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Document 52009IP0024(01)

    Siria: il caso di Muhannad al Hassani Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2009 sulla Siria: il caso di Muhannad al-Hassani

    GU C 224E del 19.8.2010, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 224/32


    Giovedì 17 settembre 2009
    Siria: il caso di Muhannad al Hassani

    P7_TA(2009)0024

    Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2009 sulla Siria: il caso di Muhannad al-Hassani

    2010/C 224 E/09

    Il Parlamento europeo,

    vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

    vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del 1998,

    visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, che è stato ratificato dalla Siria nel 1969,

    vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984, che è stata ratificata dalla Siria nel 2004,

    visti l'articolo 11, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 177 del trattato CE, in base ai quali il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce uno degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune,

    visti gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani del 2004,

    viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria, in particolare quelle dell'8 settembre 2005 (1), del 15 giugno 2006 (2) e del 24 maggio 2007 (3),

    visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

    A.

    considerando l'importanza dei legami politici, economici e culturali esistenti tra l'Unione europea e la Siria; considerando che la Siria ha un importante ruolo da svolgere per raggiungere una pace duratura e la stabilità in Medio Oriente; considerando gli eventi positivi che si sono verificati a tale riguardo e che costituiscono una base per il rilancio degli sforzi mirati alla conclusione dell'accordo di associazione,

    B.

    considerando che l'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra, deve ancora essere firmato e ratificato; considerando che l'articolo 2 di tale accordo stabilisce che il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici è alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale dell'accordo,

    C.

    considerando che Muhannad al-Hassani, un noto avvocato specializzato nella difesa dei diritti umani e Presidente dell'Organizzazione siriana per i diritti umani (Swasiah), è stato arrestato dalle autorità siriane il 28 luglio 2009; considerando che è stato successivamente trasferito al palazzo di giustizia di Damasco, dove è stato interrogato e formalmente accusato di «indebolimento del sentimento nazionale» e di «diffusione di notizie false» in un'udienza a porte chiuse alla quale non é stato concesso l'accesso al suo avvocato,

    D.

    considerando che Muhannad al-Hassani ha partecipato al controllo delle condizioni di detenzione in Siria e in particolare delle prassi giudiziarie della Corte suprema di sicurezza dello Stato, i cui processi, secondo un rapporto pubblicato da Human Rights Watch nel febbraio 2009, non sono conformi alle norme internazionali; considerando che Muhannad al-Hassani è stato interrogato in varie occasioni prima del suo arresto e che gli interrogatori vertevano essenzialmente sui suoi interventi nel settore dei diritti umani e della difesa dei prigionieri politici,

    E.

    considerando che il Parlamento e il suo Presidente sono già intervenuti ripetutamente per ottenere la liberazione dei difensori dei diritti umani, dei parlamentari e degli altri esponenti politici detenuti nelle carceri siriane, tra cui Michel Kilo e Mahmoud Issa; considerando che il Parlamento accoglie con favore tutte le iniziative coronate da successo, prese da attori siriani e internazionali per la liberazione dei difensori dei diritti umani,

    F.

    considerando che la legge di emergenza in vigore dal 1963 limita effettivamente l'esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini; considerando che in passato le autorità siriane hanno impedito a Muhannad al-Hassani e ad altri avvocati specializzati nella difesa dei diritti umani di recarsi all'estero per partecipare a manifestazioni e a seminari di formazione sui diritti umani; considerando che si tratta di una prassi ormai consolidata che è utilizzata dalle autorità siriane per molestare e punire i difensori dei diritti umani,

    1.

    esprime profonda preoccupazione per la detenzione di Muhannad al-Hassani, che sembra mirare a sanzionare le sue attività nel campo della difesa dei diritti umani, in particolare il controllo della Corte suprema di sicurezza dello Stato e delle condizioni di detenzione in Siria;

    2.

    invita le autorità siriane a rilasciare immediatamente Muhannad al-Hassani e a garantire in ogni circostanza la sua integrità fisica e psicologica;

    3.

    esprime profonda preoccupazione per la forte repressione nei confronti dei difensori dei diritti umani in Siria e per la mancata realizzazione di progressi in relazione ai diritti umani da parte delle autorità siriane; auspica che la Siria, che potrebbe svolgere un importante ruolo di pacificazione nella regione, si impegni a migliorare e sostenere i diritti umani e la libertà di espressione nel paese;

    4.

    invita le autorità siriane a porre fine alla politica di persecuzione e di molestie nei confronti dei difensori dei diritti umani e delle loro famiglie e a liberare immediatamente tutti i prigionieri di coscienza, i difensori dei diritti umani, inclusi Anwar al-Bunni e Kamal Labwani, e gli attivisti per la pace;

    5.

    invita le autorità siriane a garantire un funzionamento trasparente del sistema giudiziario in particolare per quanto riguarda la Corte suprema di sicurezza dello Stato;

    6.

    esorta le autorità siriane a rispettare rigorosamente la citata Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti come pure gli altri atti e norme internazionali in materia e a garantire che i detenuti nelle carceri siriane:

    a)

    siano trattati correttamente e non subiscano torture o altri maltrattamenti,

    b)

    beneficino in tempi rapidi di un diritto d'accesso regolare e illimitato ai propri familiari, avvocati e medici;

    7.

    ribadisce la propria convinzione che la promozione dei diritti umani sia uno dei pilastri delle relazioni UE-Siria; accoglie con favore il proseguimento del dialogo tra l'Unione europea e la Siria e auspica che gli sforzi costanti portino a miglioramenti non solo per quanto riguarda la situazione economica e sociale in Siria, ma anche per quanto riguarda la situazione politica e dei diritti umani; invita la Presidenza svedese del Consiglio e la Commissione ad adottare una tabella di marcia, prima di procedere alla firma dell'accordo di associazione, che indichi chiaramente i miglioramenti della situazione dei diritti umani che si attende dalle autorità siriane;

    8.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo e al parlamento della Repubblica araba siriana.


    (1)  GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 349.

    (2)  GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 519.

    (3)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 485.


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