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Document 52011XC0325(01)

    Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

    GU C 93 del 25.3.2011, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 93/7


    Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

    2011/C 93/06

    Aiuto n.: XA 143/10

    Stato membro: Francia

    Regione: département de l’Ain

    Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: aides en faveur du remplacement des agriculteurs (Ain)

    Base giuridica: articles L 1511-2, L 3231-2 et 3232-1 du code général des collectivités territoriales; délibération du Conseil général de l’Ain.

    Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 35 000 EUR

    Intensità massima di aiuti: 50 %

    Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

    Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

    Obiettivo dell'aiuto: La misura si inserisce nell'ambito dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 relativo agli aiuti per la prestazione di assistenza tecnica nelle aziende agricole.

    Tramite questo dispositivo che favorisce la creazione di servizi sostitutivi, il Consiglio generale desidera rendere interessante la professione di agricoltore, in particolare per i giovani, e anche contribuire a rendere stabile l’occupazione di lavoratori dipendenti in agricoltura.

    Con la ristrutturazione delle aziende agricole, lo sviluppo del lavoro dipendente in agricoltura è divenuto una realtà: nel 2007 si contavano nel dipartimento 1 147 dipendenti permanenti e 10 servizi sostitutivi distinti. Il sostegno a livello di dipartimento ha lo scopo di indurre gli agricoltori a mettere in comune i servizi di sostituzione esistenti per rispondere al fabbisogno tanto a livello geografico quanto per tutte le filiere. Con il coordinamento della Confédération Générale de l’Agriculture, sarà condotta in tal senso una iniziativa intesa a istituire un polo di occupazione e un gruppo dipartimentale di datori di lavoro. Questa iniziativa dovrebbe associare la FDCUMA e i sindacati professionali che già dispongono di servizi sostitutivi.

    Gli aiuti a livello di dipartimento saranno concessi alle seguenti condizioni:

    gli aiuti sono determinati in base ai costi effettivi occasionati dalla sostituzione dell'agricoltore, del suo socio o partner o del lavoratore agricolo a causa di malattia o ferie,

    gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi sovvenzionati, quindi non comportano pagamenti diretti ai produttori,

    tutti gli agricoltori ammissibili del dipartimento possono accedere agli aiuti (al richiedente non è imposto alcun obbligo di appartenenza ad associazioni o ad altre organizzazioni),

    ogni eventuale contributo ai costi amministrativi dell'associazione o dell'organizzazione deve essere limitato alle spese relative al servizio di sostituzione.

    Inoltre, gli aiuti in questione sono riservati:

    alle aziende le cui dimensioni non superano quelle delle PMI in base al diritto dell'Unione europea, definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008,

    alle aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli,

    alle aziende che non siano imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 1.10.2004).

    Settore economico: Tutte le aziende agricole dell’Ain che costituiscono delle PMI.

    Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

    Monsieur le président du Conseil général de l’Ain

    Direction de l’aménagement du territoire et de l’économie

    45 avenue Alsace-Lorraine

    01000 Bourg en Bresse

    FRANCE

    Sito web: http://www.ain.fr/jcms/int_81440/texte-du-regime-g-ain-bue-remplacem-modif-flc

    Altre informazioni: —

    Aiuto n.: XA 144/10

    Stato membro: Francia

    Regione: département de l'Ain

    Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: aides en appui technique aux coopératives d’utilisation de matériels en commun (CUMA) (Ain).

    Base giuridica: articles L. 1511-2, L. 3231-2 et 3232-1 du code général des collectivités territoriales, délibération du Conseil général de l’Ain.

    Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 5 000 EUR

    Intensità massima di aiuti: 50 %

    Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

    Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

    Obiettivo dell'aiuto: La misura rientra nell'ambito dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 relativo agli aiuti sotto forma di assistenza tecnica a favore delle aziende agricole.

    Il programma in oggetto consiste esclusivamente nel finanziare una parte dell'azione di sostegno tecnico e di consulenza che il Dipartimento intende intraprendere presso 206 cooperative CUMA (cooperative per l'utilizzo in comune di materiale agricolo) dell'Ain ai fini di una miglior gestione delle aziende ad esse aderenti.

    Il ricorso ad un utilizzo più razionale del materiale agricolo, se non addirittura la condivisione delle risorse umane rappresentano, in un contesto difficile quale quello agricolo, soluzioni adeguate che permettono alle aziende di gestire opportunamente i loro investimenti in beni materiali e di razionalizzarne l'uso.

    Il sostegno tecnico e l'azione di consulenza riguarderanno:

    un sostegno giuridico e tecnico, ad esempio per l'adeguamento degli statuti delle CUMA,

    un sostegno tecnico riguardante il materiale, ad esempio consulenze sull'opportunità dal punto di vista tecnico dell'uso del sistema GPS in agricoltura, dell'acquisto di nuovi trattori, della transizione verso tecniche colturali semplificate o di semina diretta, ovvero dell'introduzione di metodi di polverizzazione ecologicamente compatibili, ecc.,

    riflessioni tematiche quali la condivisione delle attività di raccolta, laddove l'attività dei membri della CUMA vi si presti in modo particolare, l'organizzazione di azioni di formazione destinate agli amministratori o ai dipendenti delle CUMA.

    A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esenzione nel settore agricolo, gli aiuti saranno erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comporteranno pagamenti a favore delle CUMA.

    Per quanto riguarda le azioni di formazione, saranno ammissibili:

    le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione,

    le spese di viaggio dei partecipanti.

    Quanto ai servizi di consulenza, le spese ammissibili consisteranno nei relativi onorari. Nessun aiuto verrà destinato ad azioni di consulenza di natura continuativa o periodica o a normali spese di gestione.

    Gli aiuti proposti saranno riservati:

    alle aziende le cui dimensioni non superino quelle delle PMI di diritto europeo, quali definite dall'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008,

    alle aziende operanti nel settore della produzione agricola primaria,

    alle aziende che non siano imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 1.10.2004).

    Settore economico: Tutte le CUMA del Dipartimento

    Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

    Monsieur le président du Conseil général de l'Ain

    Direction de l'aménagement du territoire et de l'économie

    45 avenue Alsace-Lorraine

    01000 Bourg en Bresse

    FRANCE

    Sito web: http://www.ain.fr/upload/docs/application/msword/2010-07/g_ain_bue_cuma.doc

    Altre informazioni: —

    Aiuto n.: XA 156/10

    Stato membro: Francia

    Regione: département de la Moselle

    Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: aides aux investissements pour le développement de l’utilisation des énergies renouvelables, des bioénergies et des économies d'énergies dans le secteur agricole.

    Base giuridica: Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales.

    Projet de délibération du Conseil général de la Moselle.

    Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo massimo pari a 270 000 EUR, in base alle esigenze e in funzione dei mezzi finanziari disponibili.

    Intensità massima di aiuti: L'importo dell'aiuto non dovrà superare l'intensità massima degli aiuti autorizzati, vale a dire il 40 % nelle regioni non svantaggiate e il 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate (maggiorata del 10 % per i giovani agricoltori).

    Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione e compatibilmente con le risorse disponibili.

    Durata del regime o dell'aiuto individuale: Tre anni a decorrere dall'avviso di ricevimento della Commissione (compatibilmente con le risorse disponibili).

    Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto in oggetto rientra nell'ambito dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006, ed è conforme a tutte le norme in esso contenute.

    L'obiettivo consiste nel sostituire le fonti energetiche non rinnovabili con sistemi di produzione di energie rinnovabili e di bioenergie e sviluppare l'efficienza energetica delle aziende agricole allo scopo di garantire il normale funzionamento dell'azienda, limitando nel contempo la produzione di gas ad effetto serra, senza vendita dell'energia prodotta. L'energia così prodotta sarà utilizzata dalle aziende per la loro produzione agricola.

    Sono ammissibili gli investimenti menzionati in appresso, utili al miglioramento della qualità e alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente naturale.

    Progetti esemplari che presentano un bilancio ambientale positivo e che contribuiscono significativamente alla lotta contro i gas ad effetto serra (importo massimo dell'aiuto: 20 000 EUR).

    a)

    dispositivo per il recupero del calore da collocare sulle vasche da latte per la produzione di acqua calda ad uso sanitario;

    b)

    pre-refrigeratore per latte;

    c)

    pompa a vuoto per mungitrici automatiche e relative apparecchiature destinate al risparmio energetico.

    a)

    «aria-terra» o «pozzo canadese»;

    b)

    «aria-aria» o VMC «doppio flusso».

    Le opere edificatorie realizzate in proprio non costituiscono un investimento ammissibile. I lavori possono essere comunque realizzati dal richiedente, ma in tal caso, nel calcolare la base dell'aiuto, si terrà conto solamente dei costi dei materiali e delle attrezzature.

    Gli aiuti saranno inoltre riservati:

    alle aziende le cui dimensioni non superino quelle delle PMI quali definite dal diritto dell'Unione europea (cfr. allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, GU L 214 del 9.8.2008);

    alle aziende operanti nel settore della produzione agricola primaria;

    alle aziende che non siano imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 1.10.2004).

    Settore economico: Tutte le aziende agricole operanti nel Dipartimento della Mosella.

    Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

    Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

    Direction de l'environnement et de l'aménagement du territoire

    Division de l'environnement et de l'espace rural (SAEN)

    Hôtel du département

    1 rue du Pont Moreau

    BP 11096

    57036 Metz Cedex 1

    FRANCE

    Sito web: http://www.cg57.fr/SiteCollectionDocuments/LaMoselleEtVous/Agriculture/FichesUE/developpement_utilisation_energies_renouvelables.pdf

    Altre informazioni: L'importo dell'aiuto sarà eventualmente ridotto fino a concorrenza della partecipazione degli altri finanziatori pubblici.

    Gli aiuti saranno riservati alle aziende che non hanno beneficiato di aiuti analoghi nei cinque anni precedenti, salvo quelle che hanno già liquidato pratiche precedenti.

    Aiuto n.: XA 168/10

    Stato membro: Francia

    Regione: département des Hautes-Pyrénées

    Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: aides du département des Hautes-Pyrénées en faveur de la lutte contre les maladies des animaux.

    Base giuridica: Articles L 1511 et suivants du code général des collectivités territoriales.

    Délibération du Conseil général des Hautes-Pyrénées.

    Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 142 000 EUR.

    Intensità massima di aiuti: 100 %, entro i massimali stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

    Data di applicazione: a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

    Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31 dicembre 2013.

    Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è concesso a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione. Si prefigge l'obiettivo di rafforzare la tutela della salute pubblica attraverso il miglioramento della qualità sanitaria del bestiame, coerentemente con le missioni di sorveglianza epidemiologica e i piani di profilassi animale istituiti dallo Stato francese.

    Infatti nel dipartimento degli Alti Pirenei, caratterizzato da un territorio montuoso, la pratica della transumanza estiva del bestiame richiede una protezione sanitaria adeguata del patrimonio zootecnico. A tal fine il Conseil général dipartimentale si farà parzialmente carico delle spese seguenti:

    i prelievi e le analisi nell'ambito dello screening della brucellosi nei bovini e negli ovicaprini e della leucosi bovina, con particolare attenzione per il bestiame transumante (dal 10 al 50 % delle spese per gli interventi e le analisi),

    le analisi nell'ambito dello screening della rinotracheite infettiva dei bovini (IBR) in caso di introduzione di animali (100 % delle spese di analisi),

    la genotipizzazione dei montoni in relazione all'encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST) o scrapie per eliminare gli animali sensibili (100 % delle spese di genotipizzazione),

    gli interventi di vaccinazione contro l'influenza equina per gli animali che partecipano a manifestazioni (100 % delle spese per l'intervento veterinario).

    Tali interventi saranno strettamente limitati alle zoonosi contemplate dalla decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (che ha sostituito la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990).

    Non saranno erogati aiuti diretti agli allevatori, che usufruiranno invece dei suddetti servizi, sovvenzionati dal Conseil général ed erogati dai veterinari, dai laboratori di analisi e dall'Associazione di protezione sanitaria.

    Dall'importo massimo delle spese ammissibili agli aiuti dovranno essere sottratti:

    gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi, e

    i costi non sostenuti a causa delle epizoozie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

    Gli aiuti saranno riservati:

    alle aziende le cui dimensioni non superino quelle delle PMI quali definite dal diritto dell'Unione europea [cfr. allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 — GU L 214 del 9.8.2008],

    alle imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria,

    alle imprese che non siano imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 1.10.2004).

    Settore economico: allevamento di bovini, ovini, caprini ed equini.

    Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

    Conseil général des Hautes-Pyrénées

    6 rue Gaston Manent

    65000 Tarbes

    FRANCE

    Sito web: CG65 — Aides agricoles

    Altre informazioni: —

    Aiuto n.: SA.32128 (2010/XA)

    Stato membro: Repubblica federale di Germania

    Regione: Brandenburgo

    Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Gewährung von Beihilfen und sonstigen Leistungen durch die Tierseuchenkasse des Landes Brandenburg nach Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006

    Base giuridica: § 71 Tierseuchengesetz der Bundesrepublik Deutschland

    § 8 des Gesetz zur Ausführung des Tierseuchengesetzes des Landes Brandenburg (AGTierSGBbg)

    Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz zur Gewährung von Beihilfen für Maßnahmen zur Tierseuchenverhütung und -bekämpfung sowie zur Verbesserung der Tiergesundheit

    Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Aiuti complessivi annui di 4,2 milioni di EUR. Detto importo è finanziato tramite le risorse del Land e i contributi degli allevatori alla Tierseuchenkasse come imposta parafiscale ai sensi della decisione di autorizzazione della Commissione NN 23/97 del 31 ottobre 2000.

    Intensità massima di aiuti: Fino al 100 %

    Data di applicazione: A decorrere dal 1o gennaio 2011

    Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

    Obiettivo dell'aiuto: Articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006:

    aiuti per la lotta contro le epizoozie,

    aiuti che costituiscono un indennizzo per le perdite di animali dovute a malattie infettive,

    aiuti a copertura di prestazioni per misure di prevenzione, individuazione e eradicazione di epizoozie,

    aiuti destinati a compensare i costi delle analisi di laboratorio per la diagnosi delle malattie degli animali.

    Settore economico: Agricoltura, allevamento.

    Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

    Landesamt für Umwelt

    Gesundheit und Verbraucherschutz

    Tierseuchenkasse Brandenburg

    Groß Gaglow

    Am Seegraben 18

    03051 Cottbus

    DEUTSCHLAND

    E-mail: info@tsk-BB.de

    Sito web:

    Tierseuchengesetz

    http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl104s1260.pdf

    Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz des Landes Brandenburg (AGTierSGBbg)

    http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c.23595.de

    Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz zur Gewährung von Beihilfen für Maßnahmen zur Tierseuchenverhütung und -bekämpfung sowie zur Verbesserung der Tiergesundheit (Veröffentlichung im Amtsblatt des Landes Brandenburg)

    http://www.mugv.brandenburg.de/v/lbsvet/TEILA/A1_2_2_1.PDF

    Altre informazioni: —


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