This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52011XX0409(03)
Final report of the Hearing Officer — Case COMP/38.866 — Animal feed phosphates
Relazione finale del consigliere-auditore — Caso COMP/38.866 — Fosfati per mangimi animali
Relazione finale del consigliere-auditore — Caso COMP/38.866 — Fosfati per mangimi animali
GU C 111 del 9.4.2011, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 111/13 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Caso COMP/38.866 — Fosfati per mangimi animali
2011/C 111/08
Il caso riguarda un cartello tra sei gruppi di imprese che operano nel settore della produzione di fosfati per mangimi (2). Il cartello è durato complessivamente 35 anni (dal 1969 al 2004) e ha interessato numerosi Stati membri.
Per quanto concerne cinque gruppi di imprese, il progetto di decisione è il risultato della procedura di transazione (3), mentre il sesto gruppo ha deciso di non seguire tale procedura, optando quindi per la procedura ordinaria (il cosiddetto caso «ibrido»). Nell’ambito del presente caso saranno pertanto adottate due decisioni distinte: una comune per le parti della transazione e una per le altre imprese.
Contesto
Nel febbraio 2004, a seguito di una richiesta di immunità presentata da Kemira nel novembre 2003, sono stati effettuati accertamenti a sorpresa. Cinque anni dopo, il 19 febbraio 2009, la Commissione ha avviato formalmente il procedimento e ha invitato le imprese in questione a manifestare per iscritto il loro interesse a partecipare a discussioni in vista di presentare proposte di transazione (4). Tutte le imprese hanno accettato l’invito e sono state quindi avviate discussioni bilaterali di transazione tra la DG Concorrenza e ciascuna delle parti.
A seguito delle discussioni, tutte le imprese, ad eccezione di Timab Industries S.A e della sua controllante, Compagnie Financière et de Participation Roullier (in appresso Timab/CFPR), hanno presentato proposte di transazione. Per quanto riguarda Timab/CFPR, il procedimento è quindi rientrato nuovamente nell’ambito della procedura ordinaria.
Procedura scritta
Comunicazione degli addebiti
Il 23 novembre 2009, la Commissione ha adottato sei comunicazioni degli addebiti, notificate singolarmente a ognuna della parti del procedimento. Secondo le comunicazioni degli addebiti, le imprese Ercros, FMC Foret, Kemira, Tessenderlo, Quimitecnica e Timab/CFPR hanno partecipato, almeno dal 19 marzo 1969 al 10 febbraio 2004, in periodi diversi, a una violazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. La portata geografica del cartello ha interessato, per tutta la sua durata, l’Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, l’Irlanda, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Svezia e l’Ungheria, mentre altri paesi come la Spagna e il Portogallo sono stati coinvolti rispettivamente dal 1992 e dal 1993 (5). Per quanto riguarda Timab/CFPR, l’infrazione contestata è durata dal 16 settembre 1993 al 10 febbraio 2004. L’infrazione è consistita nella ripartizione di una fetta considerevole del mercato dell’UE, realizzata mediante la spartizione di quote di vendita e clienti e il coordinamento delle condizioni di vendita. Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione ha espresso la propria intenzione di adottare una decisione di constatazione dell’infrazione e di irrogare ammende (6).
Accesso al fascicolo
Prima della notifica delle comunicazioni degli addebiti, già nell’ambito delle discussioni di transazione, i gruppi di imprese partecipanti alla procedura di transazione sono stati informati oralmente in merito agli addebiti previsti e hanno avuto accesso agli elementi probatori contenuti nel fascicolo della Commissione. Nelle proposte di transazione, i gruppi hanno confermato che era stata loro sufficientemente accordata la possibilità di esprimere il loro punto di vista e che non intendevano richiedere nuovamente accesso al fascicolo, a condizione che la comunicazione degli addebiti rispecchiasse il contenuto delle loro proposte di transazione.
Dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, le parti del procedimento hanno risposto confermando, in termini inequivocabili, che la comunicazione degli addebiti corrispondeva al contenuto delle loro proposte di transazione e rinnovando il loro impegno a seguire la procedura di transazione.
A seguito del ricevimento della comunicazione degli addebiti, a Timab/CFPR è stato concesso pieno accesso al fascicolo di indagine della Commissione nella forma di un DVD e, presso i locali della Commissione, alle dichiarazioni delle imprese nonché a una versione non riservata delle proposte di transazione presentate dalle altre parti. Inoltre, su sua richiesta, Timab/CFPR ha avuto successivamente accesso, presso i locali della Commissione, alle ammissioni formulate dalle parti in merito alle comunicazioni degli addebiti.
Termine per le risposte
Dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, alle parti del procedimento è stato accordato un termine di due settimane per rispondere, conformemente al punto 26 della comunicazione concernente la transazione. A una della parti interessate, Ercros, è stata concessa, su sua richiesta, una proroga di due giorni per presentare la risposta.
Timab/CFPR disponeva inizialmente di un periodo di quattro settimane per rispondere alla comunicazione degli addebiti. Su sua richiesta, il termine è stato prorogato di ulteriori 5 settimane.
Procedura orale
Audizione
Il 24 febbraio 2010, su richiesta di Timab/CFPR, si è tenuta un’audizione.
Sebbene le parti del procedimento avessero rinunciato al diritto di richiedere un’audizione, il consigliere-auditore responsabile del caso ha deciso, per questioni di trasparenza ed equità, di invitarle ugualmente all’audizione, in quanto imprese coinvolte nel procedimento. Tutti i gruppi di imprese, ad eccezione di Tessenderlo, hanno accettato l’invito e hanno presenziato all’audizione.
Il progetto di decisione
Per quanto concerne le parti della transazione, il progetto di decisione riprende gli addebiti contenuti nella comunicazione degli addebiti e riflette le rispettive proposte di transazione delle parti. Di conseguenza, il progetto di decisione contiene solo gli addebiti rispetto ai quali le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. A tal proposito, si è inoltre preso nota del fatto che le parti hanno confermato in termini inequivocabili, nelle loro proposte di transazione, di aver avuto sufficienti possibilità per esprimere il loro punto di vista e che non hanno deferito nessuna questione procedurale al consigliere-auditore.
Sempre riguardo a Timab/CFPR, il progetto di decisione riprende gli addebiti avanzati nella comunicazione degli addebiti. Tuttavia, in vista delle proposte scritte e orali di Timab/CFPR, la durata dell’infrazione è stata notevolmente ridotta, da circa 25 anni a meno di undici.
Il consigliere-auditore reputa che nel presente caso il diritto ad essere sentiti sia stato rispettato per tutti i partecipanti al procedimento.
Bruxelles, 14 luglio 2010.
Michael ALBERS
(1) A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).
(2) Ercros (Ercros S.A., Ercros Industrial S.A.), FMC Foret (FMC Foret S.A., FMC Chemicals Netherlands B.V., FMC Corporation), Kemira, (Kemira Oyj, Yara Phosphates Oy, Yara Soumi Oy), Tessenderlo Chemie N.V., Quimitécnica (Quimitécnica.com — Cemércio e Industria Quimica S.A., José de Mello SGPS S.A.) e Timab (Timab Industries S.A., Compagnie Financière et de Participation Roullier).
(3) Regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 773/2004 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli (GU L 171 dell’1.7.2008, pag. 3) e comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).
(4) Articolo 10 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(5) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE e/o dell’articolo 53 dell’accordo SEE, l’Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia rientrano nella giurisdizione della Commissione europea a decorrere dal 1o gennaio 1994.
(6) Articolo 7 e articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.