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Document 52009AP0107(01)

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Svezia/Volvo; Austria/Steiermark; Paesi Bassi/Heijmans Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2009)0602 – C7-0254/2009 – 2009/2183(BUD))
ALLEGATO

GU C 286E del 22.10.2010, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 286/47


Mercoledì 16 dicembre 2009
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Svezia/Volvo; Austria/Steiermark; Paesi Bassi/Heijmans

P7_TA(2009)0107

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2009)0602 – C7-0254/2009 – 2009/2183(BUD))

2010/C 286 E/11

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0602 – C7-0254/2009),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0079/2009),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione adottata nella riunione di conciliazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 in vista dell'assunzione delle decisioni relative alla mobilitazione del Fondo,

C.

considerando che la Svezia, l'Austria e i Paesi Bassi hanno preentato una richiesta di assistenza finanziaria per far fronte ai licenziamenti per esubero nel settore automobilistico, nel caso di Svezia (3) e Austria (4), e in un'azienda del settore dell'edilizia, la Heijmans N.V, nel caso dei Paesi Bassi (5),

D.

considerando che le richieste di assistenza presentate soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del Fondo, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo, ai lavoratori che sono stati licenziati a seguito della globalizzazione;

3.

sottolinea che la possibilità di raggruppare in lotti le proposte di decisione riguardanti la mobilitazione del regolamento FEG, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento FEG, mette a rischio il diritto dell'autorità di bilancio di esaminare ogni richiesta sulla base dei meriti propri di ciascuna e può, di conseguenza, penalizzarne alcune;

4.

sottolinea che l'Unione europea dovrebbe avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per far fronte alle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale; rileva a tale riguardo, che il FEG può svolgere un ruolo essenziale nella reintegrazione dei lavoratori licenziati nel mercato del lavoro;

5.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il FEG sostenga la reintegrazione nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'aiuto del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure di ristrutturazione di imprese o settori;

6.

ricorda alla Commissione, nel quadro della mobilitazione del FEG, di non effettuare sistematicamente storni di stanziamenti di pagamento dal Fondo sociale europeo, in quanto il FEG è stato creato come uno strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze propri;

7.

ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere misurati nel contesto della valutazione generale dei programmi e dei vari altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito del riesame del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

9.

invita la Commissione a presentare d'ora in poi, per ogni singola richiesta, una proposta distinta di autorizzazione di mobilitazione del FEG;

10.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di disporre la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  EGF/2009/007 SE/Volvo.

(4)  EGF/2009/009 AT/Steiermark.

(5)  EGF/2009/011 NL/Heijmans N.V.


Mercoledì 16 dicembre 2009
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L'ambito di applicazione del FEG è stato esteso per includere le richieste presentate a partire dal 1o maggio 2009 al fine di includere il sostegno per i lavoratori in esubero a seguito della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobiltare il FEG nei limiti dell'importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 5 giugno 2009 la Svezia ha presentato una richiesta di mobilitazione del FEG relativamente a licenziamenti nel settore automobilistico. Essendo la richiesta conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 9 839 674 EUR.

(5)

Il 9 luglio 2009 l'Austria ha presentato una richiesta di mobilitazione del FEG relativamente a licenziamenti nel settore automobilistico. Essendo la richiesta conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 5 705 635 EUR.

(6)

Il 4 agosto 2009 i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta di mobilitazione del FEG relativamente a licenziamenti nel settore dell'edilizia. Essendo la richiesta conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 386 114 EUR.

(7)

Pertanto si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alle richieste presentate dalla Svezia, dall'Austria e dai Paesi Bassi,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio finanziario 2009, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato in modo da fornire l'importo di 15 931 423 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


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