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Document 32011D1015(01)

Decisione della Commissione, del 14 ottobre 2011 , che istituisce il gruppo degli esperti nazionali del carbone (ENC)

GU C 304 del 15.10.2011, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2011

che istituisce il gruppo degli esperti nazionali del carbone (ENC)

2011/C 304/03

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 194 del TFUE dispone che la politica dell'Unione nel settore dell'energia sia intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione.

(2)

La comunicazione della Commissione del 10 novembre 2010, dal titolo «Energia 2020 — Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura» (1), nell'osservare che gli Stati membri devono ancora abolire le sovvenzioni avverse all'ambiente, riconosce che esistono prospettive di sviluppo delle risorse interne di combustibili fossili dell'UE, al fine di garantire che le imprese e i consumatori europei dispongano di energia sicura e sostenibile a prezzi competitivi.

(3)

La decisione 2010/787/UE del Consiglio disciplina la graduale eliminazione delle sovvenzioni alla produzione di carbone da miniere non competitive entro il 31 dicembre 2018.

(4)

Considerata la quota rappresentata dal carbone nell'approvvigionamento energetico europeo, è opportuno che la Commissione istituisca un gruppo di esperti destinato ad assisterla nella vigilanza sui mercati del carbone nonché a consentire un regolare scambio di informazioni fra gli Stati membri e l'UE.

(5)

Sulla base dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 405/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al controllo comunitario delle importazioni di carbon fossile originario di paesi terzi (2), fra il 2003 e il 2010 un gruppo di esperti nazionali del carbone (National Coal Experts, NCE) si è riunito con cadenza regolare.

(6)

Il regolamento (CE) n. 405/2003 è scaduto il 31 dicembre 2010 senza essere stato sostituito.

(7)

Animati dalla volontà di proseguire una cooperazione proficua in seno all'ENC istituito ai fini del regolamento (CE) n. 405/2003, si attribuirà la medesima denominazione a un nuovo gruppo di esperti del settore del carbone.

(8)

È opportuno che l'ENC continui ad agevolare la cooperazione e la consulenza fra le autorità degli Stati membri responsabili delle questioni strategiche relative al carbone e la Commissione per quanto attiene a tutti gli aspetti della catena del valore del carbone, senza sovrapporsi alle mansioni di altri gruppi consultivi specifici organizzati dalla Commissione.

(9)

È inoltre opportuno che l'ENC agevoli, nell'ambito del più ampio dialogo sulle questioni energetiche, lo scambio di buone pratiche nel settore della produzione e dell'utilizzo del carbone senza duplicare il lavoro svolto da gruppi di esperti già esistenti e da altri gruppi, compresi quelli istituiti mediante atti legislativi, nel pieno rispetto delle norme in materia di concorrenza e di aiuti di Stato stabiliti dagli articoli da 101 a 109 del TFUE nonché dalla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

(10)

È opportuno che l'ENC sia composto dalle autorità degli Stati membri responsabili della politica energetica del carbone, che nominano i rispettivi rappresentanti.

(11)

Per quanto attiene in particolare allo scambio di buone pratiche e al fine di impegnare le competenti autorità tecniche e normative degli Stati membri se del caso, gli esperti esterni all'ENC, compresi i rappresentanti di tali autorità, hanno la facoltà di parteciparne alle riunioni in base a esigenze specifiche.

(12)

È opportuno stabilire norme in materia di divulgazione delle informazioni da parte dei membri dell'ENC e dei rispettivi rappresentanti.

(13)

I dati personali relativi ai membri dell'ENC sono trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3),

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo degli esperti nazionali del carbone, nel prosieguo denominato «ENC».

Articolo 2

Mansioni

L'ENC ha il compito di:

a)

assistere la Commissione nella sorveglianza dell'evoluzione dei mercati del carbone;

b)

istituire la cooperazione e garantire una consulenza regolare fra le autorità degli Stati membri responsabili delle questioni strategiche relative al carbone e la Commissione per quanto attiene a tutti gli aspetti della catena del valore del carbone, ivi comprese le chiusure di miniere;

c)

creare uno scambio di esperienze e di buone pratiche nel settore della produzione e dell'utilizzo del carbone.

Articolo 3

Consulenza

La Commissione può consultare l'ENC in merito a tutti gli aspetti della catena del valore del carbone.

Articolo 4

Adesione — Nomina

1.   L'ENC è composto dalle autorità degli Stati membri responsabili della politica energetica del carbone.

2.   Dette autorità nominano i rispettivi rappresentanti.

3.   I nomi delle autorità degli Stati membri sono pubblicati nel Registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (in appresso, il «Registro»).

Articolo 5

Funzionamento

1.   L'ENC è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.   Previo accordo con i servizi della Commissione, l'ENC può costituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche, in particolare per quanto attiene allo scambio di buone pratiche, sulla base del mandato definito dall'ENC. Tali sottogruppi sono sciolti non appena abbiano espletato il loro mandato.

3.   Il rappresentante della Commissione può invitare esperti esterni all'ENC aventi competenze specifiche in merito a una questione iscritta all'ordine del giorno, al fine di partecipare al lavoro dell'ENC o dei suoi sottogruppi in base a esigenze specifiche. Il rappresentante della Commissione può inoltre conferire lo status di osservatore a persone fisiche, a organizzazioni quali definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3), nonché a paesi candidati all’adesione.

4.   Tutti i membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, oltre che delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell'allegato del regolamento interno della Commissione (4). In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti giudicati idonei.

5.   Le riunioni del gruppo o dei sottogruppi si svolgono presso i locali della Commissione. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni dell'ENC e dei suoi sottogruppi.

6.   L'ENC adotta il proprio regolamento interno sul modello del regolamento interno della Commissione per i gruppi di esperti.

7.   La Commissione pubblica informazioni pertinenti alle attività svolte dall'ENC includendole nel Registro o in un apposito sito Internet accessibile dal Registro.

Articolo 6

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività del gruppo o dei relativi sottogruppi non sono remunerati per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività dell'ENC o dei relativi sottogruppi in base alle proprie disposizioni interne.

3.   Le spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2011

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  COM(2010) 639 definitivo.

(2)  GU L 62 del 6.3.2003, pag. 1.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 26, quale modificato dalla decisione della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione, GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.


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