EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Document 32010D1007(01)

Decisione della Commissione, del 6 ottobre 2010 , che istituisce il gruppo di esperti sullo sviluppo della missione da affidare ai sistemi europei di navigazione satellitare, denominato «Gruppo consultivo sullo sviluppo della missione» ( Mission Evolution Advisory Group ) Testo rilevante ai fini del SEE

GU C 271 del 7.10.2010, blz. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Juridische status van het document Niet meer van kracht, Datum einde geldigheid: 31/12/2014

7.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 271/2


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2010

che istituisce il gruppo di esperti sullo sviluppo della missione da affidare ai sistemi europei di navigazione satellitare, denominato «Gruppo consultivo sullo sviluppo della missione» (Mission Evolution Advisory Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 271/02

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Servizio geostazionario europeo di copertura della navigazione (European Geostationary Navigation Overlay Service — EGNOS) e i programmi Galileo sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (1). Il regolamento (CE) n. 683/2008, articolo 1, paragrafo 1, precisa che tali programmi comprendono tutte le attività necessarie per definire, sviluppare, validare, costruire, rendere operativi, aggiornare e migliorare il sistema EGNOS e il sistema realizzato nell’ambito del programma Galileo.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 683/2008, articolo 12, paragrafo 2, la Commissione è responsabile della gestione dei suddetti programmi. La gestione dei programmi comprende l’aggiornamento e il miglioramento dei sistemi, ottenuti perfezionando i profili della missione e introducendo nei sistemi opportune modifiche.

(3)

Obiettivo dei due sistemi è fornire agli utenti un servizio di posizionamento, di navigazione e di misurazione del tempo, aggiornato alle più recenti tecnologie come specificato dai requisiti delle missioni di Galileo e di EGNOS. All’atto dell’affinamento della missione dei due sistemi occorre tenere nella massima considerazione i pareri delle associazioni di utenti dei sistemi di navigazione satellitari e di altre parti interessate, appartenenti a Stati membri, a paesi terzi o a organismi internazionali.

(4)

È perciò necessario istituire un gruppo di esperti capace di fornire alla Commissione un parere indipendente nel campo dello sviluppo della missione di EGNOS e di Galileo e in grado di definirne compiti e struttura.

(5)

La diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo deve essere regolata affinché rispetti le norme della Commissione sulla sicurezza, allegate alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (2).

(6)

I dati personali dovranno essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

(7)

È opportuno stabilire un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà l’opportunità di una proroga a tempo debito,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

Viene istituito il gruppo di esperti sull’evoluzione della missione dei sistemi europei di navigazione satellitare, denominato «Gruppo consultivo sullo sviluppo della missione» (Mission Evolution Advisory Group), in prosieguo «il gruppo».

Articolo 2

Compiti

1.   Il gruppo ha il compito di proporre e di valutare possibili sviluppi degli obiettivi della missione dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS nonché nuove definizioni di questi servizi. Per espletare tale compito, il gruppo deve registrare i mutamenti relativi alle esigenze degli utenti e all’applicazione dei servizi via etere di navigazione, posizionamento e misurazione del tempo, emersi su scala europea e internazionale, tenendo conto dell’attuale quadro complessivo dei servizi e dei sistemi di navigazione satellitare.

2.   In proposito, il gruppo analizzerà l’impatto di tali mutamenti sulle caratteristiche della missione e del servizio dei programmi Galileo ed EGNOS per poi sviluppare e proporre aggiornamenti pertinenti degli aspetti fondamentali riguardanti la missione e il servizio svolti.

Articolo 3

Consultazione

1.   I compiti del gruppo saranno definiti dai servizi della Commissione la quale fisserà anche i requisiti legati al campo di applicazione e alle scadenze dei lavoro.

2.   Se lo riterrà necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi del gruppo, il suo presidente potrà proporre altri compiti, consultandosi e coordinandosi con i servizi della Commissione.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo sarà composto da non più di 25 membri.

2.   I membri sono nominati dalla Commissione, che li sceglie tra specialisti, competenti nei campi di cui all’articolo 2, che abbiano risposto al bando di invito.

3.   I membri del gruppo saranno nominati a titolo personale e daranno consigli alla Commissione a titolo indipendente.

4.   I membri del gruppo sono nominati per un mandato di 4 anni. Essi restano in carica finché non siano sostituiti o termini il loro mandato. Il mandato può essere rinnovato.

5.   I nomi dei membri sarà pubblicato nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e in altre entità analoghe, dette in prosieguo «registro».

6.   I loro dati personali saranno raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Fra i suoi membri, il gruppo elegge a maggioranza semplice un presidente.

2.   Sulla base di un mandato definito dal gruppo e d’accordo con i servizi della Commissione, il gruppo può istituire sottogruppi che esaminino questioni specifiche. I sottogruppi saranno sciolti non appena abbiano espletato il loro mandato.

3.   Occasionalmente, i servizi della Commissione possono invitare a partecipare al lavoro del gruppo o del sottogruppo esperti ad essi esterni con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno. I servizi della Commissione possono inoltre conferire lo stato di osservatore a persone singole e organizzazioni.

4.   Membri e osservatori devono conformarsi alle norme di segretezza professionale stabilite dai trattati e dalle loro norme di attuazione nonché alle norme della Commissione sulla sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, allegate alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

5.   Le riunioni dei gruppi e dei sottogruppi di esperti si terranno in sedi della Commissione. La Commissione effettuerà i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.

7.   La Commissione pubblica informazioni pertinenti alle attività svolte dal gruppo includendole nel registro o in appositi siti web collegati al registro.

Articolo 6

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività del gruppo non sono remunerati per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborserà le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del gruppo in base alle proprie disposizioni interne.

3.   Saranno rimborsate le spese che rientrino nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati secondo la procedura annuale per la destinazione delle risorse.

Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2014.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2010.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Membro della Commissione


(1)  GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


Naar boven