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Document 52010XC0619(04)

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese

GU C 160 del 19.6.2010, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 160/20


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese

2010/C 160/06

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e arrecano pertanto un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione.

1.   Denuncia

La domanda è stata presentata il 7 maggio 2010 dalla Federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica (European Ceramic Tile Manufacturers' Federation — CET) («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso più del 30 %, della produzione complessiva di piastrelle di ceramica dell'Unione.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto in esame è costituito da piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, anche verniciate o smaltate, di ceramica e da cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, anche verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto («prodotto in esame»).

3.   Denuncia di dumping  (2)

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificabile ai codici NC 6907 10 00, 6907 90 10, 6907 90 91, 6907 90 93, 6907 90 99, 6908 10 10, 6908 10 90, 6908 90 11, 6908 90 21, 6908 90 29, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93, 6908 90 99. Tali codici vengono forniti a titolo puramente indicativo.

Dato che a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata come un paese non retto da un'economia di mercato, il denunziante ha determinato il valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato, in questo caso gli Stati Uniti d'America. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e i prezzi all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.

Su tale base, i margini di dumping calcolati risultano rilevanti per il paese esportatore interessato.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato complessivamente sono aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Secondo gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero, tra l'altro, avuto ripercussioni negative sui quantitativi venduti dall'industria dell'Unione e sulla quota di mercato da essa detenuta, compromettendo gravemente l'andamento generale di quest'ultima.

5.   Procedimento

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso positivo, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (3) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

5.1.1.1.   Paesi per i quali può applicarsi un campionamento, ovvero paesi con un numero elevato di produttori esportatori

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Al fine di consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo quanto diversamente indicato, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in m2 delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 (periodo dell'inchiesta o «PI»), indicati per ciascuno dei 27 Stati membri (4) separatamente e in totale,

fatturato in valuta locale e volume in m2 delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno durante il periodo compreso fra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame a livello mondiale,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

I produttori esportatori dovrebbero inoltre indicare se, qualora non fossero inclusi nel campione, desiderino ricevere un questionario e altri formulari da completare al fine di richiedere un margine di dumping individuale, conformemente alla sezione b) riportata in seguito.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori non disposti a collaborare sono basate sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto a quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrebbe contattare anche tutte le associazioni note di produttori esportatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo quanto diversamente indicato.

Se sarà necessario un campione, i produttori esportatori potrebbero essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La Commissione, se del caso tramite le autorità del paese esportatore, comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese esportatore e alle associazioni di produttori esportatori.

Tutti i produttori esportatori inseriti nel campione devono presentare un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.

Le società che avranno accettato di essere incluse nel campione, ma che non saranno state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatta salva la sezione b) riportata qui di seguito, il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione.

b)   Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono richiedere, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, che la Commissione fissi il loro margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di dumping individuale devono richiedere un questionario e altri moduli conformemente alla sezione a) riportata in precedenza e restituirli debitamente compilati entro i termini specificati qui di seguito. Le risposte al questionario devono essere presentate entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Va sottolineato che, per consentire alla Commissione di determinare margini di dumping individuali per tali produttori esportatori nel paese non retto da un'economia di mercato, deve essere dimostrato che essi soddisfano i criteri per il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o per lo meno quelli relativi al trattamento individuale («TI»), come specificato al punto 5.1.2.2.

Si informano tuttavia i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrebbe decidere di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.1.2.   Procedura relativa ai produttori esportatori nel paese interessato non retto da un'economia di mercato

5.1.2.1.   Scelta di un paese a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni di cui al punto 5.1.2.2, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tale scopo la Commissione seleziona un paese terzo ad economia di mercato adeguato. La Commissione ha provvisoriamente selezionato gli Stati Uniti d'America. Le parti interessate sono invitate a comunicare se ritengano o meno opportuna tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.1.2.2.   Trattamento dei produttori esportatori nel paese interessato non retto da un'economia di mercato

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni dell'economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta debitamente motivata a tal fine («richiesta TEM»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») sarà accordato se la valutazione della richiesta TEM mostrerà che i criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (6) sono soddisfatti. Il margine di dumping dei produttori esportatori a cui verrà accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l'uso dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, impiegando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.

I singoli produttori esportatori nel paese interessato potrebbero inoltre, o in alternativa, richiedere il trattamento individuale («TI»). Per ricevere il TI tali produttori esportatori devono dimostrare di soddisfare i criteri fissati dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base (7). Il margine di dumping dei produttori esportatori a cui viene accordato il TI sarà calcolato sulla base dei loro prezzi all'esportazione. Il valore normale per i produttori esportatori a cui viene accordato il TI sarà fondato sui valori fissati per il paese terzo ad economia di mercato selezionato, come indicato in precedenza.

a)   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

La Commissione invierà moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino fare domanda di un margine di dumping individuale, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Tutti i produttori esportatori che richiedono il TEM devono inviare un modulo di richiesta TEM compilato entro 15 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo altrimenti disposto.

b)   Trattamento individuale (TI)

Ai fini della richiesta del TI, i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e i produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino fare domanda di un margine di dumping individuale devono inviare il modulo di richiesta TEM debitamente compilato per quanto riguarda le sezioni relative al TI entro 15 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo altrimenti disposto.

5.1.3.   Inchiesta sugli importatori indipendenti  (8)  (9)

Considerato il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,

fatturato totale durante il periodo compreso fra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010,

volume in m2 e valore in euro delle importazioni e delle rivendite del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese effettuate sul mercato dell'Unione durante il periodo compreso fra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (10) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori non disposti a collaborare si basano sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto a quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo quanto diversamente indicato.

Ove sia necessario costituire un campione, la selezione degli importatori può essere effettuata in base al massimo volume rappresentativo delle vendite del prodotto in esame nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e a tutte le associazioni note di importatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo altrimenti disposto. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le rivendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedura per la determinazione del pregiudizio

Per pregiudizio si intende un pregiudizio notevole o la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell'Unione e della conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori del prodotto in esame dell'Unione sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Considerato il numero potenzialmente elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, tutti i produttori dell'Unione o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame a livello mondiale,

valore in euro delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato dell'Unione durante il periodo compreso fra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010,

volume in m2 delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato dell'Unione durante il periodo compreso fra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010,

volume in m2 della produzione del prodotto in esame durante il periodo compreso fra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010,

se del caso, volume in m2 delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame fabbricato nel paese interessato durante il periodo compreso fra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (11) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame (prodotto nell'Unione o nel paese interessato),

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Qualora alcune delle suddette informazioni siano già state fornite ai servizi di difesa commerciale della Commissione, non è necessario che vengano ripresentate. Manifestandosi e inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative ai produttori dell'Unione non disposti a collaborare si basano sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto a quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori dell'Unione, la Commissione può inoltre contattare tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni elencate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto.

Se sarà necessario un campione, i produttori dell'Unione potrebbero essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite nell'UE che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori dell'Unione noti e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura della o delle loro società, la situazione finanziaria della o delle società, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le loro associazioni rappresentative, i fornitori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai fini della partecipazione all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni quanto al fatto se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione. Tali informazioni possono essere fornite sia compilando un questionario elaborato dalla Commissione sia in un formato libero che riprenda preferibilmente i punti presenti nel questionario. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo altrimenti disposto.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Procedura per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Qualsiasi comunicazione trasmessa dalle parti interessate, comprese le informazioni inviate per la selezione del campione, i moduli di richiesta TEM compilati, i questionari compilati e i relativi aggiornamenti, deve essere effettuata per iscritto sia in formato cartaceo che elettronico, e deve indicare la ragione sociale, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. La parte interessata che per motivi tecnici non sia in grado di presentare le comunicazioni e le richieste in formato elettronico ne deve dare immediata comunicazione alla Commissione.

Tutte le comunicazioni scritte per cui si richiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (12).

Le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate per le quali la parte interessata che le ha prodotte non fornisca un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta potranno non essere prese in considerazione.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22979805

E-mail: trade-ad-ceramic-tiles-china@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione dei terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La richiesta motivata di audizione con il consigliere-auditore deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore offrirà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione di più parti, il che consentirebbe la presentazione di pareri diversi e di controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. Tale audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana dalla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della DG Commercio: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (13).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Il dumping consiste nella pratica di vendere un prodotto all'esportazione («il prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese esportatore. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto in esame.

(3)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produce ed esporta il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame. Gli esportatori non produttori non hanno di norma diritto a un'aliquota del dazio individuale.

(4)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(5)  Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini, iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» si intendono persone fisiche o giuridiche.

(6)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono adottate in risposta ai segnali del mercato e senza significative interferenze da parte dello Stato; ii) le imprese dispongono di una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che sono d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(7)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato; iv) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato e v) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(8)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

(9)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(10)  Si veda nota 5.

(11)  Si veda nota 5.

(12)  Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). È inoltre protetto in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(13)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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