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Document 62007TA0117

    Cause riunite T-117/07 e T-121/07: Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Areva e a./Commissione ( «Concorrenza — Intese — Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas — Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Imputabilità dell’infrazione — Durata dell’infrazione — Ammende — Responsabilità in solido per il pagamento dell’ammenda — Circostanze aggravanti — Ruolo di impresa leader dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione» )

    GU C 113 del 9.4.2011, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 113/10


    Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Areva e a./Commissione

    (Cause riunite T-117/07 e T-121/07) (1)

    (Concorrenza - Intese - Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas - Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Imputabilità dell’infrazione - Durata dell’infrazione - Ammende - Responsabilità in solido per il pagamento dell’ammenda - Circostanze aggravanti - Ruolo di impresa leader dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione)

    2011/C 113/20

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti: Areva, société anonyme (Parigi, Francia); Areva T & D Holding SA (Parigi); Areva T & D SA (Parigi); Areva T & D AG (Oberentfelden, Svizzera) (rappresentanti: A. Schild e J.-M. Cot, avvocati); e Alstom, société anonyme (Levallois-Perret, Francia) (rappresentanti: inizialmente J. Derenne, avvocato, W. Broere, solicitor, A. Müller-Rappard e C. Guirado, avvocati, successivamente J. Derenne e A. Müller-Rappard)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente X. Lewis e F. Arbault, successivamente X. Lewis e infine V. Bottka e N. Von Lingen, agenti)

    Oggetto

    Ricorso diretto, in via principale, all’annullamento parziale della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 (CE) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas), e, in subordine, alla riduzione dell’ammenda che è stata loro inflitta.

    Dispositivo

    1)

    Le cause T-117/07 e T-121/07 sono riunite ai fini della sentenza.

    2)

    L’art. 2, lett. b) e c), della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 (CE) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas), è annullato.

    3)

    Per le infrazioni constatate all’art. 1, lett. b)-f), della decisione C(2006) 6762 def. sono inflitte le seguenti ammende:

    Alstom, société anonyme: EUR 10 327 500;

    Alstom: EUR 48 195 000, in solido con la Areva T & D SA; EUR 20 400 000 dell’importo dovuto dalla Areva T & D SA sono da pagare in solido con la Areva T & D AG, la Areva, société anonyme, e la Areva T & D Holding SA.

    4)

    I ricorsi sono respinti per il resto.

    5)

    Nella causa T-117/07, la Commissione europea sopporterà un decimo delle spese della Areva, della Areva T & D Holding, della Areva T & D SA e della Areva T & D AG e un decimo delle sue proprie spese. La Areva, la Areva T & D Holding, la Areva T & D SA e la Areva T & D AG sopporteranno i nove decimi delle loro proprie spese e i nove decimi di quelle della Commissione.

    6)

    Nella causa T-121/07, la Commissione sopporterà un decimo delle spese della Alstom e un decimo delle sue proprie spese. La Alstom sopporterà i nove decimi delle sue proprie spese e i nove decimi di quelle della Commissione.


    (1)  GU C 140 del 23.6.2007.


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