i suoi partner attuano piani d’azione bilaterali concordati volti a definire una serie di priorità, incluse quelle concernenti questioni politiche e di sicurezza, gli scambi e gli aspetti economici, le problematiche ambientali e sociali e l’integrazione delle reti di trasporto ed energetiche.

    L'Unione per il Mediterraneo, la strategia dell'Unione per la regione del Danubio, la strategia dell'Unione per la regione del Mar Baltico, il partenariato orientale e la sinergia del Mar Nero sono iniziative multilaterali e regionali complementari alla politica di vicinato europea, volte a promuovere la cooperazione fra l'Unione e il rispettivo gruppo di paesi partner interessati dalla politica di vicinato che affrontano sfide comuni e/o che condividono un comune ambiente geografico. L'Unione per il Mediterraneo mira a rilanciare il processo di integrazione euromediterraneo favorendo il reciproco sviluppo economico, sociale ed ambientale tra le due sponde del Mediterraneo e sostiene lo sviluppo socioeconomico, la solidarietà, l’integrazione regionale, lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento della conoscenza, sottolineando l’esigenza di migliorare la cooperazione finanziaria a sostegno dei progetti regionali e transnazionali. L'Unione per il Mediterraneo sostiene, in particolare, la creazione di autostrade marittime e terrestri, il disinquinamento del Mediterraneo, il piano solare mediterraneo, l'iniziativa per lo sviluppo delle imprese nel Mediterraneo, iniziative di protezione civile e l'università euromediterranea. La strategia dell'Unione per la regione del Mar Baltico favorisce un ambiente sostenibile e uno sviluppo socioeconomico ottimale nella regione. La strategia dell'Unione per la regione del Danubio sostiene, in particolare, lo sviluppo dei trasporti, le interconnessioni e la sicurezza energetiche, l'ambiente sostenibile e lo sviluppo socioeconomico nella regione del Danubio. Il partenariato orientale mira a creare le condizioni necessarie per accelerare l’associazione politica e promuovere l’integrazione economica fra l’Unione e i paesi partner orientali. La Federazione russa e l’Unione hanno un partenariato strategico di ampio respiro, distinto dalla politica di vicinato europea ed espresso tramite gli spazi comuni e le tabelle di marcia. A ciò si accompagna a livello multilaterale la Dimensione settentrionale, che fornisce un quadro per la cooperazione fra l’Unione, la Russia, la Norvegia e l’Islanda.

    L’attività della BEI in America latina si realizza nel quadro del partenariato strategico fra l’Unione, l’America latina e i Caraibi. Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del settembre 2009 intitolata «L’Unione europea e l’America Latina: attori globali in partenariato», le priorità dell’Unione nell’ambito della cooperazione con l’America latina sono la promozione dell’integrazione regionale e l’eliminazione della povertà e della disuguaglianza sociale al fine di perseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile. Questi obiettivi di politica saranno promossi tenendo conto dei vari livelli di sviluppo dei paesi dell’America latina. Il dialogo bilaterale sarà perseguito in aree di interesse comune per l’Unione e l’America latina, inclusi l’ambiente, i cambiamenti climatici, la riduzione del rischio di catastrofi, nonché l’energia, la scienza, la ricerca, l’istruzione superiore, la tecnologia e l’innovazione.

    La BEI è incoraggiata ad operare in Asia sia nelle economie emergenti e dinamiche, sia nei paesi meno prosperi. In questa regione diversificata, l'Unione sta rafforzando i propri partenariati strategici con la Cina e l'India, mentre sono in corso negoziati in vista di nuovi accordi di partenariato e di libero scambio con vari paesi del Sud-est asiatico. Al contempo, la cooperazione allo sviluppo resta una delle grandi priorità dell’Unione in Asia; la strategia di sviluppo dell’Unione nella regione asiatica persegue la lotta alla povertà tramite la promozione di una crescita economica sostenibile ampia e diversificata, la promozione di un contesto e di condizioni favorevoli allo sviluppo degli scambi e all’integrazione nella regione, il rafforzamento della governance, il miglioramento della stabilità politica e sociale, nonché il sostegno al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015. Vengono attuate politiche congiunte a fronte di sfide comuni, quali i cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza e la stabilità, la governance e i diritti umani, nonché la prevenzione e la risposta alle calamità naturali o alle catastrofi provocate dall’uomo. La strategia dell’Unione per un nuovo partenariato con l’Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007, ha consolidato il dialogo regionale e bilaterale e la cooperazione dell’Unione con i paesi dell’Asia centrale rispetto alle principali sfide nella regione, quali la riduzione della povertà, lo sviluppo sostenibile e la stabilità. L’attuazione della strategia ha determinato notevoli progressi nell’ambito dei diritti umani, dello stato di diritto, della buona governance e della democrazia, dell’istruzione, dello sviluppo economico, degli scambi e degli investimenti, nonché delle politiche in materia di energia, trasporti e ambiente.

    L’attività della BEI in Sud Africa si realizza nel quadro del documento strategico nazionale dell'UE per il Sud Africa. I settori chiave identificati nel documento strategico sono la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo della capacità di fornitura dei servizi e la coesione sociale. Le attività della BEI in Sud Africa sono state realizzate in forte sinergia con il programma di cooperazione allo sviluppo della Commissione, in particolare mediante l'attenzione prestata dalla BEI al sostegno al settore privato e a investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi sociali (alloggi, approvvigionamento elettrico, progetti per la potabilizzazione dell'acqua e infrastrutture comunali). Il riesame intermedio del documento strategico nazionale dell'UE per il Sud Africa ha proposto di rafforzare le azioni nel settore dei cambiamenti climatici tramite attività a sostegno della creazione di posti di lavoro « verdi».


    MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

    I.   INTRODUZIONE

    La Commissione ha adottato la sua proposta il 21 aprile 2010.

    Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura nella seduta plenaria del 17 febbraio 2011. Il Parlamento europeo ha adottato 5 emendamenti; l'emendamento 1, presentato a nome della commissione per i bilanci, comprende modifiche apportate all'intero testo.

    Il 20 settembre 2011 il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura in conformità dell'articolo 294, paragrafo 5 del TFUE.

    La posizione del Consiglio in prima lettura è il frutto dei contatti informali che hanno avuto luogo tra febbraio e giugno 2011 tra il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio come previsto ai punti 16, 17 e 18 della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione (1).

    II.   OBIETTIVO

    L’Unione europea fornisce alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia di bilancio a copertura dei rischi di natura politica e sovrana in relazione alle sue attività di prestito e di garanzia sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione europea a sostegno degli obiettivi di politica estera dell’UE.

    Il mandato esterno della BEI per il periodo 2007-2011 è stato definito dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che impone alla Commissione di presentare una relazione intermedia sulla sua applicazione corredata da una proposta di modifica.

    Sulla base dei risultati della valutazione intermedia, la proposta della Commissione mira a garantire la continuità della garanzia dell’Unione sui finanziamenti esterni della BEI per il restante periodo delle attuali prospettive finanziarie 2007-2013 e introduce una serie di elementi nuovi:

     

    attivazione del «mandato opzionale» da 2 miliardi di EUR, collocato in riserva dalla decisione n. 633/2009/CE, rivolto esclusivamente a progetti che contribuiscono alla lotta ai cambiamenti climatici in tutte le regioni coperte dalla decisione;

     

    sostituzione dell'attuale sistema di obiettivi regionali per le operazioni coperte da garanzia dell'Unione con obiettivi orizzontali prioritari che interessano tutte le regioni coperte dal mandato esterno;

     

    definizione da parte della Commissione, in collaborazione con la BEI e di concerto con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), di orientamenti operativi che stabiliscono per ciascuna ragione misure pratiche per la realizzazione concreta degli obiettivi del mandato generale;

     

    rafforzamento della capacità della BEI di sostenere gli obiettivi di sviluppo dell’UE;

     

    attivazione del mandato esterno della BEI nei confronti di cinque nuovi paesi.

    III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

    1)   Modifiche strutturali

    La posizione del Consiglio in prima lettura introduce un nuovo allegato III che elenca le regioni e i paesi ammissibili (cfr. la sezione 2 Modifiche nel merito / Ammissibilità dei paesi).

    I considerando (15), (16), (17), (18), (19) e (20) della proposta della Commissione sono stati giudicati non essenziali e spostati, previa opportuna riformulazione, in un nuovo allegato IV «Quadro politico regionale».

    2)   Modifiche nel merito

    QUESTIONI CHIAVE

    1)   Azione a favore dello sviluppo

    La posizione del Consiglio in prima lettura coglie l'accento posto dal Parlamento europeo sul contributo indiretto della BEI al conseguimento dei principi guida generali e degli obiettivi strategici dell'Unione europea, compreso lo sviluppo dei paesi terzi, preservando al contempo il tratto distintivo della BEI quale banca di investimenti.

    La BEI è pertanto invitata a definire meglio l'impatto delle sue operazioni esterne sullo sviluppo. Con riguardo ai nuovi requisiti introdotti, occorre assicurare un adeguamento graduale delle risorse umane della BEI, sfruttando al contempo le opportunità di un ulteriore miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia. È prevista una maggiore cooperazione con altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e istituzioni finanziarie bilaterali europee (EBFI). In un considerando modificato (ma non nell'articolato, cfr. di seguito) si è tenuto conto della possibilità, ipotizzata dal Parlamento, di creare un gruppo di esperti incaricati di studiare lo sviluppo di una piattaforma dell'Unione per la cooperazione e lo sviluppo. La posizione del Consiglio segue inoltre l'approccio del Parlamento europeo che sottolinea il ruolo delle PMI e la necessità di dar loro migliori opportunità di accesso ai servizi finanziari.

    A tale riguardo sono stati accolti i seguenti emendamenti.

    Emendamento 1:

    articolo 1, paragrafo 2; articolo 7, paragrafo 3 - nuovo paragrafo; considerando (2) - nuovo.

    I seguenti emendamenti sono stati accolti parzialmente o previa riformulazione.

    Emendamento 1:

    considerando (1); considerando (18); considerando (19) - nuovo; considerando (21); considerando (22); considerando (26) - nuovo; considerando (31); considerando (35); considerando (36); considerando (37) - nuovo; considerando (40) - nuovo: integra varie parti riformulate dell'emendamento 1; articolo 1, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2 - nuovo paragrafo; articolo 6, paragrafo 2; articolo 6, paragrafo 5 - testo riformulato e spostato; articolo 7, paragrafo 1; articolo 7, paragrafo 2; articolo 9, paragrafo 2.

    Emendamento 3:

    sui finanziamenti del microcredito, riformulato e spostato nel nuovo considerando (40).

    Emendamento 4:

    articolo 9, paragrafo 1.

    Emendamento 5:

    riformulato e spostato nell'articolo 1, paragrafo 1.

    I seguenti emendamenti sono stati respinti dal Consiglio in quanto si è ritenuto che la proposta di creare gruppi di lavoro faccia riferimento a una base giuridica diversa e quindi non debba essere inserita, mediante un articolo, nella decisione.

    Emendamento 1:

    emendamento inteso a introdurre un articolo sulla piattaforma dell'Unione per la cooperazione e lo sviluppo (il considerando contenuto nella proposta della Commissione è stato mantenuto, ma riformulato);

    emendamento inteso a introdurre un articolo concernente un gruppo di lavoro sulle prospettive di finanziamento della cooperazione e dello sviluppo proveniente dall'Unione.

    2)   Massimali del mandato

    La posizione del Consiglio in prima lettura tiene conto della proposta del Parlamento europeo di aumentare i massimali del mandato rispetto alla proposta della Commissione, alla luce di circostanze temporanee ed eccezionali e fatti salvi i massimali del prossimo quadro finanziario pluriennale.

    Da un lato, il Consiglio accoglie l'emendamento del Parlamento europeo inteso ad aumentare di 1 miliardo di EUR il sub-massimale per i paesi del Mediterraneo al fine di fornire alla regione un supporto adeguato nel contesto dei disordini che hanno interessato il Mediterraneo meridionale nel 2011.

    Dall'altro, il Consiglio accoglie parzialmente l'aumento proposto dal Parlamento europeo in tutte le altre regioni, in particolare tenuto conto del fatto che la BEI ha concentrato la sua attività di prestiti esterni nel 2009 e 2010 nel contesto della crisi economica mondiale. A differenza del Parlamento europeo, la posizione del Consiglio in prima lettura prevede tuttavia un uguale aumento del 4 % tra le regioni e sottoregioni (esclusi i paesi del Mediterraneo, cfr. in precedenza).

    La posizione del Consiglio in prima lettura tiene altresì conto dell'approccio adottato dal Parlamento europeo in materia di flessibilità, accettando di dare agli organi direttivi della BEI la possibilità di riassegnare fino al 10 % (l'emendamento 1 prevede il 20 %) dei massimali regionali all'interno delle regioni e tra queste.

    I seguenti emendamenti sono stati parzialmente accolti.

    Emendamento 1:

    articolo 2, paragrafo 1; allegato I.

    Emendamenti respinti

     

    Il testo dell'emendamento 1 del Parlamento europeo, che inserisce un nuovo considerando sulla revisione dei massimali, è respinto in quanto l'estensione del mandato a un numero limitato di paesi non giustifica l'aumento sostanziale ed eccezionale dei massimali del mandato previsto nella decisione.

     

    Il testo è stato pertanto adattato per fornire un'adeguata giustificazione dell'aumento in un nuovo considerando (12). Un nuovo considerando (13) introduce le modalità specifiche associate a tale aumento eccezionale. L'articolo 2, paragrafo 2 è stato modificato in linea con la nuova flessibilità introdotta.

    3)   Orientamenti tecnici operativi regionali

    La posizione del Parlamento europeo imponeva l'adozione di orientamenti operativi regionali mediante atti delegati.

    Dato il carattere tecnico degli orientamenti, la posizione del Consiglio in prima lettura ne ritiene inappropriata l'adozione mediante atti delegati e mantiene la proposta della Commissione. In questo modo gli orientamenti possono essere redatti dalla Commissione unitamente alla BEI, come previsto dalla proposta della Commissione, il che non sarebbe possibile se gli orientamenti dovessero essere adottati mediante atti delegati.

    Il testo dell'emendamento 1 del Parlamento europeo nell'articolo 6 e l'aggiunta di nuovi articoli sull'esercizio e la revoca della delega e le obiezioni agli atti delegati sono pertanto respinti. Il considerando (29) e l'articolo 6, paragrafo 1 sono stati riformulati. Il termine «tecnici» è aggiunto ogni volta che si fa riferimento agli «orientamenti operativi regionali».

    4)   Ammissibilità dei paesi

    Nella proposta della Commissione i paesi ammissibili sono elencati nell’allegato II e alcuni di essi sono contraddistinti da un asterisco «*». Per questi paesi, l'ammissibilità al finanziamento BEI con garanzia dell'Unione deve essere decisa secondo la procedura legislativa ordinaria.

    Un emendamento del Parlamento europeo all'allegato II introduce un asterisco per la Bielorussia, invece di una nota in calce indicante le condizioni alle quali la Bielorussia può ottenere l'ammissibilità nella proposta della Commissione.

    La posizione del Consiglio in prima lettura prevede un approccio diverso all'ammissibilità dei paesi: l'allegato II elenca le regioni e i paesi potenzialmente ammissibili. Tale elenco di regioni e paesi potenzialmente ammissibili è redatto secondo la procedura legislativa ordinaria. È introdotto un nuovo allegato III, che elenca le regioni e i paesi ammissibili e non comprende paesi diversi da quelli elencati nell'allegato II. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo a modifiche dell'allegato III. In tal modo è possibile aggiornare molto più rapidamente l'elenco dei paesi ammissibili alla luce di sviluppi politici significativi, sulla base della valutazione economica e politica globale della Commissione.

    Il nuovo considerando relativo all'elenco dei paesi ammissibili introdotto dal Parlamento europeo è stato riformulato (considerando (9)). Sono stati introdotti un nuovo considerando (10), un nuovo articolo 5 e l'allegato III; sono stati modificati l'articolo 4 e l'allegato II.

    5)   Mandato sui cambiamenti climatici

    La posizione del Consiglio in prima lettura fa proprio l'approccio del Parlamento europeo che conferisce al Consiglio il potere di limitare l'ammissibilità a ricevere il finanziamento della BEI per azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici a titolo della garanzia dell'Unione per i paesi che si ritiene non si siano impegnati per il conseguimento di obiettivi adeguati in materia di cambiamenti climatici. Tuttavia, nella posizione del Consiglio in prima lettura, ciò dovrebbe avvenire su proposta della Commissione.

    I seguenti emendamenti sono stati accolti o accolti previa riformulazione.

    Emendamento 1

    considerando (15) - nuovo; considerando (16); articolo 2, paragrafo 4; articolo 2, paragrafo 5.

    6)   Relazioni

    La posizione del Consiglio in prima lettura segue l'approccio del Parlamento europeo, che chiede requisiti supplementari in materia di trasmissione di relazioni.

    I seguenti emendamenti sono stati accolti totalmente, parzialmente o previa riformulazione.

    Emendamento 1:

    considerando (14); considerando (27); considerando (38); articolo 11.

    7)   Varie

    Altre parti degli emendamenti 1 e 2 sono state accolte parzialmente, totalmente o previa riformulazione nel contesto dei negoziati informali tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

     

    Emendamento 1:

    considerando (23); considerando (24) - nuovo; considerando (25) - nuovo; considerando (28); considerando (30); considerando (32); considerando (33) - nuovo; articolo 2, paragrafo 6: articolo 3, paragrafo 1; articolo 6, paragrafo 4 - nuovo paragrafo; testo contenuto nell'emendamento 1 riformulato e spostato; articolo 10, paragrafo 5 - nuovo paragrafo; articolo 12; articolo 13, paragrafo 3 - nuovo paragrafo; articolo 14; articolo 15; articolo 17.

     

    Emendamento 2:

    introduzione di un nuovo considerando sul nuovo quadro finanziario - parzialmente accolta nel nuovo considerando (40).

    Alcune parti dell'emendamento 1 sono state respinte nei negoziati, in particolare una serie di elementi che sono stati ritenuti non direttamente legati alla decisione o troppo onerosi.

    Emendamento 1:

     

    nuovo considerando sui capitali di rischio e i prestiti speciali (reflows) provenienti da precedenti operazioni;

     

    nuovo considerando su un'analisi dei costi/benefici che la BEI dovrebbe eseguire per ripartire l'insieme delle sue attività esterne su base geografica;

     

    nuovo paragrafo nell'articolo 6 che introduce l'obbligo per la Commissione di pubblicare un parere motivato per ogni progetto approvato;

     

    modifica dell'articolo 10, paragrafo 4.

    IV.   CONCLUSIONE

    La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con l’aiuto della Commissione.

    Tale compromesso è stato approvato attraverso l'adozione di un accordo politico da parte del Coreper il 7 luglio 2011 e del Consiglio il 18 luglio 2011. Il presidente della commissione per i bilanci ha inviato una lettera al presidente del Coreper comunicandogli che, nel caso in cui il Consiglio trasmetta la sua posizione così come figura nell'allegato alla lettera della commissione, raccomanderà alla seduta plenaria che il Parlamento, in seconda lettura, accolga la posizione del Consiglio senza alcun emendamento, fatto salvo l'esame dei giuristi-linguisti di entrambe le istituzioni.


    (1)  GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.


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