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Document 62011CN0030

    Causa C-30/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Suceava (Romania) il 17 gennaio 2011 — Adrian Ilaș/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

    GU C 113 del 9.4.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 113/5


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Suceava (Romania) il 17 gennaio 2011 — Adrian Ilaș/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

    (Causa C-30/11)

    2011/C 113/09

    Lingua processuale: il romeno

    Giudice del rinvio

    Tribunal Suceava

    Parti

    Ricorrente: Adrian Ilaș

    Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava — Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’art. 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex art. 90 del Trattato che istituisce la Comunità europea), primo comma, ai sensi del quale nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari, debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di istituire una tassa che presenta le caratteristiche della tassa sull’inquinamento disciplinate dal Decreto d’urgenza n. 50/2008, come successivamente modificato e integrato, tassa imposta all’atto della prima immatricolazione in Romania di autovetture di occasione importate che precedentemente sono state immatricolate in altri Stati membri, tenuto conto che autovetture di occasione immatricolate in Romania non sono state soggette alla stessa tassa nel caso in cui costituiscano oggetto di alcune transazioni e sono immatricolate nuovamente.

    2)

    Se l’art. 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex art. 90 del Trattato che istituisce la Comunità europea), secondo comma, che mira ad eliminare elementi atti a proteggere il mercato nazionale e a violare i principi di concorrenza, vieti l’istituzione di una tassa sull’inquinamento per le autovetture, imposta all’atto della prima immatricolazione in Romania di autovetture di occasione importate, precedentemente immatricolate in altri Stati membri, tenuto conto che con il Decreto d’urgenza n. 218/2008 sono esentate dall’obbligo del versamento della tassa sull’inquinamento «gli autoveicoli M1 con classe di inquinamento Euro 4, aventi cilindrata non superiore a 2 000 cm3, nonché tutti gli autoveicoli N1 con classe di inquinamento Euro 4, immatricolati per la prima volta in Romania o in altri Stati membri dell’Unione europea nel periodo 15 dicembre 2008 — 31 dicembre 2009 inclusi», vale a dire la categoria di autovetture che corrisponde alle caratteristiche tecniche delle autovetture prodotte in Romania, favorendo in tal modo il settore nazionale di produzione di autovetture.


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