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Document 52010XC0716(02)

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese

GU C 192 del 16.7.2010, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 192/4


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese

2010/C 192/04

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 19 aprile 2010 da Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG («il richiedente»), l'unico produttore di carbonato di bario nell'Unione europea, che rappresenta il 100 % della produzione totale dell'Unione.

2.   Prodotto

Il prodotto in esame è il carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore a 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore a 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificato al codice NC ex 2836 60 00.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1175/2005 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese cui, durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, non era stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato in base ai prezzi di vendita praticati in un paese a economia di mercato appropriato, indicato al punto 5.1, lettera d) del presente avviso. Per le società cui, durante l'inchiesta, era stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, il valore normale è stato stabilito in base al valore normale costruito nella Repubblica popolare cinese. La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, determinato come si è detto, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati risultano rilevanti.

Il richiedente sostiene inoltre che il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese ha continuato ad essere importato in quantità considerevoli nell'Unione continuando ad arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione.

Gli elementi di prova presentati dal richiedente evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno continuato, tra l'altro, a incidere negativamente sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria e occupazionale dell'industria dell'Unione.

Il richiedente sostiene inoltre che, lasciando scadere tali misure, il possibile aumento delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.    Procedura per determinare la probabilità di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta determinerà se sia probabile o meno che lo scadere delle misure abbia per effetto il persistere del dumping e del pregiudizio.

a)   Campionamento

Dato il numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sottopunto i), e nei formati indicati al punto 7 del presente avviso:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione nel periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010, indicati per ciascuno dei 27 Stati membri separatamente e in totale (4),

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame ad altri paesi terzi nel periodo tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010,

descrizione dettagliata delle attività della società a livello mondiale relative al prodotto in esame,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. Se sarà scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sottopunto i), del presente avviso e nei formati indicati al punto 7:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nell'Unione e delle rivendite effettuate sul mercato dell'Unione nel periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese,

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (6) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. Se sarà scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine indicato al paragrafo 6, lettera b), sottopunto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere incluse nel campione.

Le società inserite nel campione devono rispondere ad un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sottopunto iii), e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione baserà le sue conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al paragrafo 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria dell'Unione, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto ii).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto iii).

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

Nella precedente inchiesta, come paese ad economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese sono stati scelti gli Stati Uniti d'America. La Commissione intende utilizzare nuovamente gli USA a tale scopo. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni sull'adeguatezza di questa scelta entro il termine specifico indicato al punto 6, lettera c).

5.2.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora fosse confermata la probabilità del persistere del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse dell'Unione. Per tale motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria dell'Unione, alle loro associazioni di rappresentanza e alle associazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), sottopunto ii). Le parti che abbiano seguito questa procedura possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base saranno prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a istituire le misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario o altri moduli quanto prima e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro cui le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sottopunto iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)   Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere incluse nel campione, sulla composizione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione dei campioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), sottopunto iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)   Salvo altrimenti disposto, le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni sull'adeguatezza della scelta degli Stati Uniti d'America, di cui al punto 5.1, lettera d), come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale rispetto alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (7) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 2956505

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole di quello che sarebbe stato se la parte avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (cioè aumentarlo o ridurlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

11.   Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).

12.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU C 78 del 27.3.2010, pag. 4.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 189 del 21.7.2005, pag. 15.

(4)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(5)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(6)  Vedasi nota 5.

(7)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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