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Document 62011TN0082

    Causa T-82/11: Ricorso proposto il 14 febbraio 2011 — Formica/UAMI — Silicalia (CompacTop)

    GU C 113 del 9.4.2011, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 113/16


    Ricorso proposto il 14 febbraio 2011 — Formica/UAMI — Silicalia (CompacTop)

    (Causa T-82/11)

    2011/C 113/32

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Formica, SL (Galdakao, Spagna) (rappresentante: sig. A. Gómez López, abogado)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Silicalia, SL (Valencia, Spagna)

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    Dichiarare la non conformità al regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario della decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 9 dicembre 2010, caso R 1083/2010-1;

    disporre la conseguente concessione della registrazione del marchio comunitario n.o6 524 243 CompacTop, mista, nella classe 20, e

    condannare il convenuto e, eventualmente, la controinteressata, alle spese di procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «CompacTop» per prodotti della classe 20.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Silicalia, SL.

    Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi comunitari e nazionali che contengono gli elementi verbali «COMPACquartz», «COMPACMARMOL&QUARTZ» e «COMPAC MARMOL&QUARTZ», per prodotti e servizi della classi 19, 27, 35, 37 e 39.

    Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sussisterebbe né somiglianza né rischio di confusione fra i marchi in conflitto.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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