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Document 62011FN0012

    Causa F-12/11: Ricorso proposto il 13 febbraio 2011 — Hecq/Commissione

    GU C 113 del 9.4.2011, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 113/22


    Ricorso proposto il 13 febbraio 2011 — Hecq/Commissione

    (Causa F-12/11)

    2011/C 113/46

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)

    Convenuta: Commissione europea

    Oggetto e descrizione della controversia

    Ricorso volto all’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda presentata dal ricorrente al fine di poter riprendere la sua attività professionale e ottenere il versamento completo del suo stipendio da funzionario, calcolato a decorrere dal 1o agosto 2003, nonché il risarcimento dei danni, maggiorati degli interessi di mora ad un tasso annuo del 7 % a partire dal 1o agosto 2003.

    Conclusioni del ricorrente

    Annullare la decisione dell’APN 29 ottobre 2010, con la quale è stato respinto un reclamo proposto dal ricorrente il 6 luglio 2010 avverso una decisione implicita, da considerarsi adottata il 15 aprile 2010, recante rigetto della domanda del ricorrente del 15 dicembre 2009, volta a riprendere la sua attività professionale e ad ottenere il versamento completo del suo stipendio da funzionario, calcolato a decorrere dal 1o agosto 2003, nonché il risarcimento dei danni, maggiorati degli interessi di mora ad un tasso annuo del 7 % a partire dal 1o agosto 2003;

    Annullare, per quanto necessario, la decisione implicita cui l’APN avrebbe dato luogo il 15 aprile 2010, nella parte in cui essa respinge la succitata domanda del ricorrente del 15 dicembre 2009;

    Condannare la Commissione a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, una somma corrispondente agli stipendi da funzionario dei quali è stato ingiustamente privato, a partire dal 1o agosto 2003, in via principale e aggiuntiva, oltre ad un importo pari a EUR 50 000, maggiorati degli interessi di mora ad un tasso annuo del 7 % a partire dal 1o agosto 2003;

    condannare la Commissione europea alle spese.


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