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Document 52010AG0006

    Posizione (UE) n. 6/2010 del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 ed il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione Adottata dal Consiglio il 15 marzo 2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 122E del 11.5.2010, p. 38–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 122/38


    POSIZIONE (UE) N. 6/2010 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

    in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 ed il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione

    Adottata dal Consiglio il 15 marzo 2010

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    2010/C 122 E/03

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici. Le differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di valutazione della sicurezza e di autorizzazione dei nuovi alimenti possono ostacolarne la libera circolazione, creando condizioni di concorrenza sleale.

    (2)

    Nell'attuazione delle politiche dell'Unione dovrebbe essere garantito un elevato livello di tutela della salute umana. Se del caso, si dovrebbe prestare adeguata attenzione alla protezione dell'ambiente e al benessere degli animali.

    (3)

    Le norme dell'Unione sui nuovi alimenti sono definite dal regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (3), e dal regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1852/2001 e sostituire il regolamento (CE) n. 258/97 con il presente regolamento. La raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dovrebbe pertanto diventare obsoleta per quanto riguarda i nuovi alimenti.

    (4)

    Per garantire la continuità col regolamento (CE) n. 258/97, l'assenza di un uso per il consumo umano in misura significativa nell'Unione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 258/97, vale a dire il 15 maggio 1997, dovrebbe valere come criterio per considerare nuovo un alimento. Un uso nell'Unione si riferisce a un uso negli Stati membri a prescindere dalla data della loro adesione all'Unione europea.

    (5)

    Si applica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (6). La definizione attuale di nuovo alimento dovrebbe essere chiarita e aggiornata, sostituendo le categorie esistenti con un riferimento alla definizione generale di alimento prevista da tale regolamento.

    (6)

    È opportuno altresì chiarire che un alimento deve essere considerato nuovo quando a tale alimento si applica una tecnologia di produzione che non era in precedenza usata per la produzione di alimenti nell'Unione. In particolare, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle nuove tecnologie in materia di riproduzione e di processi di produzione di alimenti che hanno un impatto sugli alimenti e, dunque, potrebbero avere un impatto sulla sicurezza alimentare. I nuovi alimenti dovrebbero pertanto comprendere gli alimenti derivati da animali prodotti con tecniche di riproduzione non tradizionali e dalla loro progenie, gli alimenti derivati da piante prodotte mediante tecniche di riproduzione non tradizionali, gli alimenti prodotti mediante nuovi processi di produzione che potrebbero avere un impatto sugli alimenti, e gli alimenti che contengono o sono costituiti da nanomateriali ingegnerizzati. Gli alimenti derivati da nuove varietà di piante, o da razze animali prodotte mediante tecniche di riproduzione tradizionali non dovrebbero essere considerati alimenti nuovi. Inoltre, è opportuno chiarire che gli alimenti provenienti da paesi terzi che sono nuovi nell'Unione possono essere considerati tradizionali solo se derivati dalla produzione primaria come definita nel regolamento (CE) n. 178/2002, siano essi trasformati o non trasformati (ad esempio frutta, marmellata, succhi di frutta). Tuttavia, gli alimenti così ottenuti non dovrebbero comprendere né gli alimenti prodotti a partire da animali o piante ai quali è stata applicata una tecnica di riproduzione non tradizionale o gli alimenti prodotti dalla progenie di tali animali né gli alimenti ai quali è stato applicato un nuovo processo di produzione.

    (7)

    Tuttavia, alla luce del parere del Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie, istituito con decisione della Commissione del 16 dicembre 1997, reso il 16 gennaio 2008, e del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, adottato il 15 luglio 2008, le tecniche di clonazione degli animali, come il trasferimento nucleare di cellule somatiche, presentano caratteristiche specifiche tali che il presente regolamento non può trattare tutte le questioni relative alla clonazione. Pertanto, gli alimenti prodotti a partire da animali ottenuti usando una tecnica di clonazione e dalla loro progenie dovrebbero formare oggetto di una relazione presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio seguita, se del caso, da una proposta legislativa. Qualora sia adottata una normativa specifica, l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere adattato di conseguenza.

    (8)

    È opportuno adottare misure di attuazione per stabilire criteri che permettano di valutare più facilmente se un alimento sia stato precedentemente usato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997. Se, prima di tale data, un alimento è stato usato esclusivamente come integratore alimentare o come ingrediente di un integratore alimentare, come definito dalla direttiva 2002/46/CE (7), esso dovrebbe essere autorizzato all'immissione sul mercato dell'Unione dopo tale data per lo stesso uso senza essere considerato un nuovo alimento. Tuttavia, tale uso come integratore alimentare o come ingrediente di un integratore alimentare non dovrebbe essere considerato nel valutare se l'alimento sia stato usato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997. Pertanto, gli usi dell'alimento in questione diversi da quelli di integratore alimentare di ingrediente di integratore alimentare, dovrebbero essere autorizzati a norma del presente regolamento.

    (9)

    L'impiego di nanomateriali ingegnerizzati nella produzione di alimenti potrebbe aumentare con l'ulteriore evoluzione della tecnologia. Al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, la libera circolazione delle merci e la certezza del diritto per i fabbricanti, è necessario sviluppare una definizione uniforme di nanomateriali ingegnerizzati a livello internazionale. L'Unione dovrebbe adoperarsi per raggiungere un accordo su una definizione nell'ambito delle sedi internazionali competenti. Qualora un siffatto accordo dovesse essere raggiunto, la definizione di nanomateriale ingegnerizzato prevista dal presente regolamento dovrebbe essere adattata di conseguenza.

    (10)

    I prodotti alimentari ottenuti a partire da ingredienti alimentari che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare modificando gli ingredienti dell'alimento, la loro composizione o quantità, non dovrebbero essere considerati nuovi alimenti. Tuttavia, le modificazioni di un ingrediente alimentare, quali gli estratti selettivi o l'uso di altre parti di una pianta che finora non sono state usate per il consumo umano all'interno dell'Unione, dovrebbero continuare a rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

    (11)

    Le disposizioni della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (8), dovrebbero applicarsi quando, tenendo conto di tutte le sue caratteristiche, un prodotto può corrispondere sia alla definizione di «medicinale» sia alla definizione di un prodotto disciplinato da un'altra normativa dell'Unione. Al riguardo, uno Stato membro, se stabilisce conformemente alla direttiva 2001/83/CE che un prodotto è un medicinale, dovrebbe poter limitarne l'immissione sul mercato conformemente al diritto dell'Unione. Inoltre, i medicinali sono esclusi dalla definizione di alimento contemplata dal regolamento (CE) n. 178/2002 e non dovrebbero essere soggetti al presente regolamento.

    (12)

    I nuovi alimenti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 dovrebbero mantenere il proprio status di nuovi alimenti, ma dovrebbe essere necessaria un'autorizzazione per i nuovi usi di tali alimenti.

    (13)

    Gli alimenti destinati a usi tecnologici o che sono geneticamente modificati non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Pertanto, gli alimenti geneticamente modificati rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 (9), gli alimenti usati unicamente come additivi rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008 (10), gli aromi rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2008 (11), gli enzimi rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 (12), e i solventi da estrazione rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/32/CE (13) non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

    (14)

    L'uso di vitamine e minerali è disciplinato da specifiche legislazioni alimentari settoriali. Le vitamine e i minerali rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (14), e della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (rifusione) (15), dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, tali specifici atti normativi non contemplano il caso di vitamine e sostanze minerali ottenuti con l'uso di metodi di produzione o di nuove fonti che non erano stati presi in considerazione al momento della loro autorizzazione. Pertanto, in attesa di modifica di tali specifici atti normativi, tali vitamine e sostanze minerali non dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento quando i metodi di produzione o le nuove fonti comportano cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura delle vitamine o dei minerali tali da incidere sul loro valore nutritivo, su come sono metabolizzati o sul tenore di sostanze indesiderabili.

    (15)

    I nuovi alimenti, diversi dalle vitamine e dai minerali, destinati ad usi nutrízionali particolari, all'arricchimento degli alimenti o all'uso quali integratori alimentari dovrebbero essere valutati a norma del presente regolamento. Essi dovrebbero inoltre rimanere soggetti alle norme della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006, della direttiva 2009/39/CE e delle direttive specifiche di cui alla direttiva 2009/39/CE e del suo allegato I.

    (16)

    Per stabilire se un alimento sia stato usato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997, è opportuno basarsi sulle informazioni presentate dagli operatori del settore alimentare e, se del caso, corredate di altre informazioni disponibili negli Stati membri. Qualora non vi siano o siano insufficienti le informazioni disponibili sul consumo umano prima del 15 maggio 1997, è opportuno stabilire una procedura semplice e trasparente con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri e delle parti eventualmente interessate, per la raccolta di tali informazioni.

    (17)

    I nuovi alimenti dovrebbero essere immessi sul mercato dell'Unione solo se sono sicuri e non inducono in errore il consumatore. Inoltre, nel caso in cui il nuovo alimento sia destinato a sostituire un altro alimento, esso non dovrebbe differire dall'alimento in questione in maniera da risultare svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale.

    (18)

    È necessario applicare una procedura centralizzata e armonizzata per la valutazione della sicurezza e l'autorizzazione che risulti efficiente, di durata limitata e trasparente. Al fine di armonizzare ulteriormente le diverse procedure di autorizzazione degli alimenti, la valutazione della sicurezza dei nuovi alimenti e la loro iscrizione nell'elenco dell'Unione dovrebbero effettuarsi secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (16), che dovrebbe applicarsi ogniqualvolta non sia prevista una deroga specifica dal presente regolamento. All’atto della ricezione di una domanda di autorizzazione di un prodotto come nuovo alimento, la Commissione dovrebbe valutare la validità e l'adeguatezza della domanda. L'autorizzazione di un nuovo alimento dovrebbe tenere parimenti conto di altri fattori pertinenti per la questione in esame, inclusi fattori di carattere etico, ambientali e inerenti al benessere degli animali, nonché del principio di precauzione.

    (19)

    È opportuno altresì definire i criteri per la valutazione dei rischi potenziali derivanti dai nuovi alimenti. Al fine di garantire la valutazione scientifica armonizzata dei nuovi alimenti, è opportuno che a tale valutazione proceda l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

    (20)

    Attualmente esistono informazioni insufficienti sui rischi connessi ai nanomateriali ingegnerizzati. Ai fini di una migliore valutazione della loro sicurezza, la Commissione, in cooperazione con l'Autorità, dovrebbe sviluppare metodologie di test che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei nanomateriali ingegnerizzati.

    (21)

    Per semplificare le procedure, i richiedenti dovrebbero poter presentare un'unica domanda per alimenti disciplinati da diverse legislazioni alimentari settoriali. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1331/2008. In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e il termine «Comunità» dovrebbe essere sostituito da «Unione» in tutto il regolamento.

    (22)

    Se gli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi figurano nell'elenco degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi, la loro immissione sul mercato dell'Unione dovrebbe essere permessa alle medesime condizioni di quelli per cui è attestata l'esperienza di uso alimentare sicuro. Relativamente alla valutazione della sicurezza e alla gestione degli alimenti tradizionali provenienti dai paesi terzi, si dovrebbe tener conto dell'esperienza di uso alimentare sicuro nel loro paese d'origine. Tale esperienza non dovrebbe comprendere gli usi non alimentari o gli usi non collegati a una dieta normale.

    (23)

    È opportuno introdurre, se del caso e sulla base delle conclusioni della valutazione della sicurezza, obblighi in materia di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per l'uso dei nuovi alimenti destinati al consumo umano.

    (24)

    L'iscrizione di un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti o nell'elenco degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità di valutare gli effetti del consumo complessivo di una sostanza aggiunta o usata per la fabbricazione di quell'alimento o di un prodotto comparabile a norma del regolamento (CE) n. 1925/2006.

    (25)

    In circostanze specifiche, per stimolare la ricerca e lo sviluppo nel settore agroalimentare, e in tal modo l'innovazione, le prove scientifiche recenti e i dati oggetto di proprietà industriale forniti a sostegno di una domanda di iscrizione di un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione dovrebbero essere protetti. Tali dati e tali informazioni non dovrebbero essere usati a beneficio di un richiedente successivo durante un periodo di tempo limitato senza il consenso del richiedente precedente. La protezione dei dati scientifici forniti da un richiedente non dovrebbe impedire ad altri soggetti di richiedere l'iscrizione di un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione sulla base dei propri dati scientifici.

    (26)

    I nuovi alimenti sono soggetti alle norme generali in materia di etichettatura stabilite dalla direttiva 2000/13/CE (17) e, ove necessario, alle norme in materia di etichettatura nutrizionale stabilite dalla direttiva 90/496/CEE (18). In alcuni casi potrebbe essere necessario fornire informazioni supplementari di etichettatura, in particolare per quanto riguarda la descrizione dell'alimento, la sua origine o le sue condizioni d'uso. Pertanto, un nuovo alimento è inserito nell'elenco dell'Unione o nell'elenco degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi e possono essere imposti condizioni d'uso specifiche o obblighi di etichettatura, che potrebbero, fra l'altro, riguardare eventuali caratteristiche specifiche o proprietà alimentari, come la composizione, il valore nutritivo o gli effetti nutrizionali e l'uso previsto dell'alimento, oppure considerazioni di ordine etico o implicazioni per la salute di gruppi specifici di popolazione.

    (27)

    Il regolamento (CE) n. 1924/2006 (19) armonizza le disposizioni degli Stati membri che riguardano le indicazioni nutrizionali e sulla salute. Pertanto, le indicazioni riguardanti i nuovi alimenti dovrebbero essere effettuate soltanto a norma di tale regolamento.

    (28)

    Il Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie può essere consultato, se del caso, al fine di ottenere un parere sulle questioni di carattere etico connesse con l'immissione di nuovi alimenti sul mercato dell'Unione.

    (29)

    I nuovi alimenti immessi sul mercato dell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 258/97 dovrebbero continuare a essere immessi sul mercato. I nuovi alimenti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 dovrebbero essere iscritti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal presente regolamento. Inoltre, le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 258/97 prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere convertite in domande a norma del presente regolamento qualora la relazione di valutazione iniziale prevista dal regolamento (CE) n. 258/97 non sia stata ancora trasmessa alla Commissione, come pure in tutti i casi in cui sia richiesta una relazione di valutazione complementare in conformità di tale regolamento. Le altre domande pendenti presentate a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere trattate ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 258/97.

    (30)

    Il regolamento (CE) n. 882/2004 (20) stabilisce norme generali relative all'effettuazione di controlli ufficiali per verificare il rispetto della legislazione in campo alimentare. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti ad effettuare controlli ufficiali a norma di tale regolamento al fine di far rispettare il presente regolamento.

    (31)

    Trovano applicazione i requisiti in materia di igiene dei prodotti alimentari stabiliti nel regolamento (CE) n. 852/2004 (21).

    (32)

    Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire norme armonizzate per l'immissione di alimenti nuovi nel mercato dell'Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (33)

    Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    (34)

    Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (22).

    (35)

    In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di chiarire alcune definizioni al fine di garantire un'attuazione armonizzata delle presenti disposizioni da parte degli Stati membri sulla base di criteri rilevanti, compresa la definizione di «nanomateriale ingegnerizzato», alla luce degli sviluppi tecnici e scientifici, e della tecnica di riproduzione non tradizionale, che comprende le tecniche utilizzate per la riproduzione asessuata di animali geneticamente identici non usati per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997. La Commissione dovrebbe altresì avere il potere di adottare eventuali misure transitorie necessarie e di aggiornare l'elenco degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi e l'elenco dell'Unione.

    (36)

    Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione ai criteri per stabilire se gli alimenti siano stati usati in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997. È particolarmente importante che la Commissione consulti esperti nella fase preparatoria conformemente all'impegno da essa assunto nella comunicazione del 9 dicembre 2009 riguardo all'attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per l'immissione dei nuovi alimenti sul mercato dell'Unione, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, al contempo assicurando l'efficace funzionamento del mercato interno, tenendo conto, se del caso, della protezione dell'ambiente e del benessere degli animali.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica all'immissione dei nuovi alimenti sul mercato dell'Unione.

    2.   Il presente regolamento non si applica:

    a)

    agli alimenti quando e nella misura in cui sono usati come:

    i)

    additivi alimentari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008;

    ii)

    aromi alimentari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2008;

    iii)

    solventi da estrazione usati nella preparazione di prodotti alimentari e rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/32/CE;

    iv)

    enzimi alimentari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008;

    v)

    vitamine e minerali rientranti nel rispettivo ambito di applicazione della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 o della direttiva 2009/39/CE, ad eccezione delle vitamine e delle sostanze minerali già autorizzati, ottenuti tramite metodi di produzione o usando nuove fonti di cui non si era tenuto conto al momento della loro autorizzazione a norma della legislazione pertinente, qualora tali metodi di produzione o nuove fonti comportino i cambiamenti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto iii) del presente regolamento;

    b)

    agli alimenti rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003.

    Articolo 3

    Definizioni

    1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 178/2002.

    2.   S'intende inoltre per:

    a)

    «nuovo alimento», un alimento non usato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997, compresi:

    i)

    gli alimenti di origine animale, quando all'animale è applicata una tecnica di riproduzione non tradizionale non usata per la produzione di alimenti nell'Unione prima del 15 maggio 1997, e gli alimenti ottenuti dalla progenie di detti animali;

    ii)

    gli alimenti di origine vegetale, quando alla pianta è applicata una tecnica di riproduzione non tradizionale non usata per la produzione di alimenti nell'Unione prima del 15 maggio 1997, se tale tecnica di riproduzione non tradizionale applicata a una pianta comporta cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, su come è metabolizzato o sul tenore di sostanze indesiderabili;

    iii)

    gli alimenti sottoposti a un nuovo processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nell'Unione prima del 15 maggio 1997, se tale processo di produzione comporta cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, su come è metabolizzato o sul tenore di sostanze indesiderabili;.

    iv)

    gli alimenti che contengono o sono costituiti da nanomateriali ingegnerizzati;

    v)

    gli alimenti tradizionali provenienti da un paese terzo; e

    vi)

    gli ingredienti alimentari usati esclusivamente negli integratori alimentari nell'Unione prima del 15 maggio 1997, qualora debbano essere usati in alimenti diversi dagli integratori alimentari. Tuttavia, se un alimento è stato usato esclusivamente come integratore alimentare o come ingrediente di un integratore alimentare prima di tale data, esso può essere immesso sul mercato dell'Unione dopo tale data per lo stesso uso senza essere considerato un nuovo alimento;

    b)

    «progenie», un animale prodotto mediante una tecnica di riproduzione tradizionale, in cui almeno uno dei genitori sia un animale prodotto mediante una tecnica di riproduzione non tradizionale;

    c)

    «nanomateriale ingegnerizzato», qualsiasi materiale prodotto intenzionalmente e caratterizzato da una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori all'ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica.

    Le proprietà caratteristiche della scala nanometrica comprendono:

    i)

    proprietà connesse all'elevata superficie specifica dei materiali considerati; e/o

    ii)

    proprietà fisico-chimiche specifiche che differiscono da quelle dello stesso materiale privo di caratteristiche nanometriche.

    d)

    «alimento tradizionale proveniente da un paese terzo», un nuovo alimento, diverso dal nuovo alimento di cui alla lettera a), punti da i) a iv), ottenuto dalla produzione primaria con un'esperienza di uso alimentare in qualsiasi paese terzo tale che l'alimento in questione da almeno 25 anni fa parte della dieta abituale di gran parte della popolazione di tale paese;

    e)

    «esperienza di uso alimentare sicuro in un paese terzo», la circostanza che la sicurezza dell’alimento in questione è confermata dai dati relativi alla sua composizione e dall’esperienza dell’uso passato e presente, per un periodo di almeno 25 anni, nella dieta abituale di una grande parte della popolazione di un paese.

    3.   La Commissione può adottare ulteriori criteri al fine di chiarire le definizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punti da i) a iv) e lettere c), d) ed e) del presente articolo secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

    Articolo 4

    Procedura di determinazione dello status di nuovo alimento

    1.   Gli operatori del settore alimentare verificano lo status dell'alimento che intendono immettere sul mercato dell'Unione con riguardo all'ambito di applicazione del presente regolamento.

    2.   In caso di dubbio, gli operatori del settore alimentare consultano la pertinente autorità competente per i nuovi alimenti come definita all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1331/2008 in merito allo status dell'alimento in questione. Su richiesta della pertinente autorità competente, l'operatore del settore alimentare sottopone informazioni sulla misura in cui l'alimento in questione è stato usato per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997.

    3.   Ove necessario, l'autorità competente può consultare altre autorità competenti e la Commissione sulla misura in cui un alimento è stato usato per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997. Le risposte a tale consultazione sono trasmesse anche alla Commissione. La Commissione sintetizza le risposte pervenute e comunica l'esito della consultazione a tutte le autorità competenti.

    4.   La Commissione può adottare le misure di attuazione del paragrafo 3 del presente articolo secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

    Articolo 5

    Decisioni di interpretazione

    Se necessario, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2 può essere deciso di determinare se un tipo di alimento rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

    CAPO II

    REQUISITI PER L'IMMISSIONE DI NUOVI ALIMENTI SUL MERCATO DELL'UNIONE

    Articolo 6

    Divieto di nuovi alimenti non conformi

    Nessuno può immettere sul mercato dell'Unione un nuovo alimento se non è conforme al presente regolamento.

    Articolo 7

    Elenchi dei nuovi alimenti

    1.   La Commissione tiene un elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati diversi dagli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi («l'elenco dell'Unione»), che è pubblicato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

    2.   La Commissione istituisce e tiene l'elenco degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi autorizzati a norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del presente regolamento, che è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    3.   Possono essere immessi sul mercato dell'Unione unicamente i nuovi alimenti iscritti nell'elenco dell'Unione o nell'elenco degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi.

    Articolo 8

    Condizioni generali per l'iscrizione di nuovi alimenti negli elenchi

    Un nuovo alimento può essere iscritto nell'elenco pertinente solo se soddisfa le seguenti condizioni:

    a)

    in base alle prove scientifiche disponibili, non risulta presentare rischi per la salute del consumatore;

    b)

    non induce in errore il consumatore;

    c)

    se è destinato a sostituire un altro alimento, non ne differisce in maniera tale da rendere il suo consumo normale svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale.

    Articolo 9

    Contenuto dell'elenco dell'Unione

    1.   L'elenco dell'Unione è aggiornato secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 e, se del caso, a norma dell'articolo 16 del presente regolamento.

    2.   L'iscrizione di un nuovo alimento nell’elenco dell'Unione comprende una descrizione dell'alimento e, se del caso, precisa le condizioni d’uso, gli obblighi specifici supplementari in materia di etichettatura destinati all’informazione del consumatore finale e/o un obbligo in materia di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 4.

    Articolo 10

    Contenuto dell'elenco degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi

    1.   L'elenco degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi è aggiornato secondo la procedura di cui all'articolo 11.

    2.   L'iscrizione di un alimento tradizionale proveniente da un paese terzo nell'elenco degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi comprende una descrizione dell'alimento e, se del caso, precisa le condizioni d'uso e/o gli obblighi specifici supplementari in materia di etichettatura destinati all'informazione del consumatore finale.

    Articolo 11

    Procedura di iscrizione nell'elenco dell'alimento tradizionale proveniente da un paese terzo

    1.   In deroga alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento, una parte interessata di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1331/2008, che intenda immettere sul mercato dell'Unione un alimento tradizionale proveniente da un paese terzo presenta una domanda alla Commissione.

    La domanda comprende:

    a)

    il nome e la descrizione dell'alimento;

    b)

    la sua composizione,

    c)

    il suo paese d'origine,

    d)

    una documentazione attestante l'esperienza di uso sicuro dell'alimento in qualsiasi paese terzo,

    e)

    se del caso, le condizioni d'uso e requisiti specifici in materia di etichettatura,

    f)

    un riassunto del contenuto della domanda.

    La domanda è effettuata ai sensi delle norme di attuazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

    2.   La Commissione inoltra senza indugio la domanda valida di cui al paragrafo 1 agli Stati membri e all'Autorità.

    3.   L'Autorità esprime un parere entro sei mesi dalla ricezione della domanda. Ogniqualvolta l'Autorità chieda informazioni supplementari alla parte interessata, essa fissa, previa consultazione della persona interessata, un termine entro il quale tali informazioni sono fornite. Il termine di sei mesi è automaticamente prorogato del termine supplementare. Le informazioni supplementari sono rese accessibili agli Stati membri e alla Commissione dall'Autorità.

    4.   Per elaborare il parere, l'Autorità verifica che:

    a)

    l'esperienza di uso alimentare sicuro in qualsiasi paese terzo sia comprovato dalla qualità dei dati presentati dalla parte interessata; e

    b)

    la composizione dell'alimento e, se del caso, le condizioni d'uso non presentino rischi per la salute dei consumatori nell'Unione.

    L'Autorità trasmette il proprio parere alla Commissione, agli Stati membri e alla parte interessata.

    5.   Entro tre mesi dalla formulazione del parere dell'Autorità, la Commissione aggiorna, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, l'elenco degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi, tenendo conto del parere dell'Autorità, di ogni disposizione pertinente della normativa dell'Unione e di ogni altro fattore legittimo attinente alla materia in esame. La Commissione informa a tale proposito la parte interessata. Qualora la Commissione decida di non procedere all'aggiornamento dell'elenco degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi, essa ne informa la parte interessata e gli Stati membri, indicando le ragioni per le quali considera ingiustificato l'aggiornamento.

    6.   La parte interessata può ritirare la sua domanda in ogni fase della procedura.

    7.   Entro … (23), la Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

    Articolo 12

    Orientamenti tecnici

    Fatte salve le misure di attuazione adottate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1331/2008 ed entro … (23), la Commissione, se del caso e in stretta cooperazione con l'Autorità e previa consultazione delle parti interessate, fornisce orientamenti e strumenti tecnici per assistere le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare, specialmente le piccole e medie imprese e altre parti interessate, nella preparazione e nella presentazione delle domande a norma del presente regolamento.

    Articolo 13

    Parere dell'Autorità

    Nel valutare la sicurezza dei nuovi alimenti, se del caso, l'Autorità, in particolare:

    a)

    accerta se l'alimento sia sicuro quanto l'alimento che appartiene a una categoria di alimenti comparabile e già presente sul mercato dell'Unione, oppure se sia sicuro quanto l'alimento che il nuovo alimento è destinato a sostituire;

    b)

    tiene conto dell'esperienza di uso alimentare sicuro.

    Articolo 14

    Obblighi particolari per gli operatori del settore alimentare

    1.   Per ragioni legate alla sicurezza alimentare e previo parere dell'Autorità, la Commissione può imporre un obbligo in materia di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'operatore del settore alimentare che immette l'alimento sul mercato dell'Unione è responsabile per l'adempimento degli obblighi in materia di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato specificati all'atto dell'iscrizione di un determinato alimento nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.

    2.   Il produttore informa immediatamente la Commissione di:

    a)

    qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica suscettibile di influire sulla valutazione della sicurezza dell'uso del nuovo alimento;

    b)

    qualsiasi divieto o restrizione imposti dall'autorità competente di un paese terzo in cui il nuovo alimento è immesso sul mercato.

    Articolo 15

    Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie

    La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può consultare il Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie al fine di ottenere il suo parere su questioni di carattere etico riguardanti la scienza e le nuove tecnologie che rivestono una notevole importanza dal punto di vista dell'etica.

    La Commissione rende pubblico tale parere.

    Articolo 16

    Procedura di autorizzazione in casi di protezione dei dati

    1.   Su richiesta del richiedente corroborata da informazioni adeguate e verificabili inserite nel fascicolo di domanda, le recenti prove scientifiche e/o i dati scientifici a sostegno della domanda non possono essere usati a beneficio di un'altra domanda per un periodo di cinque anni a partire dalla data d’iscrizione del nuovo alimento nell’elenco dell'Unione senza il consenso del richiedente precedente. Tale protezione è concessa se:

    a)

    le prove scientifiche recenti e/o i dati scientifici sono stati indicati come protetti da proprietà industriale dal richiedente al momento in cui è stata presentata la prima domanda (dati scientifici protetti);

    b)

    il richiedente precedente aveva diritto esclusivo di riferimento ai dati scientifici protetti da proprietà industriale al momento in cui è stata presentata la prima domanda; e

    c)

    il nuovo alimento non avrebbe potuto essere autorizzato se il richiedente precedente non avesse presentato i dati scientifici protetti da proprietà industriale.

    Tuttavia, il richiedente precedente può concordare con il richiedente successivo la possibilità di usare tali dati e informazioni

    2.   La Commissione determina, in consultazione con il richiedente, a quale informazione deve essere concessa la protezione di cui al paragrafo 1 e informa della sua decisione il richiedente, l'Autorità e gli Stati membri.

    3.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1331/2008, l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione con un nuovo alimento diverso da un alimento tradizionale proveniente da paesi terzi, è deciso secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del presente regolamento qualora i dati scientifici protetti siano protetti a norma del presente articolo. In questo caso l'autorizzazione è concessa per il periodo indicato nel paragrafo 1 del presente articolo.

    4.   Nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'iscrizione di un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione indica, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del presente regolamento:

    a)

    la data di iscrizione del nuovo alimento nell'elenco dell'Unione;

    b)

    il fatto che l'iscrizione si basa su una prova scientifica recente oggetto di proprietà industriale e/o su dati scientifici oggetto di proprietà industriale protetti a norma del presente articolo;

    c)

    il nome e l'indirizzo del richiedente;

    d)

    il fatto che l'immissione del nuovo alimento sul mercato dell'Unione è autorizzata solo dal richiedente di cui alla lettera c), salvo che un richiedente successivo non ottenga l'autorizzazione per l'alimento senza riferimento ai dati scientifici protetti designati come tali dal richiedente precedente.

    5.   Prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione aggiorna l'elenco dell'Unione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2 di modo che, sempre che l'alimento autorizzato continui a soddisfare le condizioni previste dal presente regolamento, le indicazioni specifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo non siano più incluse.

    Articolo 17

    Informazioni al pubblico

    La Commissione mette a disposizione del pubblico:

    a)

    l'elenco dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e l'elenco degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, su un'unica pagina apposita del sito web della Commissione;

    b)

    le sintesi delle domande presentate a norma del presente regolamento;

    c)

    i risultati delle consultazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

    La Commissione può adottare le misure di attuazione del presente articolo, comprese le disposizioni relative alle modalità di pubblicazione dei risultati delle consultazioni di cui al primo comma, lettera c) del presente articolo secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

    CAPO III

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 18

    Sanzioni

    Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il … (24) e notificano senza indugio qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

    Articolo 19

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    Articolo 20

    Atti delegati

    Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento indicati nell'articolo 1, la Commissione adotta, entro il … (24), ulteriori criteri per valutare se un alimento sia stato usato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997, come indicato nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), mediante atti delegati, conformemente all'articolo 21 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 22 e 23.

    Articolo 21

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 22.

    2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 22 e 23.

    Articolo 22

    Revoca della delega

    1.   La delega di potere di cui all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

    2.   L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere informa l'altra istituzione e la Commissione, non oltre un mese prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le relative motivazioni.

    3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o ad una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 23

    Obiezioni agli atti delegati

    1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono muovere obiezioni all'atto delegato entro tre mesi dalla data di notifica.

    2.   Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato ovvero se, anteriormente a tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

    3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

    Articolo 24

    Riesame

    1.   Entro il … (25) e alla luce delle esperienze acquisite, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 3, 11 e 16, accompagnata, se del caso, da proposte legislative.

    2.   Entro il … (26), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su tutti gli aspetti degli alimenti prodotti a partire da animali ottenuti usando una tecnica di clonazione e dalla loro progenie, seguita, se del caso, da proposte legislative.

    3.   Le relazioni e le eventuali proposte sono rese accessibili al pubblico.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 25

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1852/2001 sono abrogati con effetto a decorrere dal … (27) eccetto per quanto riguarda le richieste pendenti disciplinate dall'articolo 27 del presente regolamento.

    Articolo 26

    Istituzione dell'elenco dell'Unione

    Entro il … (27) la Commissione istituisce l'elenco dell'Unione, iscrivendovi i nuovi alimenti autorizzati e/o notificati in virtù degli articoli 4, 5 e 7 del regolamento (CE) n. 258/97 nell'elenco dell'Unione, comprese, se del caso, le eventuali condizioni di autorizzazione.

    Articolo 27

    Disposizioni transitorie

    1.   Ogni domanda di immissione di un nuovo alimento sul mercato dell'Unione presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 prima del … (27) è convertita in una domanda a norma del presente regolamento se non è stata ancora trasmessa alla Commissione una relazione di valutazione iniziale di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 258/97 e nei casi in cui è richiesta una valutazione complementare a norma dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 258/97.

    Le altre domande in sospeso presentate a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 prima di … (27) sono trattate a norma delle disposizioni di tale regolamento.

    2.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, le disposizioni transitorie necessarie all'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 28

    Modifiche al regolamento (CE) n. 1331/2008

    Il regolamento (CE) n. 1331/2008 è così modificato:

    1)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    2)

    all'articolo 1, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Il presente regolamento stabilisce una procedura uniforme per la valutazione e l’autorizzazione (“procedura uniforme”) degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari, degli aromi alimentari e dei materiali di base di aromi alimentari, nonché dei materiali di base di ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti usati o destinati ad essere usati nei o sui prodotti alimentari e nuovi alimenti (“sostanze o prodotti”), che contribuisce alla libera circolazione degli alimenti nell'Unione nonché a un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, compresa la tutela degli interessi di questi ultimi. Il presente regolamento non si applica agli aromatizzanti di affumicatura che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura usati o destinati ad essere usati negli o sugli alimenti (28);

    2.   La procedura uniforme definisce le modalità dell'aggiornamento degli elenchi di sostanze e prodotti di cui è autorizzata l'immissione sul mercato dell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008, del regolamento (CE) n. 1332/2008, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sui nuovi alimenti (29) (“le legislazioni alimentari settoriali”).

    3)

    all’articolo 1, paragrafo 3, all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 1 e all’articolo 13 le parole «sostanza» e «sostanze» sono sostituite da «sostanza o prodotto» o «sostanze o prodotti», secondo il caso;

    4)

    il titolo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Elenco dell'Unione di sostanze o prodotti»;

    5)

    all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «3.   È possibile presentare un'unica domanda relativa a una sostanza o a un prodotto per aggiornare i diversi elenchi dell'Unione previsti dalle diverse legislazioni alimentari settoriali, purché la domanda sia conforme alle disposizioni delle legislazioni alimentari settoriali.»;

    6)

    all'articolo 6, all'inizio del paragrafo 1 è inserita la frase seguente:

    «Se sussistono dubbi circa la sicurezza, giustificati da ragioni scientifiche, al richiedente è chiesto di fornire informazioni supplementari, da determinarsi, concernenti la valutazione del rischio.»;

    7)

    all’articolo 7, i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

    «4.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali di ciascuna legislazione alimentare settoriale, ad eccezione dei nuovi alimenti, relativamente al ritiro di una sostanza dall'elenco dell'Unione, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

    5.   Per ragioni di efficienza, le misure intese a modificare elementi non essenziali di ciascuna legislazione alimentare settoriale ad eccezione dei nuovi alimenti, tra l'altro completandola, relativamente all'aggiunta di una sostanza nell'elenco dell'Unione e per l'aggiunta, il ritiro o la modifica delle condizioni, caratteristiche o restrizioni che sono connesse alla presenza della sostanza nell'elenco dell'Unione, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 4.

    6.   Ad eccezione dei nuovi alimenti e per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura di urgenza di cui all'articolo 14, paragrafo 5 per il ritiro di una sostanza dall'elenco dell'Unione e per l'aggiunta, il ritiro o la modifica delle condizioni, caratteristiche o restrizioni che sono connesse alla presenza della sostanza nell'elenco dell'Unione.

    7.   Le misure relative al ritiro di un prodotto contemplato dal regolamento relativo ai nuovi alimenti dall'elenco dell'Unione o alla sua aggiunta in tale elenco e/o per l'aggiunta, il ritiro o la modifica delle condizioni, caratteristiche o restrizioni connesse alla presenza di tale prodotto nell'elenco dell'Unione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.»;

    8)

    il termine «Comunità» è sostituito da «Unione».

    Articolo 29

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal … (30).

    Tuttavia, gli articoli 26, 27 e 28 si applicano a decorrere dal .. (31). Inoltre, in deroga al secondo comma del presente articolo e in deroga all'articolo 16, secondo comma del regolamento (CE) n. 1331/2008, possono essere presentate domande a norma del presente regolamento a decorrere dal … (31) per l'autorizzazione di un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto iv) del presente regolamento, se l'alimento in questione è già presente sul mercato dell'Unione a tale data.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a …,

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 81.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione del Consiglio in prima lettura del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

    (4)  GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17.

    (5)  GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1.

    (6)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

    (7)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

    (8)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

    (9)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

    (10)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

    (11)  Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

    (12)  Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

    (13)  Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (rifusione) (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).

    (14)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

    (15)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

    (16)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

    (17)  Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).

    (18)  Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40).

    (19)  Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).

    (20)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

    (21)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

    (22)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (23)  GU: inserire la data corrispondente a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (24)  GU: inserire la data corrispondente a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (25)  GU: inserire la data corrispondente a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (26)  GU: inserire la data corrispondente a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (27)  GU: inserire la data corrispondente a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (28)  GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.

    (29)  GU L … »;

    (30)  GU: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    (31)  GU: inserire la data corrispondente all'entrata in vigore del presente regolamento.


    MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

    I.   INTRODUZIONE

    Il 15 gennaio 2008 la Commissione ha presentato la proposta (1) di regolamento relativo ai nuovi alimenti e recante modifica del regolamento (CE) n. 1331/2008, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari. La proposta è basata sull'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea.

    Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 25 marzo 2009 (2), conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 29 maggio 2008 (3).

    Conformemente all'articolo 294, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE), il Consiglio ha adottato all'unanimità la sua posizione in prima lettura il 15 marzo 2010.

    II.   OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

    La Commissione aveva già annunciato, nel Libro Bianco sulla sicurezza alimentare adottato il 12 gennaio 2000 (4), l'intenzione di esaminare l'applicazione della normativa sui nuovi alimenti e di apportare le necessarie modifiche al regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari.

    La proposta è intesa ad aggiornare e a chiarire il quadro normativo concernente l'autorizzazione e l'immissione sul mercato dei nuovi alimenti, garantendo nel contempo la sicurezza alimentare, la protezione della salute umana e degli interessi dei consumatori e l'efficace funzionamento del mercato interno. Essa abroga il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione.

    La proposta mantiene la data del 15 maggio 1997 come limite per determinare se un alimento sia nuovo e chiarisce che la definizione di nuovi alimenti comprende gli alimenti cui sono applicate nuove tecnologie di produzione e gli alimenti derivati da piante o animali cui sono applicate tecniche di riproduzione non tradizionali.

    La Commissione ha proposto che l''immissione sul mercato di nuovi alimenti sia soggetta a una procedura centralizzata a livello comunitario, conformemente al regolamento (CE) n. 1331/2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione, destinata a sostituire l'attuale sistema di valutazione del rischio da parte delle autorità nazionali. La valutazione del rischio è affidata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). La Commissione valuta se iscrivere un nuovo alimento nell’elenco comunitario dei nuovi alimenti sulla base del parere dell’EFSA. A tal fine è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (SCFCAH). La decisione finale di aggiornare l'elenco dei nuovi alimenti è adottata dalla Commissione mediante procedura di regolamentazione con controllo.

    L’autorizzazione legata al richiedente è sostituita e la procedura semplificata abolita mediante decisioni di autorizzazione valide per tutta la Comunità. La protezione dei dati può essere concessa in casi giustificati concernenti la scoperta di nuove prove scientifiche e dati protetti da proprietà industriale, per sostenere l’innovazione nell’industria agroalimentare.

    La proposta ha introdotto una definizione di «alimenti tradizionali provenienti da un paese terzo» come categoria di nuovi alimenti che dovrebbero essere soggetti a notifica in assenza di obiezioni giustificate dell'EFSA o degli Stati membri.

    I nuovi alimenti già autorizzati continuerebbero ad essere commercializzati e iscritti nell’elenco comunitario dei nuovi alimenti.

    III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

    1.    Osservazioni preliminari

    La posizione del Consiglio tiene conto dei risultati dell'esame della proposta della Commissione effettuato dal Consiglio. Quest'ultimo ha introdotto nel testo varie modifiche, alcune delle quali ispirate dagli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

    La Commissione ha accettato tutte le modifiche inserite dal Consiglio nella sua proposta, ad eccezione dell'introduzione della definizione di progenie di animali clonati nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) e dell'inserimento della progenie nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i).

    2.    Emendamenti del Parlamento europeo

    Nella votazione in seduta plenaria del 25 marzo 2009 il Parlamento europeo ha adottato 76 emendamenti alla proposta (5). Il Consiglio ha inserito nella sua posizione comune 30 emendamenti, 20 dei quali integralmente (emendamenti 7, 15, 16, 20, 35, 41, 42, 44, 45, 53, 63, 65, 67, 68, 69, 76, 77, 88, 89, 93), 5 parzialmente (emendamenti 1, 30, 40, 91, 92) e 5 in linea di principio (emendamenti 3, 6, 11, 25, 64).

    2.1.   Principali modifiche introdotte dal Consiglio alla proposta in relazione agli emendamenti del PE  (6)

    a)

    Obiettivi del regolamento (articolo 1 e considerando 1 e 2): il Consiglio ha aggiunto la protezione dell'ambiente e il benessere degli animali. Ciò tiene conto parzialmente degli emendamenti 1 e 30 e è in linea con lo spirito dell'emendamento 3.

    b)

    Ambito di applicazione (articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto v) e considerando 13 e 14): il Consiglio ha chiarito che, in attesa della modifica del regolamento (CE) n. 1925/2006, della direttiva 2006/46/CE e della direttiva 89/398/CEE rispettivamente, le vitamine e sostanze minerali ottenute da nuove fonti o usando metodi di produzione di cui non si era tenuto conto al momento della loro autorizzazione e che comportino cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, su come è metabolizzato o sul tenore di sostanze indesiderabili, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sui nuovi alimenti. Ciò è in linea con la prima parte dell'emendamento 91.

    c)

    Definizione di nuovi alimenti (articolo 3 e considerando 6, 8, 10 e 11) — il criterio di base per valutare se un alimento sia nuovo resta quello di considerare se esso sia stato o no usato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997. Ai fini della chiarezza del diritto, il Consiglio ha convenuto che prima della data di applicazione del regolamento dovranno essere messi a punto ulteriori criteri per valutare l'uso significativo per il consumo umano all'interno dell'Unione prima del 15 maggio 1997. L'adozione di tali criteri è stata delegata alla Commissione conformemente all'articolo 290 del trattato FUE. Ciò è stato associato a un rinvio della data di applicazione a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento.

    Al fine di garantire maggiore chiarezza, sono state apportate le seguenti modifiche alle definizioni:

    è stata operata una distinzione tra alimenti di origine animale e di origine vegetale. Gli alimenti di origine vegetale rientrano nel campo di applicazione del regolamento solo se è stata applicata alla pianta una tecnica di riproduzione non tradizionale che comporti cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento;

    è stata aggiunta la definizione di «progenie» e di «nanomateriale ingegnerizzato» [cfr. anche lettere d) ed e)];

    gli ingredienti usati negli integratori alimentari prima del 15 maggio 1997 rientrano nel campo di applicazione del regolamento, e necessitano pertanto un'autorizzazione, solo se destinati ad essere usati in alimenti diversi dagli integratori alimentari;

    la definizione di «alimenti tradizionali provenienti da un paese terzo» comprende gli alimenti derivati unicamente dalla produzione primaria e per i quali è attestata l'esperienza di uso alimentare sicuro in un paese terzo per un periodo continuo di 25 anni nella dieta abituale di gran parte della popolazione di tale paese;

    è stato rilevato che il livello di armonizzazione dei medicinali fa sì che uno Stato membro possa, se stabilisce a norma della direttiva 2001/83/CE che una sostanza è un medicinale, limitare l'immissione sul mercato di tale prodotto conformemente al diritto dell'Unione, anche se il medesimo prodotto è stato autorizzato come nuovo alimento ai sensi del presente regolamento.

    Il Consiglio ha altresì convenuto che la Commissione potrà, mediante la procedura del comitato di regolamentazione, adottare ulteriori criteri intesi a chiarire le definizioni di cui ai punti da i) a iv) della lettera a), e alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 3, paragrafo 2 al fine di garantirne l'applicazione armonizzata da parte degli Stati membri.

    Tali modifiche tengono conto degli emendamenti 15, 16, 35 e 63 e della maggior parte dell'emendamento 92.

    d)

    Alimenti prodotti a partire da animali ottenuti usando tecniche di riproduzione non tradizionali e dalla loro progenie (articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i) e considerando 6 e 7: il Consiglio ha convenuto che gli alimenti prodotti a partire da animali ottenuti usando tecniche di riproduzione non tradizionali (ad esempio mediante clonazione) e dalla loro progenie rientrano nel campo di applicazione del regolamento. Nel contempo, il Consiglio ritiene che il regolamento non possa gestire adeguatamente tutti gli aspetti della clonazione e che la Commissione dovrebbe approfondire questo tema. A tal fine, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, una relazione su tutti gli aspetti della produzione di alimenti a partire da animali clonati e dalla loro progenie, seguita, se del caso, da proposte legislative (articolo 20, paragrafo 2). Questo è in linea con l'emendamento 93. Il Consiglio reputa necessario che gli alimenti prodotti a partire da animali clonati siano mantenuti nel campo di applicazione della proposta di regolamento fino a quando una normativa specifica non sia stata proposta dalla Commissione e adottata. Tale soluzione evita il vuoto giuridico che si verrebbe a creare a seguito dell'esclusione dei suddetti alimenti dal campo di applicazione del regolamento, come proposto dal Parlamento europeo, in assenza di una normativa che disciplini la produzione di alimenti ottenuti a partire da animali clonati.

    e)

    Nanomateriali: il Consiglio ha riconosciuto la necessità di una valutazione della sicurezza e di un'autorizzazione sistematiche degli alimenti contenenti o costituiti da nanomateriali ingegnerizzati, indipendentemente dall'incidenza che i nanomateriali possono avere sulle proprietà di tali alimenti. Pertanto, il Consiglio ha chiarito che detti alimenti sono considerati nuovi [articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto iv)] e ha aggiunto la definizione di «nanomateriale ingegnerizzato» [articolo 3, paragrafo 2, lettera c)]. Così facendo il Consiglio ha colmato il vuoto che avrebbe potuto crearsi qualora l'uso delle nanotecnologie non dia luogo ai significativi cambiamenti nella composizione o nella struttura dell'alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto iii), ma l'alimento contenga comunque nanomateriali ingegnerizzati. Il considerando 9 sottolinea la necessità di una definizione di nanomateriale concordata a livello internazionale. Se è concordata una definizione diversa a livello internazionale, si dovrebbe procedere all'adattamento della definizione contenuta nel presente regolamento tramite la procedura legislativa ordinaria. La Commissione ha espresso riserve adducendo che tale adattamento avrebbe dovuto essere delegato alla Commissione ai sensi dell'articolo 290 del trattato FUE. Il Consiglio ha così accolto parte dell'emendamento 92.

    Il Consiglio ha seguito il principio degli emendamenti 6 e 11 quanto alla necessità di disporre di adeguati metodi di valutazione del rischio per i nanomateriali ingegnerizzati, che trova riscontro nel considerando 20.

    f)

    Determinazione dello status degli alimenti (articolo 4 e considerando 16): il Consiglio ha convenuto che la determinazione dello status degli alimenti da immettere sul mercato dell'Unione in relazione alla definizione di nuovi alimenti competa agli operatori del settore alimentare, che in caso di dubbio sono tenuti a consultare la relativa autorità nazionale.

    g)

    Autorizzazione dei nuovi prodotti alimentari (articolo 9 e considerando 18): il Consiglio ha convenuto che l'autorizzazione dei nuovi prodotti alimentari sia effettuata conformemente al regolamento (CE) 1331/2008, a meno che nel regolamento in esame non sia prevista una deroga specifica. Il Consiglio ha chiarito che nell'autorizzare i nuovi prodotti alimentari occorre tener conto di fattori etici, ambientali e inerenti al benessere degli animali nonché del principio di precauzione. Tali fattori andrebbero considerati caso per caso in base al contenuto della domanda di autorizzazione. Ciò tiene conto dell'emendamento 20.

    h)

    Autorizzazione di prodotti alimentari tradizionali provenienti da paesi terzi (articolo 11 e considerando 22): il Consiglio non ha accettato la «procedura di notifica» proposta dalla Commissione. Per garantire la sicurezza alimentare, qualsiasi autorizzazione dovrebbe essere basata sul parere dell'EFSA e sulla successiva adozione da parte della Commissione mediante la procedura del comitato di regolamentazione. La valutazione dell'EFSA dovrebbe vertere essenzialmente sulla prova dell'uso sicuro dei prodotti alimentari, nonché sulle informazioni circa la composizione dei prodotti alimentari tradizionali. Per accelerare la procedura dovrebbero essere applicate scadenze più corte: sei mesi per il parere dell'EFSA e tre mesi per il progetto di misura presentata dalla Commissione al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Sarà stilato un elenco separato dei prodotti alimentari tradizionali provenienti da paesi terzi (articolo 7, paragrafo 2). Il nuovo approccio del Consiglio tiene conto degli emendamenti 65 e 68.

    i)

    Orientamenti tecnici (articolo 12): prima della data di applicazione del regolamento (fissata a due anni dopo la sua entrata in vigore) la Commissione deve fornire orientamenti e strumenti tecnici per assistere le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le PMI. È chiaro che la raccomandazione della Commissione 97/618/CE sarà applicabile fino all'abrogazione del regolamento (CE) n. 25/1997. Ciò è in linea con l'emendamento 69.

    j)

    Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie (articolo 15 e considerando 28): è stata aggiunta una disposizione supplementare concernente la possibilità per la Commissione di consultare il Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, sulle questioni etiche relative ai nuovi prodotti alimentari. Ciò corrisponde all'emendamento 76. Se consultato, il parere del Gruppo sarà preso in considerazione nella fase di gestione del rischio.

    k)

    Protezione dei dati (articolo 16 e considerando 25): per promuovere l'innovazione nel settore industriale il Consiglio ha riconosciuto la necessità di garantire la protezione delle nuove prove scientifiche e dei dati protetti da proprietà industriale per un periodo di 5 anni. I dati protetti non possono essere usati a sostegno di un'altra domanda di autorizzazione senza il consenso del richiedente precedente e l'autorizzazione è limitata al richiedente precedente per un periodo di 5 anni a meno che un richiedente successivo non ottenga l'autorizzazione senza riferimento ai dati protetti da proprietà industriale. Ciò corrisponde pienamente all'emendamento 77. Sebbene l'emendamento 25 non sia stato accettato in quanto tale, nelle grandi linee esso trova riscontro nell'articolo 16.

    l)

    Informazioni al pubblico (articolo 17): le sintesi delle domande, i risultati delle consultazioni per determinare lo status degli alimenti e gli elenchi dei nuovi alimenti autorizzati devono essere messi a disposizione del pubblico; gli elenchi devono essere pubblicati sulla pagina apposita del sito web. Ciò è in linea con gli emendamenti 41, 53 e 67, con parte dell'emendamento 40, e tiene conto in linea di principio dell'emendamento 64.

    m)

    Disposizioni transitorie (articolo 23 e considerando 29): le domande in sospeso presentate a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 sono trattate in conformità di tale regolamento solo se la relazione di valutazione iniziale è stata presentata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 e non è stata richiesta una valutazione supplementare né sono state sollevate obiezioni dagli Stati membri. Ciò è in linea con gli emendamenti 88 e 89.

    Oltre agli emendamenti menzionati più sopra, la posizione comune incorpora gli emendamenti 7, 42, 44 e 45, che sono di natura tecnica o editoriale e mirano a migliorare la chiarezza del testo.

    In considerazione dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in data 1o dicembre 2009, il Consiglio ha dovuto adattare le disposizioni della proposta della Commissione facenti riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo al trattato FUE. Il Consiglio ha convenuto che le disposizioni in appresso conferiscano competenze di esecuzione alla Commissione (articolo 291, paragrafo 2 del trattato FUE):

    articolo 3, paragrafo 4: ulteriori criteri che possono essere adottati al fine di chiarire le definizioni di cui ai punti da i) a iv) della lettera a) e alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 3, paragrafo 2;

    articolo 11, paragrafo 5: l'aggiornamento dell'elenco degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi;

    articolo 16, paragrafo 5: l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione, nel caso in cui i dati siano protetti, prima della scadenza del periodo di cinque anni previsto per la protezione dei dati;

    articolo 27, paragrafo 2: le misure transitorie per l'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1 che possono essere adottate;

    articolo 9: l'aggiornamento dell'elenco dei nuovi alimenti dell'Unione. Il regolamento (CE) n. 1331/2008 dovrebbe essere modificato a tal fine (cfr. articolo 28 della posizione del Consiglio).

    Come già indicato alla lettera c), il Consiglio ha convenuto che l'adozione di criteri che consentano di valutare se un alimento sia stato usato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997, entro la data di applicazione del presente regolamento (ossia 24 mesi dopo la sua entrata in vigore), dovrebbe essere delegata alla Commissione conformemente all'articolo 290 del trattato FUE.

    2.2.   Emendamenti del Parlamento europeo non accolti

    Il Consiglio non ha accolto i 46 emendamenti elencati in appresso per i seguenti motivi:

    i)

    Emendamento 2: un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e l'efficace funzionamento del mercato interno sono due obiettivi essenziali del diritto dell'Unione in materia di alimenti [articolo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002]. Questi due aspetti sono contemplati dai considerando 1 e 2.

    ii)

    Emendamento 9: come spiegato nella lettera c), il criterio di base per valutare se un alimento è nuovo o meno consiste nel verificare se esso sia stato usato in modo significativo per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997. La struttura molecolare primaria modificata, i microrganismi, i funghi o le alghe, i nuovi ceppi di microrganismi e i concentrati di sostanze rientrano comunque in questa definizione, senza bisogno di essere elencati separatamente.

    iii)

    Emendamento 22: nel formulare i suoi pareri, l'EFSA coopera con gli Stati membri e può avvalersi di una rete come previsto dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dal regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione.

    iv)

    Sperimentazione animale (emendamenti 21 e 87): la questione della sperimentazione animale, in particolare la rinuncia agli esperimenti su animali vertebrati e la condivisione dei risultati dei test, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1331/2008 (procedura di autorizzazione uniforme), l'EFSA presenta una proposta riguardo ai dati richiesti per la valutazione del rischio connesso ai nuovi alimenti, che dovrebbe tener conto della necessità di evitare test inutili sugli animali.

    v)

    Divieto di produzione di alimenti, di immissione sul mercato e di importazione di animali clonati e della loro progenie [emendamenti 5, 10, 12, 14, 91 (punto 2, lettera b bis)], 92 [punto 2, lettera a), punto ii) e punto 2, lettera c bis)], 51 (seconda parte): il Consiglio non approva l'immediata esclusione degli alimenti ottenuti da animali clonati e dalla loro progenie dal campo di applicazione del regolamento [cfr. lettera d)]. Va altresì notato che la Commissione detiene il diritto di iniziativa in campo legislativo e non può essere obbligata a presentare una proposta di atto legislativo.

    vi)

    Nanomateriali

    a)

    Emendamento 13: non rientra nel campo di applicazione del regolamento sui nuovi alimenti; si applica il regolamento (CE) 1935/2004 sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

    b)

    Emendamento 90: la sistematica etichettatura specifica degli ingredienti contenuti sotto forma di nanomateriali è eccessiva; l'articolo 9, paragrafo 2 impone di considerare caso per caso requisiti specifici in materia di etichettatura.

    c)

    Emendamento 50: in caso di dubbio riguardo alla sicurezza degli alimenti contenenti nanomateriali si applicherebbe il principio di precauzione. Inoltre, la data di applicazione del regolamento è stata prolungata a 24 mesi, il che lascia più tempo per sviluppare metodi di valutazione del rischio connesso ai nanomateriali ingegnerizzati.

    vii)

    Determinazione dello status dell'alimento (emendamento 18 e parte dell'emendamento 40): questi emendamenti non sono compatibili con l'approccio convenuto dal Consiglio (cfr. lettera d).

    viii)

    Criteri supplementari per la valutazione del rischio da parte dell'EFSA:

    d)

    Emendamento 70: il riferimento all'articolo 6 (articolo 8 della posizione comune) non è appropriato, in quanto riguarda le condizioni da considerare in fase di gestione del rischio e non la valutazione del rischio effettuata dall'EFSA.

    e)

    Emendamento 71: interferisce con le procedure interne dell'EFSA; nel valutare la sicurezza degli alimenti, l'EFSA può considerare anche altri aspetti oltre agli effetti nocivi o di tossicità per la salute umana.

    f)

    Emendamento 74: non appartiene alla fase di valutazione del rischio; il parere del Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie potrebbe essere sollecitato su richiesta di uno Stato membro e sarebbe in tal caso considerato in fase di valutazione del rischio.

    ix)

    Condizioni supplementari per l'autorizzazione dei nuovi alimenti (valutazione del rischio)

    g)

    Emendamento 23: gli aspetti etici possono essere considerati nella fase di valutazione del rischio; la valutazione da parte dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) non è applicabile.

    h)

    Emendamento 43: non necessario; gli aspetti contemplati da questo emendamento sono presi in considerazione dall'EFSA durante la fase di valutazione del rischio.

    i)

    Emendamento 47: non applicabile; non è né necessario né possibile chiedere il parere dell'AEA per ciascuna domanda di autorizzazione di un nuovo alimento.

    j)

    Emendamento 48: non è possibile chiedere il parere del Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie per ciascuna domanda di autorizzazione di un nuovo alimento. Se richiesto, come previsto all'articolo 15, esso sarà preso in considerazione in fase di valutazione del rischio.

    k)

    Emendamento 49: gli aspetti contemplati da questo emendamento sono presi in considerazione dall'EFSA nella fase di valutazione del rischio e possono trovare riscontro mediante disposizioni sulle condizioni d'uso e altre disposizioni specifiche in materia di etichettatura conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.

    x)

    Principio di precauzione (emendamenti 1 (seconda parte), 19 e 52) — è sempre applicabile il principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002. Un riferimento a tale principio è contenuto nel considerando 18. Pertanto, non è necessario ripeterlo in altri considerando e indicarlo come condizione supplementare ai fini dell'autorizzazione.

    xi)

    Requisiti supplementari per l'iscrizione di nuovi alimenti nell'elenco dell'Unione:

    l)

    Emendamento 54: tutti i punti sollevati sono già contemplati dal regolamento, ad eccezione della lettera f), che non è chiara in quanto gli obblighi in materia di monitoraggio e le ispezioni di cui al regolamento n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali sono due cose distinte.

    m)

    Emendamento 57: ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, la presenza di sostanze indesiderabili nei nuovi alimenti è già controllata dalle specifiche dell'alimento e la limitazione dell'esposizione alle sostanze presenti nei nuovi alimenti sarà considerata nell'ambito delle «condizioni d'uso» e può essere introdotta su parere dell'EFSA.

    xii)

    Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato (emendamenti 55 e 75): il sistematico monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e la revisione delle autorizzazioni dopo cinque anni per tutti i nuovi alimenti immessi sul mercato sono sproporzionati. Ciò comporterebbe un onere amministrativo per gli operatori del settore alimentare e le autorità degli Stati membri. L'articolo 14 prevede la possibilità di imporre il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato caso per caso. I produttori sono tenuti a notificare alla Commissione qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica che possa influenzare la valutazione della sicurezza dell'uso dei nuovi alimenti già immessi sul mercato dell'Unione.

    xiii)

    Etichettatura dei nuovi alimenti (emendamenti 60 e 62): l'etichettatura sistematica di tutti i nuovi alimenti (emendamento 62) è sproporzionata e comporterebbe un onere amministrativo. La possibilità d'introdurre obblighi specifici in materia di etichettatura è prevista dall'articolo 9, paragrafo 2. L'etichettatura dei prodotti ottenuti da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati (emendamento 60) non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento [il regolamento (CE) 1829/2003 è chiaramente escluso].

    xiv)

    Alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi (emendamenti 28, 64 e 66): per l'autorizzazione di questi alimenti il Consiglio ha concordato una procedura diversa da quella proposta dalla Commissione [cfr. lettera h)].

    xv)

    Consultazione del Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie (emendamento 29): la formulazione proposta dal Consiglio per il considerando 28 corrisponde al contenuto dell'articolo 15 relativo alla consultazione del Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie [cfr. lettera j)].

    xvi)

    Allineamento delle scadenza per l'autorizzazione delle indicazioni sulla salute e del nuovo alimento in caso di protezione dei dati (emendamenti 27 e 80): tale allineamento può effettivamente essere auspicabile, ma sarebbe difficile da realizzare nella pratica in quanto le valutazioni sono effettuate secondo calendari diversi e le due decisioni vengono prese separatamente.

    xvii)

    Emendamento 61: gli aggiornamenti dell'elenco dell'Unione in caso di protezione dei dati devono essere decisi secondo la procedura di regolamentazione poiché si tratta di autorizzazioni individuali e non di misure di portata generale.

    xviii)

    Emendamenti 56 e 91 [punto 2, lettera a)]: l'autorizzazione degli additivi, enzimi e aromi alimentari ottenuti mediante un nuovo metodo di produzione che dà luogo a modifiche significative è già coperta dalla legislazione settoriale sugli additivi (articolo 12 e considerando 11 del regolamento (CE) n. 1333/2008), sugli enzimi (articolo 14 e considerando 12 del regolamento (CE) n. 1332/2008) e sugli aromi [articolo 19 del regolamento (CE) n. 1334/2008]. A tali autorizzazioni si applica la procedura di autorizzazione uniforme.

    xix)

    Emendamento 78: il Consiglio non ha esaminato la questione dei progetti di ricerca finanziati dall'UE e/o da fonti pubbliche.

    xx)

    Emendamento 81: per verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti si applica il regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali, e non sono auspicabili doppioni.

    xxi)

    Emendamento 82: il Consiglio ha convenuto di rinviare la data di applicazione del regolamento fino a 24 mesi dopo la data di pubblicazione. La medesima scadenza è stata accordata agli Stati membri per notificare le disposizioni relative alle sanzioni applicabili.

    xxii)

    Emendamento 83: non necessario; rappresenta un doppione rispetto alle disposizioni applicabili ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento 178/2002.

    Il Consiglio non ha accolto gli emendamenti 8 e 85 in quanto poco chiari, e gli emendamenti 4, 17 e 51 (prima parte) in quanto il loro contenuto è evidente e non apportano alcun valore aggiunto.

    IV.   CONCLUSIONI

    Il Consiglio è del parere che la sua posizione in prima lettura offra un equilibrio tra preoccupazioni e interessi che rispetta gli obiettivi del regolamento. Auspica discussioni costruttive con il Parlamento europeo in vista di una rapida adozione del regolamento, al fine di assicurare un livello elevato di tutela della salute umana e dei consumatori.


    (1)  5431/08.

    (2)  7990/09.

    (3)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 81.

    (4)  5761/00 – COM(1999) 719 defin.

    (5)  7990/09 (P6_TA(2009)0171).

    (6)  La numerazione dei considerando e degli articoli è riferita al testo della posizione del Consiglio in prima lettura.


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