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Document 52011XC0326(07)

Pubblicazione riguardante la Anglo Irish bank ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

GU C 94 del 26.3.2011, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 94/19


Pubblicazione riguardante la Anglo Irish bank ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

2011/C 94/12

High Court of Ireland

IN RELAZIONE ALLA ANGLO IRISH BANK CORPORATION LIMITED E IN RELAZIONE ALLA LEGGE SUGLI ENTI CREDITIZI (STABILIZZAZIONE) DEL 2010

In data 8 febbraio 2011 la High Court of Ireland ha emesso un’ordinanza in cui ai sensi dell’articolo 9 della legge sugli enti creditizi (Stabilizzazione) del 2010 ingiunge, in particolare,

1.

alla Anglo Irish Bank Corporation Limited (Anglo) di adottare, con effetto immediato, specifiche misure per indire un’asta organizzata dalla National Treasury Management Agency rispetto al trasferimento di determinati depositi e beni patrimoniali della Anglo e

2.

alla Anglo di avviare specifiche procedure (e di garantirne l’esecuzione anche da parte delle controllate) ai sensi del «Joint EC Restructuring and Work Out Plan for Anglo and Irish Nationwide Building Society» (piano congiunto della CE per il risanamento e il salvataggio della Anglo e della Irish Nationwide Building Society), inoltrato alla Commissione europea in data 31 gennaio 2011, comprese le modifiche apportate e approvate dalla stessa.

La Corte ha inoltre dichiarato che l’ordinanza è una misura di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001.

Ai sensi dell’articolo 11 della legge sugli enti creditizi (Stabilizzazione) del 2010, è possibile presentare un’istanza di annullamento presso la High Court of Ireland, con sede a Four Courts, Inns Quay, Dublino 7, Irlanda, con una dichiarazione giurata, entro 5 giorni lavorativi dall’emissione dell’ordinanza, alle condizioni ivi indicate.

Ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, della medesima legge, l’ordinanza non può essere impugnata innanzi alla Corte Suprema senza il consenso della High Court.

Si può ottenere copia integrale dell’ordinanza dall’ufficio centrale della High Court con email inviato a listroomhighcourt@courts.ie


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