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Document 32011D0318(01)

    Decisione della Commissione, del 17 marzo 2011 , che conferisce alla Repubblica di Croazia la gestione degli aiuti a titolo della componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione per le misure preadesione 301 e 302 nel periodo precedente all'adesione

    GU C 85 del 18.3.2011, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    18.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 85/4


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 marzo 2011

    che conferisce alla Repubblica di Croazia la gestione degli aiuti a titolo della componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione per le misure preadesione 301 e 302 nel periodo precedente all'adesione

    2011/C 85/04

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2), in particolare l'articolo 14,

    visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, (in appresso «il regolamento finanziario») (3), in particolare l'articolo 53 quater e l'articolo 56, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in appresso «le modalità d'esecuzione«) (4), in particolare l'articolo 35,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1085/2006 stabilisce gli obiettivi e i principi fondamentali per l'assistenza preadesione ai paesi candidati effettivi e potenziali per il periodo dal 2007 al 2013 e ne assegna l'attuazione alla Commissione.

    (2)

    Gli articoli 11, 12, 13, 14, 18 e 186 del regolamento (CE) n. 718/2007 autorizzano la Commissione a conferire ai paesi beneficiari i poteri di gestione e definiscono le condizioni per tale conferimento per quanto riguarda la componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione.

    (3)

    A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/2007, la Commissione e il paese beneficiario concludono un accordo quadro al fine di definire e concordare le regole della cooperazione riguardante l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore del paese beneficiario. Ove opportuno, l'accordo quadro può essere integrato da un accordo settoriale, o da accordi settoriali, contenenti le disposizioni specifiche relative alle singole componenti.

    (4)

    Per il conferimento dei poteri di gestione al paese beneficiario occorre che siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 53 quater e dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dall'articolo 35 delle modalità d'esecuzione.

    (5)

    Il 17 dicembre 2007 tra il governo della Repubblica di Croazia e la Commissione dell'Unione europea è stato concluso un accordo quadro sulle regole della cooperazione relativa all'assistenza finanziaria comunitaria a favore della Repubblica di Croazia nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA).

    (6)

    Il programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale della Repubblica di Croazia nell'ambito dell'IPA (in appresso «programma IPARD»), approvato con decisione C(2008) 690 della Commissione, del 25 febbraio 2008, in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio e all'articolo 184 del regolamento (CE) n. 718/2007, conteneva un piano per i contributi annuali dell'Unione nonché l'accordo di finanziamento.

    (7)

    L'accordo settoriale concluso il 12 gennaio 2009 tra la Commissione europea, in nome e per conto dell'Unione europea, e il governo della Repubblica di Croazia, per conto della Repubblica di Croazia, integra le disposizioni dell'accordo quadro, introducendo le disposizioni specifiche per l'attuazione e l'esecuzione del programma IPARD per l'agricoltura e lo sviluppo rurale della Repubblica di Croazia a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA).

    (8)

    Il programma IPARD è stato modificato da ultimo il 26 novembre 2010 dalla decisione C(2010) 8462 della Commissione.

    (9)

    In base all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, il paese beneficiario designa le autorità e gli organismi responsabili dell'esecuzione del programma IPARD, ossia il funzionario accreditante competente, l'ordinatore nazionale, il fondo nazionale, l'autorità di gestione, l'agenzia IPARD e l'autorità di audit.

    (10)

    Il governo croato ha designato come fondo nazionale il Settore del fondo nazionale, un'entità organizzativa della Tesoreria di Stato all'interno del ministero delle Finanze, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell'allegato I dell'accordo settoriale.

    (11)

    Il governo croato ha designato come agenzia IPARD l'organismo pagatore per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell'allegato I dell'accordo settoriale.

    (12)

    Il governo croato ha designato come autorità di gestione la Direzione per lo sviluppo rurale, autorità per la gestione del programma Sapard/IPARD, all'interno del ministero dell'Agricoltura, della pesca e dello sviluppo rurale, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell'allegato I dell'accordo settoriale.

    (13)

    Il funzionario accreditante competente ha comunicato alla Commissione europea, il 12 novembre 2008, l'accreditamento dell'ordinatore nazionale e del fondo nazionale in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007.

    (14)

    L'ordinatore nazionale ha comunicato alla Commissione europea il 12 novembre 2008 l'accreditamento della struttura operativa preposta alla gestione e all'attuazione della componente V «sviluppo rurale» dell'IPA per le misure 101, 103 e 301 in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007. Il 6 maggio 2010 l'ordinatore nazionale ha deciso di adottare un Addendum alla decisione sull'accreditamento nazionale per la misura IPARD 301.

    (15)

    Il 28 maggio 2010 l'ordinatore nazionale ha comunicato alla Commissione europea l'accreditamento della struttura operativa preposta alla gestione e all'attuazione della componente V «sviluppo rurale» dell'IPA — Sviluppo rurale per la sottomisura 202/1 «Acquisizione di competenze», e per le misure 302 «Diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali» e 501 «Assistenza tecnica», in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007.

    (16)

    Il 21 dicembre 2010 l'ordinatore nazionale ha comunicato alla Commissione europea la revoca del riconoscimento della Struttura operativa incaricata della gestione e dell'attuazione della componente V «sviluppo rurale» dell'IPA per la sottomisura 201/1.

    (17)

    Il 16 marzo 2009 le autorità croate hanno fornito alla Commissione l'elenco delle spese ammissibili per le misure 101, 103 e 301, in conformità all'articolo 32, paragrafo 3, dell'accordo settoriale. La Commissione ha approvato l'elenco l'8 aprile 2009.

    (18)

    Il 29 ottobre 2010 le autorità croate hanno fornito alla Commissione l'ultimo elenco modificato delle spese ammissibili per la misura 302, in conformità all'articolo 32, paragrafo 3, dell'accordo settoriale. La Commissione ha approvato l'elenco il 10 novembre 2010.

    (19)

    Il 24 novembre 2009 le autorità croate hanno fornito alla Commissione l'elenco delle spese ammissibili per la misura 501 in conformità all'articolo 32, paragrafo 3, dell'accordo settoriale. La Commissione ha approvato l'elenco il 29 marzo 2010.

    (20)

    L'organismo pagatore per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, che funge da agenzia IPARD, e la Direzione per lo sviluppo rurale, che funge da autorità per la gestione del programma Sapard/IPARD, saranno incaricati di attuare le tre misure seguenti accreditate dall'ordinatore nazionale: 301 «Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali», 302 «Diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali» e 501 «Assistenza tecnica» come definito nel programma; oltre alle due misure la cui gestione era stata conferita nel 2009 sulle sette previste nel programma IPARD.

    (21)

    Per tenere conto di quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo quadro, le spese in conformità della presente decisione sono ammesse a beneficiare del cofinanziamento da parte dell'Unione solo se non sono pagate prima della data della decisione sul conferimento dei poteri di gestione, ad eccezione della misura 501 «Assistenza tecnica» di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo quadro e delle spese generali di cui all'articolo 172, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 718/2007. Le spese sono ammissibili se effettuate secondo i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare i principi di economia e efficienza dei costi.

    (22)

    Il regolamento (CE) n. 718/2007 prevede all'articolo 18, paragrafo 2, la possibilità di derogare all'obbligo di effettuare i controlli ex ante a condizione che si esamini caso per caso l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, e stabilisce norme particolareggiate per eseguire detto esame.

    (23)

    In applicazione degli articoli 14 e 18 del regolamento (CE) n. 718/2007, sono stati esaminati gli accreditamenti di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento stesso e sono state controllate, anche mediante verifiche sul posto, le procedure e le strutture delle autorità e degli organismi interessati, indicate nella domanda presentata dall'ordinatore nazionale.

    (24)

    Le verifiche condotte dalla Commissione per la misura 301 «Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali» e per la misura 302 «Diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali» si basano su un sistema che è già predisposto, ma non ancora operativo per tutti gli elementi che servono allo scopo.

    (25)

    Sebbene l'autorità di audit non sia direttamente oggetto della presente decisione, mediante verifiche sul posto ne è stato valutato il livello di preparazione a fungere da organismo di audit funzionalmente indipendente alla data di presentazione alla Commissione del fascicolo di accreditamento per il conferimento dei poteri di gestione.

    (26)

    Il rispetto da parte della Croazia delle condizioni previste dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 718/2007 è stato valutato per mezzo di verifiche sul posto.

    (27)

    Dalla valutazione è risultato che la Croazia rispetta le suddette condizioni per le misure 301 e 302. Tuttavia, l'organismo pagatore per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, che funge da agenzia IPARD, non ha ancora applicato debitamente i criteri di accreditamento per le funzioni che è tenuta a svolgere nell'ambito dell'attuazione della misura 501.

    (28)

    È pertanto opportuno rinunciare a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 718/2007 all'approvazione ex ante prevista dall'articolo 165 del regolamento finanziario e conferire all'ordinatore nazionale, al fondo nazionale, all'agenzia IPARD e all'autorità di gestione i poteri di gestione in forma decentrata per le misure 301 e 302 del programma per la Croazia,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1.   La gestione dell'assistenza fornita nell'ambito della componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione (IPA) è conferita agli organismi interessati alle condizioni stabilite nella presente decisione.

    2.   A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 718/2007, per la misura 301 «Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali» e per la misura 302 «Diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali», si rinuncia ai controlli ex-ante, da parte della Commissione, delle funzioni di gestione, pagamento e attuazione svolte dalla Repubblica di Croazia.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica con riferimento alle seguenti strutture, autorità e organismi designati dalla Repubblica di Croazia per la gestione delle misure 301 e 302 del programma previsto a titolo della componente V dell'IPA:

    a)

    ordinatore nazionale;

    b)

    fondo nazionale;

    c)

    struttura operativa per la componente V dell'IPA:

    autorità di gestione,

    agenzia IPARD.

    Articolo 3

    1.   I poteri di gestione sono conferiti alle strutture, agli organismi e alle autorità indicati nell'articolo 2 della presente decisione.

    2.   Le autorità nazionali svolgono ulteriori verifiche in relazione alle strutture, agli organismi e alle autorità di cui all'articolo 2 della presente decisione, per accertarsi che i sistemi di gestione e controllo funzionino in modo soddisfacente. Le verifiche si effettuano prima che sia presentata la prima dichiarazione di spesa con cui è richiesto il rimborso relativo alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 4

    1.   Le spese pagate prima della data della presente decisione non sono in alcun caso ammissibili, a eccezione delle spese generali di cui all'articolo 172, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 718/2007.

    2.   Le spese sono ammissibili se effettuate secondo i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare i principi di economia e efficienza dei costi.

    Articolo 5

    1.   Fatte salve eventuali decisioni di concessione di contributi a singoli beneficiari nell'ambito del programma IPARD, per la misura 301 si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla Croazia con lettera n. «Class: NP 018-04/09-01/106, rif. numero: 525-12-3-0472/09-2» del 16 marzo 2009, protocollata alla Commissione il 26 marzo 2009 con il n. 8151.

    2.   Fatte salve eventuali decisioni di concessione di contributi a singoli beneficiari nell'ambito del programma IPARD, per la misura 302 si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla Croazia con lettera n. «Class: NP 011-02/09-01/72, rif. numero: 525-12-3-0473/10-30» del 19 ottobre 2010, protocollata alla Commissione il 29 ottobre 2010 con il n. 761752.

    Articolo 6

    1.   La Commissione controlla l'adempimento degli obblighi per il conferimento dei poteri di gestione di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 718/2007.

    2.   La Commissione, qualora ritenga, in qualsiasi momento durante l'attuazione della presente decisione, che la Repubblica di Croazia non rispetti più gli obblighi prescritti dalla stessa, può decidere di sospendere o revocare il conferimento dei poteri di gestione, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 718/2007.

    3.   Come previsto all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione la repubblica di Croazia garantisce:

    lo svolgimento di indagini e un efficace trattamento dei casi sospetti di frode e irregolarità; garantisce inoltre il funzionamento di un meccanismo di controllo e di informazione equivalente a quello citato nel regolamento (CE) n. 1828/2006,

    l'attuazione di misure di prevenzione delle frodi da parte dei propri organismi nazionali. Le misure di prevenzione delle frodi adottate sono comunicate anche alla Commissione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2011.

    Per la Commissione

    Dacian CIOLOŞ

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

    (2)  GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.

    (3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


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