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Document 62011TN0082
Case T-82/11: Action brought on 14 February 2011 — Formica v OHIM — Silicalia (CompacTop)
Causa T-82/11: Ricorso proposto il 14 febbraio 2011 — Formica/UAMI — Silicalia (CompacTop)
Causa T-82/11: Ricorso proposto il 14 febbraio 2011 — Formica/UAMI — Silicalia (CompacTop)
GU C 113 del 9.4.2011, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/16 |
Ricorso proposto il 14 febbraio 2011 — Formica/UAMI — Silicalia (CompacTop)
(Causa T-82/11)
2011/C 113/32
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Formica, SL (Galdakao, Spagna) (rappresentante: sig. A. Gómez López, abogado)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Silicalia, SL (Valencia, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Dichiarare la non conformità al regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario della decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 9 dicembre 2010, caso R 1083/2010-1; |
— |
disporre la conseguente concessione della registrazione del marchio comunitario n.o6 524 243 CompacTop, mista, nella classe 20, e |
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condannare il convenuto e, eventualmente, la controinteressata, alle spese di procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «CompacTop» per prodotti della classe 20.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Silicalia, SL.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi comunitari e nazionali che contengono gli elementi verbali «COMPACquartz», «COMPACMARMOL&QUARTZ» e «COMPAC MARMOL&QUARTZ», per prodotti e servizi della classi 19, 27, 35, 37 e 39.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sussisterebbe né somiglianza né rischio di confusione fra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).