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Document 62007TA0117
Cases T-117/07 and T-121/07: Judgment of the General Court of 3 March 2011 — Areva and Others v Commission (Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Market in gas insulated switchgear projects — Decision finding an infringement of Article 81 EC and Article 53 of the EEA Agreement — Rights of the defence — Duty to state the reasons on which the decision is based — Whether answerable for the infringement — Duration of the infringement — Fines — Joint and several liability for payment of a fine — Aggravating circumstances — Role of leader — Mitigating circumstances — Cooperation)
Cause riunite T-117/07 e T-121/07: Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Areva e a./Commissione ( «Concorrenza — Intese — Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas — Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Imputabilità dell’infrazione — Durata dell’infrazione — Ammende — Responsabilità in solido per il pagamento dell’ammenda — Circostanze aggravanti — Ruolo di impresa leader dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione» )
Cause riunite T-117/07 e T-121/07: Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Areva e a./Commissione ( «Concorrenza — Intese — Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas — Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Imputabilità dell’infrazione — Durata dell’infrazione — Ammende — Responsabilità in solido per il pagamento dell’ammenda — Circostanze aggravanti — Ruolo di impresa leader dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione» )
GU C 113 del 9.4.2011, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/10 |
Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Areva e a./Commissione
(Cause riunite T-117/07 e T-121/07) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas - Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Imputabilità dell’infrazione - Durata dell’infrazione - Ammende - Responsabilità in solido per il pagamento dell’ammenda - Circostanze aggravanti - Ruolo di impresa leader dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione)
2011/C 113/20
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Areva, société anonyme (Parigi, Francia); Areva T & D Holding SA (Parigi); Areva T & D SA (Parigi); Areva T & D AG (Oberentfelden, Svizzera) (rappresentanti: A. Schild e J.-M. Cot, avvocati); e Alstom, société anonyme (Levallois-Perret, Francia) (rappresentanti: inizialmente J. Derenne, avvocato, W. Broere, solicitor, A. Müller-Rappard e C. Guirado, avvocati, successivamente J. Derenne e A. Müller-Rappard)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente X. Lewis e F. Arbault, successivamente X. Lewis e infine V. Bottka e N. Von Lingen, agenti)
Oggetto
Ricorso diretto, in via principale, all’annullamento parziale della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 (CE) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas), e, in subordine, alla riduzione dell’ammenda che è stata loro inflitta.
Dispositivo
1) |
Le cause T-117/07 e T-121/07 sono riunite ai fini della sentenza. |
2) |
L’art. 2, lett. b) e c), della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 (CE) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas), è annullato. |
3) |
Per le infrazioni constatate all’art. 1, lett. b)-f), della decisione C(2006) 6762 def. sono inflitte le seguenti ammende:
|
4) |
I ricorsi sono respinti per il resto. |
5) |
Nella causa T-117/07, la Commissione europea sopporterà un decimo delle spese della Areva, della Areva T & D Holding, della Areva T & D SA e della Areva T & D AG e un decimo delle sue proprie spese. La Areva, la Areva T & D Holding, la Areva T & D SA e la Areva T & D AG sopporteranno i nove decimi delle loro proprie spese e i nove decimi di quelle della Commissione. |
6) |
Nella causa T-121/07, la Commissione sopporterà un decimo delle spese della Alstom e un decimo delle sue proprie spese. La Alstom sopporterà i nove decimi delle sue proprie spese e i nove decimi di quelle della Commissione. |