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Document 62011TN0262

Causa T-262/11: Ricorso proposto il 20 maggio 2011 — Ellinikos Chrisos/Commissione

GU C 219 del 23.7.2011, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/18


Ricorso proposto il 20 maggio 2011 — Ellinikos Chrisos/Commissione

(Causa T-262/11)

2011/C 219/29

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ellinikos Chrisos AE (Kifissia, Grecia) (rappresentanti: K. Adamantopoulos, E. Petritsi, E. Trova e P. Skouris, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione europea 23 febbraio 2011, caso C 48/2008 (ex NN 61/2008) relativo all’aiuto di Stato concesso dalla Grecia alla Ellenikos Xryssos e, segnatamente, i suoi artt. 1–5; nonché

Condannare la convenuta alle spese esposte dalla ricorrente nel corso del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Con il suo primo motivo, essa asserisce che la Commissione ha compiuto diversi errori manifesti nell’accertare e valutare i fatti della controversia che realmente hanno influito sulla domanda e sull’interpretazione della Commissione stessa in merito alle circostanze dell’esistenza di un vantaggio economico a favore di Ellinikos Xryssos, ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE.

2)

Con il suo secondo motivo, essa asserisce che la Commissione ha compiuto errori manifesti di diritto nella sua applicazione e interpretazione dell’elemento della nozione di aiuto di Stato relativo all’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE, in quanto essa avrebbe applicato erroneamente, o disapplicato, il principio rilevante dell’investitore privato in economia di mercato.

3)

Con il suo terzo motivo, essa asserisce che la Commissione ha compiuto diversi errori manifesti di diritto nella sua applicazione e interpretazione della circostanza dell’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE, accertando tale vantaggio economico mediante il riferimento agli argomenti, infondati, selettivi ed arbitrari, propri della Commissione, con riferimento al valore asserito degli attivi trasferiti.

4)

Con il suo quarto motivo, essa asserisce che la Commissione ha compiuto diversi errori di diritto nell’applicazione e nell’interpretazione della circostanza relativa all’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFEU, in quanto ha erroneamente dichiarato che l’asserita esenzione dalle tasse a favore di Ellinikos Xryssos costituiva vantaggio economico.

5)

Con il suo quinto motivo, essa asserisce che la Commissione non ha soddisfatto essenziali requisiti procedurali ed ha abusato del suo potere, con il risultato di una violazione del suo obbligo a svolgere un esame del caso diligente e imparziale.


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