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Document 62011TN0103

Causa T-103/11: Ricorso proposto il 16 febbraio 2011 — Shang v UAMI (justing)

GU C 113 del 9.4.2011, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/19


Ricorso proposto il 16 febbraio 2011 — Shang v UAMI (justing)

(Causa T-103/11)

2011/C 113/38

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Tiantian Shang (Roma, Italia) (rappresentante: A. Salerni, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Che venga annullato il provvedimento impugnato

E in riforma della decisione assunta dall’UAMI, che venga riconosciuto il diritto di preesistenza del marchio nazionale RM 2006C002075 rispetto al marchio comunitario 008391202 comprensivo di nome e simbolo, con ogni conseguenza derivante ai sensi e per gli effetti del regolamento comunitario in materia di marchi n. 40/94, come sostituito dal regolamento n. 207/2009

In subordine, attesa la coincidenza per lo meno dell’elemento nominativo presente in entrambi i marchi, nazionale e comunitario, ambedue caratterizzati dalla parola «Justing», si chiede di voler riconoscere il diritto di preesistenza de la parte nominativa del marchio, ovvero del nome «Justing», estendendone gli effetti retroattivi dell’iscrizione comunitaria, con eventuale esclusione solo della parte grafica illustrativa che circonda il nome.

Motivi e principali argomenti

Marco comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l’elemento verbale «Justing» (richiesta di registrazione n. 8 391 203), per dei prodotti e servizi nelle classi 18 e 25, riguardo al quale si richiede la rivendicazione della preesistenza del marchio figurativo nazionale (registrazione italiana n. 1 217 303), contenente anche l’elemento verbale «JUSTING»

Decisione dell’esaminatore: Rigetto della richiesta di rivendicazione della preesistenza del marchio figurativo nazionale, poiché il marchio italiano e il comunitario non sono identici.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Applicazione incorretta dell’articolo 34 del regolamento n. 207/2009, nonché la violazione della Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.


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