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Document 62010TN0521
Case T-521/10: Action brought on 9 November 2010 — Confortel Gestión v OHIM — Homargrup (CONFORTEL AQUA 4)
Causa T-521/10: Ricorso proposto il 9 novembre 2010 — Confortel Gestión/UAMI — Homargrup (CONFORTEL AQUA 4)
Causa T-521/10: Ricorso proposto il 9 novembre 2010 — Confortel Gestión/UAMI — Homargrup (CONFORTEL AQUA 4)
GU C 30 del 29.1.2011, p. 41–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/41 |
Ricorso proposto il 9 novembre 2010 — Confortel Gestión/UAMI — Homargrup (CONFORTEL AQUA 4)
(Causa T-521/10)
()
2011/C 30/74
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Confortel Gestión, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: sig. I. Valdelomar Serrano)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Homargrup, SA (Sta Susana, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 5 agosto 2010, relativa al procedimento R 1359/2009-2, e, di conseguenza, la registrazione del marchio comunitario n. 5 276 951«CONFORTEL Aqua 4» in tutte le classi richieste, e |
— |
Condannare il convenuto a tutte le spese dei procedimenti. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «CONFORTEL Aqua 4» per servizi delle classi 41, 43 e 44.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Homargrup, SA.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchi comunitari denominativo e figurativo «AQUA» e «A AQUA HOTEL» e marchi spagnoli denominativi e figurativo «AQUAMARINA», «AQUATEL» e «AQUAMAR» per servizi della classe 42.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento del ricorso.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sussiste rischio di confusione fra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).