This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62010CN0546
Case C-546/10 P: Appeal brought on 23 November 2010 by Hans-Peter Wilfer against the judgment of the General Court (Fourth Chamber) delivered on 8 September 2010 in Case T-458/08 Wilfer v Office for Harmonization in the Internal Market (Trade marks and Designs)
Causa C-546/10 P: Impugnazione proposta il 23 novembre 2010 da Hans-Peter Wilfer avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 settembre 2010 , causa T-458/08, Wilfer/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Causa C-546/10 P: Impugnazione proposta il 23 novembre 2010 da Hans-Peter Wilfer avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 settembre 2010 , causa T-458/08, Wilfer/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
GU C 30 del 29.1.2011, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/25 |
Impugnazione proposta il 23 novembre 2010 da Hans-Peter Wilfer avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 settembre 2010, causa T-458/08, Wilfer/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-546/10 P)
()
2011/C 30/42
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hans-Peter Wilfer (rappresentante: avv. W. Prinz)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare interamente la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 settembre 2010, causa T-458/08, |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale con cui è stato respinto il ricorso presentato dal ricorrente avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 25 luglio 2008, recante rigetto della sua domanda di registrazione del marchio figurativo raffigurante la paletta di una chitarra, di colore argento, grigio e marrone.
A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce quattro motivi.
Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione i documenti che erano stati inizialmente allegati al ricorso. Il ricorrente afferma che si trattava soltanto di integrazioni degli argomenti precedentemente dedotti e che pertanto avrebbero dovuto essere oggetto di esame.
Il Tribunale avrebbe violato l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, per non aver preso in considerazione il fatto che, per i marchi tridimensionali relativi alla forma del prodotto, si deve tracciare una distinzione tra, da un lato, i prodotti di consumo generale e, dall’altro, prodotti specializzati. I prodotti specializzati sono caratterizzati dal fatto che essi, secondo opinione generalmente condivisa del pubblico di riferimento, presentano determinate parti destinate a indicarne l’origine. Di conseguenza, a tale riguardo non potrebbero essere dedotti particolari requisiti relativi alla dimostrazione del carattere distintivo. In tale contesto, per siffatte parti di prodotti sarebbe già sufficiente un minimo di carattere distintivo. Inoltre, la questione del carattere distintivo non sarebbe stata affrontata alla luce della prassi comune che vuole che sia da sempre noto al pubblico di riferimento (musicisti professionisti e dilettanti) che, strumenti a corda, inclusi i violini, come uno Stradivari, si caratterizzano per una particolare forma della paletta. Il Tribunale non avrebbe inoltre preso in considerazione il fatto che, per il marchio figurativo che riproduce soltanto la parte di un prodotto, abitualmente utilizzata per designare tale prodotto, come una paletta di chitarra, è già sufficiente un minimo di carattere distintivo.
Il Tribunale avrebbe violato il principio dell’esame d’ufficio dei fatti di cui all’art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94, in quanto, con riferimento alla questione del modo in cui una paletta possa indicare l’origine di una chitarra, avrebbe trascurato il rapporto regola-eccezione.
Infine, il Tribunale avrebbe anche violato il principio della parità di trattamento, in quanto non avrebbe preso in considerazione l’esistenza di altri marchi comunitari e nazionali che, come il marchio in esame, si limitano a raffigurare la paletta di una chitarra.