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Document 62011FN0012
Case F-12/11: Action brought on 13 February 2011 — Hecq v Commission
Causa F-12/11: Ricorso proposto il 13 febbraio 2011 — Hecq/Commissione
Causa F-12/11: Ricorso proposto il 13 febbraio 2011 — Hecq/Commissione
GU C 113 del 9.4.2011, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/22 |
Ricorso proposto il 13 febbraio 2011 — Hecq/Commissione
(Causa F-12/11)
2011/C 113/46
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Ricorso volto all’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda presentata dal ricorrente al fine di poter riprendere la sua attività professionale e ottenere il versamento completo del suo stipendio da funzionario, calcolato a decorrere dal 1o agosto 2003, nonché il risarcimento dei danni, maggiorati degli interessi di mora ad un tasso annuo del 7 % a partire dal 1o agosto 2003.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione dell’APN 29 ottobre 2010, con la quale è stato respinto un reclamo proposto dal ricorrente il 6 luglio 2010 avverso una decisione implicita, da considerarsi adottata il 15 aprile 2010, recante rigetto della domanda del ricorrente del 15 dicembre 2009, volta a riprendere la sua attività professionale e ad ottenere il versamento completo del suo stipendio da funzionario, calcolato a decorrere dal 1o agosto 2003, nonché il risarcimento dei danni, maggiorati degli interessi di mora ad un tasso annuo del 7 % a partire dal 1o agosto 2003; |
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Annullare, per quanto necessario, la decisione implicita cui l’APN avrebbe dato luogo il 15 aprile 2010, nella parte in cui essa respinge la succitata domanda del ricorrente del 15 dicembre 2009; |
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Condannare la Commissione a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, una somma corrispondente agli stipendi da funzionario dei quali è stato ingiustamente privato, a partire dal 1o agosto 2003, in via principale e aggiuntiva, oltre ad un importo pari a EUR 50 000, maggiorati degli interessi di mora ad un tasso annuo del 7 % a partire dal 1o agosto 2003; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |