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Document 52010XC0619(05)

Avviso destinato alle persone, entità e organismi aggiunti all'elenco di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, in forza del regolamento (UE) n. 532/2010 della Commissione

GU C 160 del 19.6.2010, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 160/27


Avviso destinato alle persone, entità e organismi aggiunti all'elenco di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, in forza del regolamento (UE) n. 532/2010 della Commissione

2010/C 160/07

1.

La posizione comune 2007/140/PESC (1) del Consiglio dispone, fra l'altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza in conformità del punto 12 dell'UNSCR 1737 (2006) e del punto 7 dell'UNSCR 1803 (2008).

2.

Il 9 giugno 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di designare una persona fisica e 40 persone giuridiche, entità o organismi in conformità dei punti suddetti. Le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati possono presentare in qualsiasi momento alle Nazioni Unite, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di designarli. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Per ulteriori informazioni: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml

3.

Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 532/2010 (2), che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (3).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 423/2007 si applicano pertanto alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi interessati:

a)

congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti o posseduti, detenuti o controllati dalle persone, dalle entità e dagli organismi interessati e divieto di mettere fondi e risorse economiche a loro disposizione o di destinarli a loro vantaggio, direttamente o indirettamente (articolo 7, paragrafi 1 e 3);

e

b)

divieto di partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui alla lettera a).

4.

Le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi aggiunti all’allegato IV del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio mediante il regolamento (UE) n. 532/2010, e sulla base della decisione delle Nazioni Unite del 9 giugno 2010, possono comunicare alla Commissione le proprie osservazioni sul loro inserimento nell’elenco. La comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

«Misure restrittive»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Si segnala inoltre alle persone fisiche o giuridiche, alle entità e agli organismi interessati che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 532/2010 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6.

I dati personali delle persone fisiche che figurano nell’elenco del regolamento (UE) n. 532/2010 saranno gestiti in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4). Le eventuali richieste, ad esempio, di ulteriori informazioni o finalizzate all'esercizio dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 devono essere inviate alla Commissione, all'indirizzo indicato al paragrafo 4.

7.

Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato IV sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, indicate nei siti web elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 423/2007, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 10 del regolamento oppure un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del regolamento.


(1)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.

(2)  GU L 154 del 18.6.2010, pag 5.

(3)  GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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